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Ricettazione di beni provento di truffa: criteri di valutazione delle prove e attendibilità delle giustificazioni

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Tribunale Trieste, 11/06/2024, n.519

La responsabilità per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) sussiste quando l'imputato viene trovato in possesso di beni provenienti da reato senza fornire giustificazioni credibili in ordine alla loro provenienza e il possesso avviene in circostanze tali da evidenziare una condotta consapevole e volontaria. La connessione temporale e logistica tra l'imputato e l'autore del reato presupposto rafforza la presunzione di colpevolezza in assenza di prove contrarie o dichiarazioni credibili.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
L'imputato era tratto a giudizio con decreto di citazione diretta emesso il 4/05/2021 (depositato il 6/05/2021), unitamente a Ba.Gi., per rispondere del reato di ricettazione allo stesso ascritto in rubrica al capo sub 6).

All'udienza del 15 ottobre 2021 dichiarata l'assenza del coimputato Ba., difettando la prova della conoscenza del procedimento per De., veniva disposta la rinnovazione delle notifiche per l'imputato De. e per le persone offese De.Co.Lu. (p.o. solo relativamente all'imputato Ba.) e Da.Ci.

Con nota dei Carabinieri del 14/01/2022 veniva comunicato il decesso delle p.o. De.Co. e Da.Ci.

All'udienza del 4 marzo 2022, assente Ba. e non comparso De., constatata la regolarità delle notifiche per il De. (avendo lo stesso ricevuto gli atti a mani proprie) ne veniva dichiara l'assenza; il processo veniva tuttavia rinviato essendo stato rilevato un difetto di notifica al difensore dell'imputato Ba.

All'udienza del 3 giugno 2022, assente De., imputato Ba. impedito per detenzione per altra causa, nessuno per le persone offese, veniva disposto un rinvio per la traduzione dell'imputato Ba. avendo appreso nel corso dell'udienza dello stato di detenzione.

Il 27 giugno 2022, perveniva al Tribunale la comunicazione di rinuncia al mandato fiduciario del difensore dell'imputato Ba., quindi con decreto del 28 giugno 2022, il Tribunale nominava a Ba. un difensore d'ufficio ex art. 97 comma 2 c.p.p.

All'udienza del 10 ottobre 2022 perveniva al Tribunale la rinuncia a comparire al dibattimento dell'imputato Ba.

All'udienza del 7 ottobre 2022, assente De. e rinunciante a comparire Ba., veniva rigettata la richiesta di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato Ba., quindi non avendo le difese avanzato ulteriori istanze veniva dichiarata l'apertura del dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti, riservando la decisione in ordine al dissequestro dei beni operato carico del De.

All'udienza del 2 dicembre 2022 il processo veniva rinviato per legittimo impedimento del difensore dell'imputato De. con conseguente sospensione della prescrizione.

All'udienza del 20 gennaio 2023, si svolgeva l'istruttoria dibattimentale con l'audizione dei testimoni: commissario D.To. ed altri (…); venivano acquisiti: il documento ff. 100 verbale di riconoscimento di cose

sequestrate sottoscritto dalla p.o. Da.Ci. con in calce il provvedimento di dissequestro del Pm e l'ordine di restituzione alla p.o.; il certificato di morte della signora Da.Ci.; ff. 80, 83, 108, 206, 106, 103, 47-48-49, 39 (doc relativi alla posizione processuale del coimputato Ba.); ff. 148 verbale di sequestro a carico di De., ff. 146 verbale di perquisizione a carico di De.; ff. 136 verbale di perquisizione eseguita a carico di Pis.Ca. il 29/09/2017.

All'udienza 17 febbraio 2023 il processo veniva rinviato per impedimento dell'imputato DE. con conseguente sospensione della prescrizione.

All'udienza del 14 aprile 2023, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio presentata dal difensore dell'imputato De., si proseguiva con l'istruttoria dibattimentale e l'audizione di Ne.Ma., quindi veniva disposto un rinvio con l'accompagnamento coattivo della teste Ma.Fr.

All'udienza del 5 maggio 2023 rinvio per impedimento dell'imputato De.

All'udienza del 15 settembre 2023 rinvio per impedimento dell'imputato De.

All'udienza del 17 novembre 2023 essendo proseguito l'impedimento dell'imputato De., in considerazione della difficile prognosi sulle condizioni di salute dell'imputato e dei tempi di prescrizione, veniva disposto lo stralcio della posizione del coimputato De. cosicché si proseguiva l'istruttoria per il Ba.

All'udienza del 19 gennaio 2024, assente l'imputato De., avendo il difensore avanzato una richiesta di rinvio per impedimento, veniva accolta la richiesta disponendo per il prosieguo l'audizione a distanza dell'imputato.

All'udienza del 12 aprile 2024, presente l'imputato in collegamento via teams, veniva escussa a distanza la teste Ma.Fr., l'imputato rendeva dichiarazioni spontanee; quindi veniva acquisita e data lettura del contenuto della denuncia querela sporta dalla p.o. Da.Ci., delle cui dichiarazioni essendo deceduta la teste veniva data lettura ex art. 512 c.p.p.

Si dava quindi corso alla discussione e sentite le conclusioni delle parti, il Tribunale pronunciava la sentenza come da dispositivo; successivamente alla pronuncia, era dato avviso della sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p. ma l'imputato non manifestava il consenso alla sostituzione.

Motivi della decisione
Sulla base delle prove dichiarative e documentali acquisite, ritiene il Tribunale che, per le ragioni di fatto e di diritto di seguito indicate, l'imputato debba essere dichiarato colpevole del reato ascrittogli in rubrica.

1. La ricostruzione del fatto. Alle ore 14.00 del 29 settembre 2017 il De.Da. veniva fermato dalla Polfer di Mestre ed a seguito della perquisizione del bagaglio, all'interno di una tasca della valigia veniva trovato un sacchetto contenente:

1. Orologio marca "Jungfrau" modello "automatic" avente cassa color oro, con quadrante color oro e cinturino in similpelle marrone;

2. Orologio marca "Altera" modello "incabloc avente cassa di color oro, quadrante colore nero e cinturino in stoffa nero;

3. Orologio marca "Pryngeps" modello "special" avente cassa di color oro, con quadrante di colore bianco e cinturino metallico di colore oro;

4. Catenina lunga circa cm 46 composto da anelli pieni di colore bianco e oro intervallati tra loro;

5. Braccialetto a maglie lungo circa cm. 20, largo circa 1,2 di colore oro;

6. Catenina composta da anelli color oro lunga circa cm 35 con pendaglio color oro di forma ovale misure cm 4,5 per 3 con all'interno una piastrina color oro;

7. Catenina composta di anelli lunga circa 61 cm di color oro, con medaglia di forma rettangolare misure cm 2,5 per 1,6 raffigurante una Madonna con bambino;

8. Anello color oro con pietra superiore rettangolare trasparente;

9. Anello color oro con pietra superiore ovale trasparente e ai lati della stessa 4 punti luce;

10. Anello color oro con ovale superiore misure cm 1,4 per 1,0 contenente al centro una pietra di colore nero circondata da 6 punti luce;

11. Spilla di colore oro raffigurante un rame di bacche con tre foglie e due ghiande;

12. Una fede color oro riportante all'interno la seguente incisione: "Lu. 1602-1952 16-02-2002;

13. Una fede color oro riportante all'interno la seguente incisione: "Pietro 1602-1952 16-02-2002;

14. Numero sette banconote tutte da taglio da 50,00 euro".

Si è appreso dal teste De.To. che la Polfer giunse alla perquisizione del De. dopo che nell'anno 2017 erano state svolte delle indagini a seguito di alcune truffe commesse nei mesi di settembre, ottobre e novembre ad alcune persone anziane che erano state così derubate del denaro e dei gioielli. Partendo da questi episodi, la Polizia aveva così svolto una serie di accertamenti visionando le immagini di autobus, telecamere di sorveglianza cittadine ed erano così risaliti a un'autovettura Citroen C4, targata (…), che si era allontanata dal luogo dove era stata commessa la truffa ai danni di Fa.Lu.

Era stato inoltre accertato che il veicolo si era spostato nei giorni 23 e 24 settembre 2017 a Napoli, per poi ricomparire nella provincia di Treviso il giorno 27. Nel tardo pomeriggio del giorno 27, attraverso altri sistemi di videosorveglianza del comune di Monfalcone, l'autovettura era stata avvistata in quel comune. Sull'auto era stato quindi installato un sistema GPS dopo averla ritrovata ed era stata monitorata. Era stato così constatato che il veicolo si spostava in varie parti del Triveneto per poi rientrare a Monfalcone e mentre si trovava nelle cittadine del Triveneto, negli stessi luoghi venivano commessi delle truffe agli anziani.

Il giorno 29 settembre dai servizi di ocp era emerso che l'autista della C4, unitamente ad un altro soggetto, avevano preso il treno e si erano diretti con il treno a Venezia. Qui l'autista era stato identificato nel Pi.Ca. e il passeggero era stato identificato nel DE.Da.

Il PI. era stato trovato in possesso di 11.260 euro in contanti mentre al DE. veniva sequestrato quanto sopra descritto.

Riferiva il teste che il Pi.Ca. era stato successivamente riconosciuto dalle vittime come colui che era andato a prelevare i soldi nell'abitazione delle persone anziane ed era stato condannato.

L'assistente Capo coordinatore Ba.St. ha riferito che il 29 settembre 2017 nel corso dell'attività di pedinamento all'autovettura Citroen C4 targata (…), avevano visto il Pi. guidare il veicolo e verso le 9:00 del mattino, in via del (…), vicino a Fincantieri, avevano visto il De. salire a bordo della macchina; quindi i due soggetti si erano recati nell'appartamento che avevano in uso sempre a Monfalcone, in via (…), vi erano rimasti poco tempo e si erano diretti alla stazione dei treni, da dove avevano preso un treno per Venezia. Il teste Ba., salito sul treno con la collega Lorenzon senza mai perdere di vista i sospettati, li avevano pedinati fino a Venezia - Mestre avvertendo i colleghi della Polfer. Nel momento in cui erano giunti a Mestre, li avevano fatti fermare dalla Polfer.

Il teste Ru.Al., in servizio presso la squadra mobile della Questura di Trieste, ha riferito che dall'analisi dell'utenza telefonica (…) in uso al De., era emerso che il 25 settembre, quindi quattro giorni prima del controllo a Mestre, il suo telefono aveva agganciato le celle di Conegliano nello stesso lasso di tempo dov'era stata commessa una truffa ai danni della signora Da.Ci.

Poco prima, già dal 22 settembre, la stessa utenza telefonica aveva agganciato le celle di Napoli ed il 24 sera aveva fatto il percorso inverso partendo verso il nord Italia. Quindi, dopo aver viaggiato tutta la notte era arrivato in zona Venezia e poi a Conegliano, per poi arrivare, nel primo pomeriggio, a Monfalcone.

Il teste Ca.Sa., Assistente Capo coordinatore in servizio presso il compartimento di Polizia Ferroviaria di Venezia Mestre, ha descritto come avvenne il fermo del Pi. e del De. alla stazione di Mestre il 29 settembre 2017. Ha ricordato che le due persone scesero insieme; quando videro la Polizia si separarono cercando di eludere il controllo; quindi una volta fermati e identificati, da un primo controllo al terminale interforze erano risultati a carico del De. diversi precedenti di Polizia per truffa e ricettazione. A seguito della perquisizione erano stati trovati sulla persona del De. dei monili e la somma di 350,00 euro; mentre sul Pi. la somma di circa 1000,00 euro.

Queste le testimonianze rilevanti dei testi dell'accusa.

L'imputato in sede di dichiarazioni spontanee ha negato ogni addebito proclamando la sua innocenza.

E' stata infine escussa, mediante collegamento a distanza via teams, la teste MA.Fr. che essendo coniuge dell'imputato è stata preavvisata delle facoltà di astenersi ex art. 199 c.p.p. ma ha scelto di rispondere.

La teste ha dichiarato che nel 2017, il marito Da.De. abitava a Monfalcone e lavorava in Fincantieri, lavoro che lasciò a causa dei gravi problemi di salute. La teste si è quindi soffermata sulla provenienza dei gioielli di cui il marito venne trovato in possesso a seguito della perquisizione; ha riferito trattarsi di oro appartenuto al padre e alla nonna; beni che per ragioni di sicurezza la famiglia aveva portato a Monfalcone e che il De. avrebbe dovuto riportare nell'abitazione di Napoli dove si era trasferita lei con figli per il periodo estivo.

Nel corso del racconto la teste non è stata tuttavia in grado di ricordare precisamente la provenienza dei gioielli, né ha saputo fornire una descrizione, né attribuirli ai diversi parenti; in particolare non ha saputo fornire alcuna spiegazione con riferimento ai nomi e date incisi sui gioielli. La teste è stata più volte ammonita in ordine al dovere di testimoniare la verità ma ha confermato le dichiarazioni.

2. La valutazione delle prove e la qualificazione giuridica del fatto.

Il fatto contestato risulta comprovato alla luce delle acquisizioni istruttorie.

E' pacifico infatti che l'imputato, persona già gravata da precedenti penali (rapina e violazione t.u. legge doganali), il 29 settembre 2017, dopo essere stato visto accompagnarsi al Pi. - persona sospettata di aver commesso truffe ai danni di anziani - venne trovato in possesso di vari monili d'oro tra i quali vi erano anche una spilla ed un braccialetto d'oro a maglie, di provenienza illecita in quanto provento di truffa commessa in danno di Da.Ci. in data 25 settembre 2017, come denunciato dalla donna.

Va subito evidenziato che nei momenti immediatamente antecedenti al controllo, il De. tenne un atteggiamento sospetto cercando di sottrarsi agli operanti allontanandosi dal Pi. - soggetto pacificamente dedito alle attività illecite; inoltre quando venne effettuata la perquisizione non fornì alcuna giustificazione sui beni di cui venne trovato in possesso.

Ancora, con riferimento all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla defunta persona offesa Da.Ci., si evidenzia che debbono essere qui respinte le eccezioni della difesa poiché, essendo stato acquisito il certificato attestante il decesso della p.o., evidentemente ne era divenuta impossibile l'audizione, cosicché si è ritenuto di darne lettura ex art. 512 c.p.p.

Il medesimo discorso deve essere fatto con riferimento all'utilizzabilità del verbale di riconoscimento dei gioielli d.d. 01 febbraio 2018 (ff. 100), nel quale la signora DA.CI. riconobbe con assoluta certezza la spilla di colore oro raffigurante un rame di bacche con tre foglie e due ghiande e il braccialetto a maglie lungo circa cm. 20, largo circa 1,2 di colore oro come i beni trafugati il giorno 25 settembre 2017 dalla sua abitazione di Conegliano e denunciati il 26 settembre 2017 ai Carabinieri.

Nessuna giustificazione ha fornito l'imputato in ordine al possesso dei beni trafugati alla p.o. Da.Ci. limitandosi a proclamare la propria innocenza.

Del tutto inverosimile poi si ritiene essere la tesi offerta dalla moglie dell'imputato, la Ma.Fr.

Questa, dopo aver deciso di rispondere, ha infatti sostenuto una tesi inverosimile adducendo che il marito avesse dovuto portare i gioielli di famiglia da Monfalcone a Napoli per timore che i gioielli venissero sottratti dall'abitazione di Monfalcone.

La versione non è credibile in quanto, come riferito dalla pg, l'imputato in più occasioni si era recato a Napoli anche nei giorni antecedenti e ciò fece evidentemente senza preoccuparsi di lasciare incustoditi i gioielli; inoltre la teste non ha dimostrato di conoscere e descrivere quei gioielli che ha dichiarato essere di famiglia e soprattutto ha dichiarato invece, falsamente, di riconoscere come di proprietà della nonna anche i gioielli della vittima Da.Ci. con la quale evidentemente non aveva alcun rapporto.

Per tali motivi non ritenendo attendibile la testimonianza, gli atti andranno trasmessi al Pubblico Ministero in sede per le conseguenti valutazioni sulla testimonianza della teste Ma.

In punto qualificazione giuridica del fatto, premesso che non vi è prova alcuna che l'imputato avesse partecipato a furti o truffe nei confronti della signora Da.Ci., ed essendo invece pacifico che venne trovato in possesso di beni di provenienza illecita, appare corretta la qualificazione della condotta nel reato di ricettazione contestato.

3. Il trattamento sanzionatone".

Affermata per tali ragioni la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli in rubrica, non essendo emersi motivi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né in ragione della gravità del fatto e del modus operandi lo stesso può essere riqualificato ex art. 648 c.p., quindi considerati i parametri tutti previsti dall'art. 133 c.p. si ritiene che in ragione dell'entità del danno cagionato alla vittima, del comportamento processuale, e della gravità del reato, la pena non possa essere parametrata nei minimi e si determina in anni due mesi quattro di reclusione ed Euro 3000,00 di multa.

Visto l'art. 535 c.p.p. segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Non si procede alla sostituzione della pena detentiva a norma dell'art. 545 bis c.p.p. poiché l'imputato non manifestato il consenso.

Con riferimento ai beni e alla somma di denaro ancora in sequestro, atteso che già a seguito del riconoscimento ad opera della p.o. Da.Ci., il Pm aveva disposto il dissequestro dei gioielli riconosciuti alla p.o. che furono poi restituiti il 27 gennaio 2021 (vedi ff. 233), visto l'art. 262 c.p.p. deve essere disposta la restituzione all'imputato dei beni ancora in sequestro, avendo i beni esaurito la loro funzione probatoria e non essendo stata dimostrata la provenienza illecita.

P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

DE.Da. colpevole del reato ascrittogli in rubrica e lo

CONDANNA

alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed Euro 3000,00 di multa; oltre al pagamento delle spese processuali; visto l'art. 262 c.p.p.

DISPONE

Il dissequestro di quanto ancora in sequestro e la restituzione agli aventi diritto Dispone la trasmissione al PM degli atti con riferimento alla testimonianza resa da MA.Fr.

Motivazione riservata in giorni 60 ex art. 544, co. 3, c.p.p.

Così deciso in Trieste il 12 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria l'11 giugno 2024.

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