Tribunale Napoli sez. III, 14/04/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 14/04/2021), n.3495
In tema di ricettazione, il dolo specifico si configura quando l'agente è consapevole della provenienza illecita del bene, quale risultato di un’appropriazione o sottrazione illecita, e agisce per trarne profitto. È esclusa la configurabilità della contravvenzione di incauto acquisto, ove emergano elementi che dimostrano la consapevole accettazione del rischio dell’origine illecita della res, quale la mancanza di documentazione o l’utilizzo di strumenti per occultare l'identità del bene, come una targa falsa.
Svolgimento del processo
Con decreto emesso in data 24.07.2019 dalla Procura della Repubblica in sede veniva citata in giudizio (...) innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato descritto in epigrafe.
All'udienza del 27.02.2020, si procedeva all'apertura del dibattimento con ammissione dei mezzi di prova, meglio articolati in atti. In particolare, previo accordo con la difesa, il Pm produceva la denuncia di furto sporta da (...) presso il Comando Carabinieri di Napoli -Vomero in data 08.01.2019, il verbale di sequestro redatto dai militari del Comando Carabinieri di Napoli Ponticelli, il verbale di rinvenimento e consegna del ciclomotore di cui è processo, e chiedeva l'esame dei testi di lista.
La difesa si riservava il controesame dei testi dell'accusa.
Escusso il teste di PG, (...), all'esito si acquisiva, previo accordo con la difesa, l'annotazione di servizio redatta, in data 10.01.2019 dai militari del CC Stazione Napoli - Ponticelli, con rinuncia all'escussione dei testi residuali.
Dichiarata quindi chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come sopra precisate. Il giudice si ritirava per deliberare e, all'esito, dava lettura del dispositivo con contestuale lettura della motivazione.
Motivi della decisione
Sulla base degli atti assunti ritiene questo giudice alcun dubbio vi sia circa la penale responsabilità dell'imputato (...) in relazione al reato allo stesso ascritto.
Riferiva invero il teste di PG , (...), in servizio presso il Comando Carabinieri Stazione Napoli - Ponticelli, che nelle circostanza di cui all'imputazione, nel corso di una specifica segnalazione di veicolo di furto in custodia presso l'abitazione sita in via (...), in data 10.01.2019, procedeva al controllo dell'abitazione del prevenuto rinvenendo, all'interno del cortile di casa, occultato sotto una capanna rudimentale composta da teli di plastica, un ciclomotore (...), tg (...) (targa di nazionalità bulgara).
Dal controllo sul numero di telaio, recante cifra alfanumerica (...), perfettamente leggibile, tramite la banca dati, la PG accertava l'illecita provenienza del ciclomotore, provento del delitto di furto reso in danno di (...), come da denuncia sporta, da quest'ultimo, presso il Comando carabinieri Stazione Vomero. ata 16.01.2015 ( v. doc in atti).
Peraltro, a rafforzare la tesi accusatoria, sovveniva la mancata esibizione da parte del prevenuto di documentazione relativa alla provenienza del veicolo, di cui è processo.
L'esito delle indagini espletate dalla PG, consentiva di quindi/appurare la provenienza illecita del predetto ciclomotore risultato oggetto di denuncia di furto e per tale cosa restituito al legittima proprietario (v. annotazione di servizio redatta dai militari del CC di Napoli Stazione Vomero in data 10.01.2019).
Alla luce delle suddette risultanze nessun dubbio può porsi in ordine alla penale responsabilità dell'odierno imputato in relazione al reato allo stesso ascritto sussistendone i requisiti oggettivi e soggettivi.
Del resto, è pur vero che al momento del controllo e perquisizione domiciliare il prevenuto non esibiva alcuna documentazione attestante la legittima provenienza del mezzo e, ciò, risulta asseverato anche dall'esito dell'esame sul telaio e numero di motore, perfettamente leggibili, che confermava la illecita provenienza del mezzo in esame.
Deve ritenersi quindi che l'imputato fosse consapevole della illecita provenienza del veicolo in questione: conducono in questo senso sia la circostanza che il predetto all'atto del controllo e perquisizione eseguita all'interno della recinzione della propria abitazione non forniva alcuna valida giustificazione sulla provenienza del ciclomotore, sia la circostanza del mancato possesso della carta di circolazione o altro documento valido attestante il regolare possesso del mezzo, sia l'ulteriore circostanza di essere in possesso di un ciclomotore munito di targa falsa evidentemente con la finalità di rendere difficoltoso ogni rintraccio; da qui, la prova della piena consapevolezza dell'illecita provenienza del ciclomotore oggetto di furto in danno di (...).
Può ritenersi pertanto provato il possesso da parte del prevenuto del ciclomotore di cui all'imputazione, così come può ritenersi provata la provenienza delittuosa dello stesso.
Ed invero, l'assoluta inerzia dell'imputato che sia nel corso delle indagini preliminari che nei vari passaggi processuali ( avviso ex art. 415 bis c.p.p. e fase dibattimentale) non ha inteso mai giustificare l'illecito possesso di un bene di illecita provenienza esonera questo decidente da qualsiasi valutazione sul punto.
Né può sfuggire al decidente, come più volte osservato dalla stessa Cassazione, che in tema di ricettazione la provenienza illecita degli oggetti ben può desumersi dalla natura, varietà e particolarità della merce, poiché determinante per la configurazione del reato ex art. 648 cp è l'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa allo scopo di trarne profitto; ove, per l'acquisto delle stesse, si intende semplicemente il loro possesso " che importi l'acquisizione di fatto di una cosa di origine illegittima, da parte dell'agente" (Sez. I n.7490 del 15.09.83); mentre, sempre secondo giurisprudenza, l'elemento psicologico del reato può trarsi da qualunque elemento compreso, di fatto, il comportamento del reo, infatti per giurisprudenza si può ravvisare il dolo qualora secondo le regole della logica e dell'esperienza, si giunge ragionevolmente a ritenere " che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza" (Sent. 3783 del 256.03.98).
Ed invero, nel caso in esame, non può non dubitarsi che il possessore di un ciclomotore, non munito di documentazione che ne attesti la lecita provenienza, è da ritenersi autore della ricettazione a maggior ragione, lì dove, non dimostri la legittimità del possesso e circoli con un veicolo munito di targa diversa da quella originaria.
Per le ragioni esposte risulta, peraltro, non conforme al diritto la derubricazione del fatto contestato nell'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto di cui all'art.712 c.p. invocata dalla difesa; è noto, infatti, che il discrimine tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto è dato esclusivamente dall'elemento intenzionale nel senso che nel primo l'agente è pienamente consapevole della provenienze illecita della res, mentre nella seconda non ne accerta colposamente la legittimità della provenienza.
Nella specie le ragioni legittimanti il convincimento della piena consapevolezza in capo all'imputato indicate in precedenza escludono ogni diversa qualificazione giuridica del fatto contestato
Quanto poi alla determinazione della pena, può ritenersi l'ipotesi attenuata di cui al primo capoverso dell'art. 648 c. p, atteso il valore economico del mezzo (di vecchia immatricolazione) e potendo più in generale ritenersi il "fatto di particolare tenuità" alla luce di tutti gli elementi di valutazione della vicenda, ed in particolare di ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del fatto-reato.
All'imputato possono poi concedersi le circostanze attenuanti generiche da valutarsi, nel giudizio di comparazione ex art 69 cp, equivalenti alla contestata recidiva, al fine di meglio perequare la pena all'effettivo disvalore del fatto in contestazione.
Quanto alla pena, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c. p., la stessa può essere equamente determinata in anni uno di reclusione ed euro trecento,00 di multa.
Pena cosi determinata: pena base: ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 II cp, previa concessione ex art. 62 bis cp delle circostanze generiche, valutate equivalenti alla contestata recidiva, anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, come in concreto irrogata.
Consegue ex lege la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Non sussistono i presupposti per la concessione della sospensione della pena in quanto i precedenti penali, a carico del prevenuto, sono ostativi alla concessone di siffatto beneficio.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 -535 cpp dichiara (...) colpevole del reato a lui ascritto, ritenuta l'ipotesi di cui all'art 648 cpv cp, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento/00 di multa, oltre spese processuali.
Confisca e distruzione della targa in sequestro.
Così deciso in Napoli il 14 aprile 2021.
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2021.