Tribunale Gorizia, 21/08/2024, n.568
Il delitto di ricettazione si configura quando il soggetto attivo sia trovato in possesso di beni altrui di provenienza illecita, senza fornire una giustificazione plausibile. La valutazione di particolare tenuità del fatto, ai fini dell’art. 131 bis c.p., non è applicabile in caso di recidiva specifica o qualora la condotta evidenzi una rilevanza criminosa non marginale, come nel caso di ricettazione continuata e reiterata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto depositato il 05.01.2024 dal P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, AL.De., nato a (…), è stato citato nel presente processo, per rispondere dei reati di cui agli artt. 648 C.P., come contestati in rubrica, nei confronti di CULOT Franca, nata a (…), e CO.El., nata a (…). Queste ultime non si sono costituite parte civile, pur essendo state validamente raggiunte dalla notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, rispettivamente, in data 30.01.2024 e 26.01.2024. Alla stessa stregua, l'imputato - risultato, nel frattempo, detenuto e, perciò, raggiunto dall'ordine di traduzione disposto all'udienza del 22.5.2024 - è comparso all'udienza del 12.6.2024.
All'udienza del:
I) 12.6.2024:
1) l'imputato ha personalmente richiesto di essere ammesso al giudizio con rito abbreviato non condizionato;
2) il P.M. nulla ha osservato;
3) dato atto, è stata accolta la predetta istanza, ritenutane la sussistenza dei presupposti;
4) inoltre, ammonito per legge, ma non essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, AL.De. ha reso spontanee dichiarazioni, affermando che:
- a) era "d'accordo con i proprietari delle autovetture che le avrei provate ed eventualmente rivendute e siccome non erano funzionanti come pensavo, ho fatto sapere che non le avrei comprate";
- b) "Ma è passato un po' di tempo prima che le restituissi e allora i proprietari hanno fatto denuncia per paura di non riavere le auto";
5) all'esito della discussione, le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.
II) 26.6.2024, fissata per eventuali repliche, è stata emessa sentenza, con lettura del dispositivo e riserva di deposito della motivazione nel termine di gg. 60, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 544, co. III, C.P.P., in ragione, da un lato, della gravosità del ruolo della predetta udienza, tenuto conto del numero degli incombenti processuali da svolgersi, e, dall'altro, del grado di articolazione ed impegno delle questioni giuridiche da decidersi.
Orbene, AL.De. deve essere dichiarato responsabile di entrambi i reati a lui qui ascritti, per i motivi, in fatto e diritto, di seguito indicati.
Invero, dall'esame degli atti del fascicolo del P.M. emerge la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza del predetto, sotto il profilo dell'elemento, oggettivo e soggettivo, di entrambi i reati di ricettazione, non emergendo, al contempo, circostanze idonee a far ritenere la sussistenza nel caso concreto di cause di giustificazione o di non punibilità, da valutarsi a favore del predetto, né risultando quanto dichiarato dall'imputato idoneo ad indurre il ragionevole dubbio rispetto alla tesi accusatoria. Deve, in particolare, rilevarsi che i fatti criminosi descritti nei due capi d'imputazione hanno trovato piena e coerente conferma, risultando puntualmente riscontrati - anche con riguardo alla consapevole volontà di compierli, da parte dell'odierno imputato - dai seguenti atti d'indagine, regolarmente posti in essere e rilevanti ai fini del decidere:
I) C.N.R. dd. 03.5.2022, da cui risulta che:
1) le indagini relative ai reati qui contestati all'odierno imputato hanno preso l'avvio dalla denuncia-querela sporta dalle due PP.OO., in ordine al furto delle proprie autovetture, di cui:
- a) una, marca F.I.A.T., modello Panda, (…), che in data 16.4.2022 CU.Fr. aveva lasciato con le chiavi a bordo del veicolo, all'interno del cortile privato dell'abitazione del marito, posta a Cormons (GO), Via (…);
- b) l'altra, marca HYUNDAI, modello Atos, tg. (…), sottratta tra il 28 ed il 29.4.2022, a danno di CO.El., sempre a Cormons (GO), in Via (…), nel cortile dell'azienda vitivincola "(…)";
2) a seguito della perquisizione personale effettuata a carico dell'imputato, in ragione della sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza emessa il 03.5.2022 dal G.I.P. del Tribunale di Gorizia, al fine di verificare che l'imputato non occultasse armi od oggetti atti ad offendere, vennero rinvenute nel possesso del predetto due chiavi di auto di marca HYUNDAI, che risultavano di pertinenza dell'auto della stessa marca, sopra indicata modello Atos, tg. (…), di una chiave di auto di marca FIAT riconducibile a quella di cui sopra, poi, effettivamente, consegnata dall'odierno imputato;
3) successivamente, il predetto soggetto ha indicato alle FF.OO. il luogo in cui erano parcheggiate le due vetture su individuate che sono state restituite alle due legittime proprietarie;
II) denuncia-querela sporta il 28.7.2021 presso la Stazione CC di Fiumicello - (…) dall'odierna P.O., in cui quest'ultima ha dichiarato:
III) verbale di perquisizione avente ad oggetto le chiavi e di restituzione delle due autovetture.
Orbene, in ragione del quadro probatorio emergente dalle suddette fonti di prova, è emerso che in data AL.De. è stato trovato in possesso delle chiavi relative alle autovetture di proprietà delle odierne PP.OO., di cui queste avevano denunciato il furto, senza che il primo sia stato in grado di giustificare tale fatto. Invero, quanto dal medesimo dichiarato in sede di spontanee dichiarazioni non appare credibile ed idoneo anche a solo far, ragionevolmente, dubitare riguardo alla fondatezza delle accuse. Ciò in quanto, le circostanze dal medesimo addotte, riguardo sia ad un presunto accordo con i proprietari per l'acquisto e la rivendita degli automezzi in questione, sia del loro mancato funzionamento, non solo non ha ricevuto alcun tipo di riscontro, neppure di tipo indiretto, ma risulta, piuttosto, totalmente smentito da quanto emerso, tanto è vero che entrambe le persone offese hanno denunciato il furto della propria auto, subito dopo la sparizione della stessa ed essendo stato verificato che, qualche giorno dopo, le chiavi delle predette vetture si trovavano in possesso dell'odierno imputato, soggetto terzo dalle stesse mai menzionato e che risulta avere vari precedenti, fra cui uno proprio per reato contro il patrimonio.
D'altro canto, non sussistono i presupposti per la riqualificazione del delitto di ricettazione in quello di furto, posto che quest'ultimo reato non risulta, in alcun modo, dimostrato come eseguito da parte dell'odierno imputato.
Dunque, per quanto evidenziato sopra, deve concludersi che la ricostruzione dei fatti contenuta nelle due denunce-querele:
1) ha trovato pieno riscontro, come sopra illustrato e precisato, sul piano degli accertamenti effettuati tramite gli atti irripetibili della perquisizione e del sequestro effettuati a carico di AL.De.;
2) si pone, invece, in termini d'insanabile contrasto col racconto - rimasto, peraltro, generico ed in sé contraddittorio - fornito dall'imputato all'udienza del 12.6.2024, non apparendo logico e verosimile che egli abbia, dapprima, preso possesso delle due auto, senza versare alcuna caparra o prestare alcuna garanzia alle due PP.OO., con lo scopo di acquistarle, per rivenderle, non avendo, però, alcun titolo, esperienza e contatti, necessari a tal fine, salvo, poi, determinarsi a restituirle, essendosi accorto del loro malfunzionamento, ma aspettando troppo tempo, per fare ciò e non avendolo ancora fatto - guarda caso - prima della scoperta delle FF.OO.
Le considerazioni finora svolte inducono pertanto, a ritenere integrata la fattispecie per cui è processo in quella di cui all'art. 648 C. P., considerata, tuttavia, in relazione alla particolare tenuità del fatto che si desume risultando le prime confermate, peraltro, a livello logico-ermeneutico, dai principi di diritto stabiliti, in fattispecie analoghe alla presente, anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in base alla quale integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di beni altrui, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa ritenersene la provenienza illecita (Cass. pen. n. 43532/2021) e secondo cui:
1) sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato in questione:
- a) "Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso" (Cass. pen. n. 46419/2019Cass. pen. n. 29486/2013);
- b) "Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario" (Cass. pen. n. 10850/2014);
- c) "L'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto. Cass. pen. n. 12763/2011);
- d) "In tema di ricettazione, la provenienza illecita degli oggetti ricevuti può essere desunta dalla natura, varietà e particolarità della merce" (Cass. pen. n. 36291/2010);
- e) "Integra la condotta del reato di ricettazione la disponibilità di cosa proveniente da reato, che ben fa presumere, in assenza di prova contraria, l'esistenza di una relazione di fatto con la cosa stessa" (Cass. pen. n. 26063/2009);
2) sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato in questione:
- a) "Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente" (Cass. pen. n. 53017/2016);
- b) "Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza" (Cass. pen. n. 41423/2010 e Cass. pen. n. 35535/2007);
- c) "Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla res siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre" (Cass. pen. n. 4170/2007).
Ne deriva che, accertati i fatti come sopra ricostruiti ed inquadrati giuridicamente, AL.De. deve essere dichiarato responsabile di entrambi i fatti di ricettazione, come al medesimo ascritti. Invero, in ragione, sia del valore - non irrilevante - dei mezzi trovati nella disponibilità e possesso dell'odierno imputato, sia della personalità di quest'ultimo - la quale non assume quella "rilevanza criminosa marginale" richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata, non può applicarsi la più lieve fattispecie criminosa prevista, per la particolare tenuità del fatto, dall'art. 648, ovvero la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis C.P. Quanto ora affermato trova conferma alla luce dell'applicazione dei seguenti principi di diritto, elaborati in casi analoghi a quello odierno e condivisi per i motivi di seguito esposti:
1) "La particolare tenuità, nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della res" (Cass. pen. n. 42866/2017);
2) "In tema di delitto di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti" (Cass. SS.UU. 35535/2007);
3) "La particolare tenuità, che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della res ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale" (Cass. pen. n. 32832/2007).
Pertanto, in base alla valutazione complessiva dei fatti, questi non possono ritenersi di particolare tenuità, né con riguardo al delitto di ricettazione, né tantomeno in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis C.P., anche in ragione dell'assenza del requisito della non abitualità previsto da detta disposizione.
Venendo, dunque, alla determinazione delle pene da irrogarsi, va osservato che nel caso concreto:
1) possono riconoscersi le circostanze attenuanti ex art. 62 bis C.P., in ragione della condotta tenuta dall'imputato, a livello extraprocessuale, la quale è da ritenere meritevole di tale riconoscimento, avendo AL.De. immediatamente collaborato con le FF.OO., provvedendo alla restituzione delle chiavi della F.I.A.T. PANDA, come pure indicando il luogo, ove queste si trovavano, così agevolando, pertanto, in modo evidente e netto, le attività di P.G., volte alla restituzione dei mezzi rubati alle odierne PP.OO.;
2) come si ricava dall'esame del certificato del casellario giudiziale in atti, va, inoltre, ritenuta sussistente la recidiva specifica e infraquinquennale, contestata, tenuto conto della natura del precedente contro il patrimonio gravante a carico dell'imputato, e tenuto conto della commissione nel quinquennio degli odierni reati, essendo stato il primo commesso in data 22.8.2017;
3) tuttavia, per quanto nel giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 C.P. le circostanze di cui all'art. 62 bis C.P. possono essere ritenute equivalenti alla recidiva contestata, oltre che in ragione del non elevato valore commerciale delle due utilitarie;
4) sussistono i presupposti per ritenere avvinti dal vincolo della continuazione i reati contestati, in ragione del fatto che l'unicità del disegno criminoso si desume dalla omogeneità fra gli stessi e dall'identità del movente lucrativo posto alla loro base, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1);
5) pertanto, in ragione di quanto sopra evidenziato e considerato, sono ritenersi eque e congrue rispetto ai criteri di cui agli artt. 27 Cost. e 133 C.P. le pene finali di anni 1 e mesi 8 di reclusione oltre ad Euro 400,00 di multa, così calcolate:
- a) pena base: anni 2 e mesi 3 di reclusione nonché Euro 500,00 di multa, desunta la gravità del reato dalle modalità della condotta di ricettazione, in base alle circostanze di fatto sopra descritte, con particolare riguardo alla natura ed al numero dei mezzi ricettati, oltre che dall'intensità del dolo, quale si deduce dalle predette modalità di azione;
- b) pene aumentate ad anni 2 e mesi 6 di reclusione nonché Euro 600,00 di multa, per la continuazione col reato di cui al capo 2);
- c) riduzione delle predette pene a quelle finali per il rito speciale prescelto.
AL.De. va, inoltre, per legge, condannato al pagamento delle spese processuali.
Non possono essere concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 C.P., tenuto conto dei limiti di legge di cui all'art. 163 C.P. ed in ragione del numero e dell'entità delle pene di cui ai precedenti a carico dell'odierno imputato.
P.Q.M.
visti gli artt. 442, 533 e 535 C.P.P.;
DICHIARA
AL.De., in atti generalizzato, responsabile dei reati a lui ascritti, e, concesse le circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. equivalenti alla recidiva contestata nonché unificati i reati col vincolo della continuazione, lo condanna alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione oltre ad Euro 400,00 di multa, già operata la riduzione per il rito prescelto, oltre al pagamento delle spese processuali.
Motivi in gg. 60.
Così deciso in Gorizia il 26 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 21 agosto 2024.