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Ricettazione: possesso della refurtiva e differenziazione dal reato di furto

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Tribunale La Spezia, 04/12/2024, (ud. 26/11/2024, dep. 04/12/2024), n.1378

Tribunale La Spezia, 04/12/2024, (ud. 26/11/2024, dep. 04/12/2024), n.1378

Assoluzione per mancanza di prove certe: identificazione incompleta e insufficienza di elementi nella ricettazione e nel tentato furto (Giudice Francesco Pellecchia)

La consapevolezza del possesso di un bene di provenienza illecita: principio di diritto in tema di ricettazione (Giudice Eliana Franco)

Ricettazione e truffa: l’assenza di dolo e il difetto di querela come cause di assoluzione e improcedibilità

Utilizzo di assegno smarrito e responsabilità penale: la configurazione del reato di ricettazione (Giudice Cristiana Sirabella)

Ricettazione: configurabilità del reato dalla condotta e dal legame con il bene illecito (Giudice Napolitano Tafuri)

Ricettazione di componente meccanica: dolo presunto e giustificazione inattendibile (Giudice Eliana Franco)

Assoluzione per intestazione fittizia di veicoli: mancata prova dell'elemento psicologico del reato

Ricettazione e attenuanti: applicazione del rito alternativo con sospensione e non menzione (Giudice Cristiana Sirabella)

Ricettazione di assegno: responsabilità aggravata dall’impossibilità di fornire giustificazioni sull’origine (Giudice Napolitano Tafuri)

Contraffazione e ricettazione: distinzione, concorso e responsabilità penale (Giudice Paola Scandone)

La sentenza integrale

Il Pubblico Ministero disponeva la citazione a giudizio di H. A. quale imputato del reato descritto in epigrafe (reato di cui all'art. 648 c.p.).

Compiute le formalità di apertura del dibattimento, si svolgeva l'attività istruttoria.

Il Pubblico Ministero ed il difensore concludevano come da verbale.

All'esito questo Giudice affermava la penale responsabilità dell'imputato, in ordine al reato ascritto, alla stregua delle risultanze processuali.

Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero sono infatti emerse le seguenti circostanze.

La parte offesa M. B. riferiva come in data 03/10/20223 fosse stato rubato al figlio il ciclomotore (peraltro lasciato con le chiavi inserite nel cruscotto).

L'agente M. R della Polizia Municipale della Spezia riferiva che in data 06/10/2023 (tre giorni dopo) l'imputato veniva fermato alla guida del ciclomotore di cui trattasi, risultato rubato.

Alla luce dell'istruttoria svolta, si può dunque ritenere provata la responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio.

In ordine alla tesi difensiva secondo la quale l'imputato andrebbe ritenuto responsabile di furto, si deve tenere conto come la giurisprudenza abbia affermato come Il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione qualora concorrano altri elementi fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte. In applicazione del principio si è ritenuto che l'imputato rispondesse a titolo di furto e non di ricettazione, considerato il limitato lasso di tempo, poco più di un'ora - intercorso tra la scoperta del furto e l'avvistamento dell'imputato nell'atto di entrare in un magazzino per sistemarvi all'interno la merce sottratta poco prima - che rendeva inattendibile l'ipotesi che i beni fossero stati sottratti da altri e ceduti all'imputato in un brevissimo intervallo temporale. (Sez. 5, Sentenza n. 19453 del 20/01/2010 Rv. 247138 – 01).

Nel caso in esame sono invece trascorsi alcuni giorni fra furto e ritrovamento del ciclomotore rubato e mancano elementi in positivo per affermare che l'imputato abbia commesso il furto.

La situazione personale dell'imputato – gravata da precedenti penali anche specifici – non permette la concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis c.p. .

Sussiste la recidiva contestata, alla luce delle precedenti condanne risultanti dal casellario giudiziario. Se ne deve desumere che tali precedenti condanne non hanno avuto alcun effetto deterrente sulla condotta criminale dell'imputato e sono pertanto significative della sua pericolosità sociale.

Valutati, quindi, tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. , pena adeguata al fatto pare quella di anni tre mesi quattro di reclusione e € 1.000 di multa, così calcolata:

pena base anni due di reclusine e € 600 di multa;

aumento di due terzi ex art. 99 comma 4 c.p.p. nei termini predetti.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale,

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara l'imputato H. A. colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione e € 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

fissa in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza

Così deciso in La Spezia in data 26/11/2024

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