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Ricettazione e truffa tramite titolo di credito alterato: rilievo penale e limiti alla responsabilità (Giudice Antonio Palumbo)

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Tribunale Napoli sez. VI, 05/09/2022, n.7739

Il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p. si configura quando l'agente detiene e negozia consapevolmente un bene di provenienza delittuosa, anche senza aver partecipato al reato presupposto. La condotta decettiva con cui il soggetto modifica un titolo di credito per appropriarsene integra altresì il reato di truffa, mentre l’alterazione di titoli non trasferibili non assume rilevanza penale, rientrando nell’ambito dell’illecito civile (Cass. Pen. Sez. Un. 19 luglio-17 settembre 2018).

Assoluzione per mancanza di prove certe: identificazione incompleta e insufficienza di elementi nella ricettazione e nel tentato furto (Giudice Francesco Pellecchia)

La consapevolezza del possesso di un bene di provenienza illecita: principio di diritto in tema di ricettazione (Giudice Eliana Franco)

Ricettazione e truffa: l’assenza di dolo e il difetto di querela come cause di assoluzione e improcedibilità

Utilizzo di assegno smarrito e responsabilità penale: la configurazione del reato di ricettazione (Giudice Cristiana Sirabella)

Ricettazione di assegno: responsabilità aggravata dall’impossibilità di fornire giustificazioni sull’origine (Giudice Napolitano Tafuri)

Ricettazione di componente meccanica: dolo presunto e giustificazione inattendibile (Giudice Eliana Franco)

Assoluzione per intestazione fittizia di veicoli: mancata prova dell'elemento psicologico del reato

Ricettazione e attenuanti: applicazione del rito alternativo con sospensione e non menzione (Giudice Cristiana Sirabella)

La configurazione della truffa online e il dolo eventuale: principi e applicazioni pratiche (Giudice Cristiana Sirabella)

Ricettazione: configurabilità del reato dalla condotta e dal legame con il bene illecito (Giudice Napolitano Tafuri)

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
L'imputato in epigrafe è stato tratto nelle forme della citazione diretta, innanzi al giudizio del Tribunale di Napoli - in composizione monocratica - per rispondere dei reati ascrittigli giusta decreto del P.M. datato 17 gennaio 2018.

Dopo tre rinvii due per ragioni processuali ed una per l'emergenza sanitaria, all'udienza del 26 ottobre 2020,una volta esaurite le questioni preliminari, il dibattimento era aperto e le parti avanzavano le rispettive richieste di mezzi di prova che il Giudice, valutatene la pertinenza e rilevanza ai fini della decisione, ammetteva nei sensi e nei limiti di cui all'ordinanza resa a verbale e rinviava, per l'assenza dei testi,al 18 gennaio 2021 dove era esaminato il teste, persona offesa, Za.Gi. con rinvio, all'esito, al 28 giugno successivo e da lì, per l'assenza dei testi, all'11 ottobre 2021.

In quella sede era esaminato il teste di P.G. De. ed acquisita documentazione.

All'esito su richiesta della difesa il dibattimento era rinviato, sospendendo i termini di prescrizione, al 27 dicembre 2021.

Medio tempore, con provvedimento reso fuori udienza, il dibattimento,per le esigenze organizzative interne connesse all'emergenza sanitaria,era rinviato all'udienza odierna.

Oggi si concludeva l'istruttoria dibattimentale sicché,una volta raccolte le conclusioni del P.M. e della difesa, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio decidendo, poi, come da dispositivo allegato.

Motivi della decisione
Rileva il Giudicante che,alla stregua delle risultanze processuali che in punto di fatto, hanno consentito di ricostruire la vicenda per cui è processo nei suoi esatti contorni e sviluppi,debba essere affermata la penale responsabilità dell'imputato con riferimento ai delitti ascrittigli ai capi A) e C) della rubrica che sono apparsi integrati in tutti i loro elementi ontologici e strutturali, mentre con riferimento all'imputazione sub B) si impone l'assoluzione del Cu. dal momento che la condotta addebitatagli non ha più rilevanza penale.

Per ciò che attiene al delitto di ricettazione ex art. 648 c.p. è noto che esso si caratterizza, ontologicamente, per il possesso - a qualsiasi titolo - da parte dell'agente di una cosa mobile di delittuosa provenienza della quale, però, egli sia consapevole per cui ai fini della configurabilità del delitto occorre provare: A) il possesso della res; B) la sua "illecita" origine; C) la consapevolezza da parte dell'agente.

La fattispecie incriminatrice postula poi che l'agente non abbia in alcun modo, né diretto e/o indiretto,partecipato alla realizzazione del c.d. delitto presupposto.

Orbene nella fattispecie in cui si discute - cfr. l'editto accusatorio - del possesso e della negoziazione di un titolo di credito (assegno bancario) è assolutamente certo che quest'ultimo fosse di provenienza delittuosa.

Al riguardo è infatti sufficiente richiamare il contenuto della denuncia sporta in data 22 novembre 2016 - da Za.Gi. da cui emerge con assoluta chiarezza che il titolo di credito di cui il denunciante era beneficiario era stato rubato perché non era mai arrivato a destinazione ed anzi era stato negoziato da altre persone.

In sede dibattimentale lo Za. ha confermato di non aver mai ricevuto l'assegno emesso in suo favore dall'ENEL e che lo stesso era stato, invece, negoziato ed incassato da altri.

Non possono quindi sussistere dubbi di sorta circa la provenienza del titolo di credito,né tantomeno sul possesso dello stesso da parte del Cu. dal momento che - come emerge dalla nota di Poste Italiane versata in atti ed utilizzabile ai fini della decisione - l'assegno risulta essere stato versato sul conto intestato, appunto, all'attuale imputato.

Inoltre anche il teste De.St., maresciallo in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Stazione Carabinieri di Castelvolturno, che partecipò alle indagini e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, trattandosi di un pubblico ufficiale, certamente consapevole delle conseguenze in caso di mendacio e/o reticenza, il quale non ha nessun plausibile interesse a mentire e che, per di più, ha riferito fatti a sua diretta conoscenza ha dichiarato in dibattimento - cfr. il verbale stenotipico dell'udienza dell'11 ottobre 2021 - che l'assegno bancario NON trasferibile di Ba.In. n. (...) dell'importo di Euro 558,25 emesso in favore di Za.Gi. era stato versato, previa – ovviamente - modifica del nome del destinatario-beneficiario in quello di Cu.Ri.,sul conto corrente postale intestato a quest'ultimo.

Risultano pertanto integrati i profili ontologici sopra indicati sub A) e B) ma ad analoghe conclusioni non può pervenirsi con riferimento a quello rubricato sub C).

Invero la sostituzione, col proprio,del nome del legittimo beneficiario del titolo di credito ed il versamento sul suo conto personale sono la prova inconfutabile che il Cu. conoscesse l'origine delittuosa del titolo di credito e non vi sono dati per ipotizzare ragionevolmente che egli abbia partecipato alla realizzazione del delitto presupposto, vale a dire il furto dell'assegno, ricorrono pertanto tutti i requisiti ontologici del delitto di ricettazione e l'imputato, che peraltro non ha addotto alcun dato, neppure ipotetico o indiretto, in grado di contraddire la prospettazione accusatoria deve essere condannato per il delitto contestatogli al capo A) della rubrica benché, il modesto importo dell'assegno e l'assenza di particolari, callido, accorgimenti volti a supportare la condotta criminosa, legittimino la sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma dell'art. 648 cpv. c.p. Ad analoghe conclusioni deve ovviamente pervenirsi con riferimento al delitto di truffa contestato, invece, al capo C) dal momento che appare fuori discussione che la sostituzione del nome del beneficiario col proprio sul titolo di credito e la sua negoziazione successiva col versamento dell'importo sul conto personale, integrino quella condotta decettiva tipica del reato in contestazione posta in essere allo scopo di indurre la persona offesa-vittima dell'inganno-a compiere un atto di disposizione patrimoniale per sé pregiudizievole ed illecitamente ed indebitamente vantaggioso per l'agente Cu.Ri. va dunque condannato anche per il delitto di truffa di cui all'editto accusatorio tuttavia,nell'ottica del doveroso adeguamento della sanzione al fatto concreto-in sé di non allarmante gravità - ed in considerazione dello stato di incensuratezza possono essergli concesse le circostanze attenuanti generiche mentre,per la palee identità del disegno ad essi sotteso, i due delitti vanno unificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 cpv. c.p.

Applicati i criteri di cui all'art. 133 c.p. risulta quindi equa la pena di mesi otto di reclusione ed Euro trecento,00 di multa così ridotta di 1/3 ex art. 62 bis c.p. ed elevata per la continuazione la p.b. di mesi 9 di recl. ed Euro 330,00 di multa inflitta per il più grave delitto di ricettazione. Ex lege segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali mentre la già evidenziata assenza di precedenti penali a suo carico legittima la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Cu.Ri. va invece assolto dal delitto ex art. 491 c.p. contestato al capo B) dell'imputazione dal momento che il titolo di credito in questione recava - cfr. la copia in atti - la formula NON TRASFERIBILE sicché la condotta di alterazione secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. - cf - Cass. Pen. Sez. Un. del 19 luglio-17 settembre 2018 n. (...) - cui convintamente si aderisce,esula dal campo di rilevanza penalistica per rientrare in quello dell'illecito civile.

Infine il notevole carico di lavoro dell'udienza e complessivo e la complessità della vicenda hanno determinato il ricorso ad un più ampio termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533,535 c.p.p. dichiara Cu.Ri. responsabile dei delitti di cui ai capi A) e C) della rubrica,ritenuta per la ricettazione l'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche,lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro trecento,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa alle condizioni di legge. Letto l'art. 530 c.p.p. assolve Cu.Ri. dal delitto di cui al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Così deciso in Napoli il 18 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 settembre 2022.

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