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Riciclaggio e dolo specifico: distinzione dalla ricettazione e responsabilità per falsità materiale (Giudice Paola Scandone)

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Tribunale Napoli sez. uff. indagini prel., 27/06/2014, (ud. 23/06/2014, dep. 27/06/2014), n.1426

Il delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. si differenzia dalla ricettazione per il carattere specifico della condotta volta alla "ripulitura" del bene di provenienza illecita, con l'intento di ostacolarne l'identificazione. Tale elemento di dolo specifico qualifica il reato come autonomo rispetto alla semplice detenzione del bene con consapevolezza della sua origine illecita.

Riciclaggio e dolo specifico: distinzione dalla ricettazione e responsabilità per falsità materiale (Giudice Paola Scandone)

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo e motivi della decisione
A seguito di richiesta di rito abbreviato, personalmente avanzata dall'imputata Me. El., veniva celebrata l'udienza camerale in data 23/6/14, in ordine all'imputazione di riciclaggio compiutamente descritta ed enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio (mentre la precedente fase dell'udienza preliminare si concludeva con il rinvio a giudizio davanti al giudice competente nei confronti dell'originario coimputato Vi. Sa.).

Al termine della discussione del giudizio abbreviato, la scrivente pronunciava sentenza che veniva resa pubblica mediante lettura del dispositivo in udienza all'esito della relativa camera di consiglio.

Ed invero, le acquisizioni probatorie acquisite all'esito delle indagini consentono di ricondurre l'ipotesi di reato all'attuale imputata, in ciò ricorrendo ad un ragionamento direttamente veicolato da una pluralità di solidi e convergenti indizi.

Il procedimento in esame prende le mosse dal controllo del ciclomotore Piaggio Liberty 50, oggetto di una denuncia di furto da parte del legittimo proprietario (cfr. agli atti la prova del reato presupposto ossia la denuncia di furto del ciclomotore in questione da parte di Ca. Ci. in data 1.7.06 agli atti del procedimento).

Si è verificato che su tale mezzo erano state realizzate le seguenti operazioni degne di nota e tutte integranti l'ipotesi di cui all'art. 648 bis cp. Per esemplificare: il numero di telaio era stato ribattuto e sostituito a quello originario, del pari, il numero identificativo del motore era stato artatamente modificato attraverso l'eliminazione materiale delle ultime tre cifre, il tutto apponendo una nuova riverniciatura.

Non solo, ma risulta, altresì, provato che la Me., in concorso come si dirà con l'originario coimputato, Vi. Sa., intestatario formale del mezzo (e per cui si procede in altra sede con autonomo decreto che dispone il giudizio), all'esito di tali operazioni materiali deputate a contraffare intrinsecamente il mezzo e la sua stessa provenienza, avanzavano alla MCTC la targa ... omissis ... mediante consegna di un falso certificato di conformità n.... omissis ... abbinato al numero di telaio ... omissis ....

Tale essendo la ricostruzione storica dei fatti, è del tutto pacifica l'integrazione di entrambi i reati in contestazione (sia il riciclaggio del ciclomotore che la falsità materiale del certificato di conformità dello stesso).

Infine, quanto alla riconducibilità delle ipotesi incriminatrici alla persona della Me., non vi è dubbio che risulta provato incontrovertibilmente anche tale dato eziologico, posto che Me. El., sentita nell'immediatezza dagli agenti operanti, assumeva di essere assolutamente consapevole dell'illiceità del mezzo in questione, il quale benché formalmente intestato al Vi., in realtà era nel suo utilizzo esclusivo e costante.

Ed invero (cfr. dichiarazioni dell'11/2/07), la Me. ha riferito analiticamente agli operanti che nel dicembre del 2004 il Vi. le aveva regalato un ciclomotore Piaggio Liberty 50 di colore rosso.

Successivamente, la stessa, durante il periodo estivo, rimase vittima di un incidente stradale da parte di un'autovettura, il cui conducente, oltre a soccorrerla nell'immediatezza dei fatti, si dichiarò disponibile a provvedere all'integrale "riparazione" del mezzo, situazione alla quale lo stesso provvide a distanza di circa 10 giorni.

Ebbene, le modalità - enucleate da un narrato alquanto inverosimile - attraverso le quali uno sconosciuto provvede, evidentemente nel modo più economico possibile, a riparare l'"incriminato" ciclomotore, non potevano certamente sfuggire all'imputata, che d'altra parte ha ammesso, in ogni caso, di avere del ciclomotore illecito la piena disponibilità materiale (cfr. dichiarazioni spontanee di Me. El. dell'11/2/2007 - agli atti del procedimento e pacificamente utilizzabili, per giurisprudenza di legittimità dominante, nel corso di un giudizio abbreviato proprio in ragione della peculiare scelta processuale a contrazione "probatoria" con effetti direttamente discendenti dalla volontà negoziale della stessa imputata che ha chiesto il rito premiale).

In ordine alla situazione sin qui descritta ed enunciata al capo a), non vi è dubbio che rileva non solo la semplice detenzione di una res oggetto di illecita provenienza, ma anche il quid pluris dell'elemento qualificante della successiva ripulitura del bene illecito (nel caso di specie il ciclomotore sottratto furtivamente a Ca. Ci. in data 1/7/06), e successiva reimmissione dello stesso nel circuito e nella libera circolazione del bene, attraverso l'apposizione di un numero di telaio e di un numero identificativo del motore diversi, contraffatti e "posticci", al fine di ostacolare l'identificazione furtiva del mezzo.

D'altra parte, mentre nella ricettazione occorre il solo elemento della detenzione materiale del bene oggetto di delittuosa provenienza, nel riciclaggio l'elemento peculiare e caratterizzante lo stesso è l'ulteriore, determinante momento della "ripulitura" del bene e/o del denaro, attraverso una qualsivoglia condotta in grado di ostacolare l'identificazione dell'origine e della provenienza degli stessi. In proposito giova innanzi tutto premettere - al fine di inquadrare la ratio ispiratrice della norma in questione - che la disposizione prevista dall'art. 648 bis c.p. è stata introdotta dal legislatore con D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito nella l. 18 maggio 1978 n. 191 allo scopo di predisporre misure specifiche contro l'"industria" dei rapimenti e delle estorsioni e, in generale, come strumento di lotta contro reati di particolare allarme sociale.

Con la l. 9 agosto 1993 n. 328 di "ratifica e di esecuzione della convenzione sul riciclaggio, il sequestro e la confisca di proventi di reato, stipulata a Strasburgo il 18 novembre 1990" il legislatore - dopo le modifiche già apportate alla citata norma con l. n. 55/90 - ha di nuovo modificato il testo dell'art. 648 bis c.p., costruendo un delitto di evento connesso all'avvenuta sostituzione del denaro o dei valori, e con l'ulteriore previsione che la condotta deve essere di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita di questi ultimi.

Il fatto di maggior rilievo della nuova formulazione è che è stata sostanzialmente abbandonata qualsiasi individuazione tipologica dei delitti presupposti, essendo rimasto come unico elemento di selezione che si tratti di delitti dolosi.

Si pone, pertanto, con tutta evidenza il problema della differenziazione e del coordinamento tra il delitto di riciclaggio qui contestato e quello di ricettazione.

Per evitare il pericolo di una sostanziale interpretatio abrogans del reato di ricettazione e per ricondurre la norma di cui all'art. 648 bis c.p., in considerazione del suo elevato livello sanzionatorio, al canone di ragionevolezza (v., sul punto, Corte Cost. 25 luglio 1994, n. 341, Foro it., 1994, I, 2585), la Suprema Corte, con orientamento che questo Collegio reputa pienamente condivisibile, ha ritenuto di cogliere un elemento differenziale nella circostanza che il riciclaggio richiede la volontà di "ripulire" il denaro o il bene di provenienza illecita (v. Cass. Sez. II 1.10.1996, Pagano), elemento che va considerato in linea con la stessa "idea" della norma sul riciclaggio, strutturata e pensata per la repressione degli investimenti vari di denaro proveniente da gravi attività criminose ovvero per la sua conversione in altre valute per evitarne il riconoscimento.

La finalità di ripulire il bene rappresenta un elemento ulteriore rispetto sia alla conoscenza, reale o potenziale, della provenienza criminosa del bene, sia alla rappresentazione e volontà del fatto tipico, e costituisce quindi, un evidente esempio di dolo specifico, completamente diverso dall'elemento soggettivo del delitto di ricettazione fondato esclusivamente sulla consapevolezza e certezza dell'origine illecita delle cose ricevute.

Pacifica è la qualificazione del fatto-reato contestato in questa sede come ipotesi di riciclaggio, come pacifica è la prova in atti della falsità del certificato di idoneità in cui si attestava falsamente un diverso numero di telaio (cfr. capo b).

Affermata, pertanto, la penale responsabilità dell'attuale imputata, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 cp, concesse le circostanze attenuanti generiche, per il comportamento processuale, avendo la Me. inteso dichiarare spontaneamente ai verbalizzanti i fatti dimostrativi della sua penale responsabilità, per l'immanente necessità di commisurare l'asprezza della pena edittale al caso concreto, trattandosi di un solo mezzo oggetto di furto e peraltro anche molto risalente nel tempo, si stima equa la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione e 1.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (pena così determinata: pena base per la condotta di riciclaggio di cui al capo a) anni quattro di recl. e 1.100,00 euro di multa, ridotta per le circostanze attenuanti alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e 1.000,00 euro di multa, aumentata per effetto della continuazione con il capo b) - stante l'evidente medesimezza che unisce i fatti-reato e del bene penalmente protetto - alla pena di anni due mesi nove di reclusione e 1.500,00 euro di multa, ridotta per il rito speciale a quella inflitta).

P.Q.M.
Visti gli artt. 438, 533 e 535 cpp dichiara l'imputata Me. El. responsabile dei reati a lei ascritti, uniti sotto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, la condanna alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione e 1.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Napoli, 23/6/14

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 GIU. 2014.

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