Tribunale Taranto sez. I, 23/09/2024, (ud. 01/07/2024, dep. 23/09/2024), n.2155
Il reato di ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, desumibile anche dalla natura o caratteristiche dello stesso. In mancanza di tale consapevolezza, la condotta può essere riqualificata in incauto acquisto, punibile anche a titolo di colpa ex art. 712 c.p., purché vi siano elementi che inducano sospetti sulla provenienza illecita.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio del 10 settembre 2018 LA.Do. e AN.Ni. venivano citati innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui al capo di imputazione.
Rinviata l'udienza del 3 aprile 2019 per un difetto di notifica del decreto introduttivo del giudizio nei confronti della persona offesa, all'udienza del 29.11.2019, il Giudice, dichiarato aperto il dibattimento, ammetteva le prove richieste dalle parti; di seguito veniva escusso il teste Pa.Ma.; all'esito il processo veniva rinviato all'udienza del 29 maggio 2020.
A seguito di alcune udienze di rinvio per i motivi di cui ai verbali di causa, all'udienza del 3.06.2022 la difesa prestava il consenso all'acquisizione della querela del 18.4.2015; il Tribunale acquisiva con il consenso delle parti la querela sporta da Ip.An. in data 18.4.2015 e revocava l'ordinanza ammissiva del teste-persona offesa. Il processo veniva rinviato per il prosieguo ad altra data.
All'udienza del 18.11.2022 veniva escusso il teste della difesa di An. Masi Michele ed il processo veniva rinviato per esame degli imputati ed escussione del teste residuo della difesa alla data del 17.03.2023.
A tale udienza si procedeva all'esame dell'imputato An. ed all'ascolto del teste Co.Vi.; il processo veniva rinviato alla data del 7 luglio 2023 per chiusura istruttoria e discussione.
All'udienza del 01 dicembre 2023 il Pubblico Ministero avanzava richiesta di ascolto del Brig. Mi.An., in servizio presso il Nucleo Radiomobile Carabinieri di Castellaneta (TA) ex art. 507 c.p.p.; le parti non si opponevano ed il Tribunale rinviava il processo ad altra data per l'ascolto del teste Mi.
A seguito di due udienze di rinvio per i motivi di cui ai verbali di causa, all'udienza del 6.05.2024 si procedeva all'ascolto del teste Brig. Mi.An.; all'esito il processo veniva rinviato per discussione all'udienza del 1.07.2024.
A tale udienza, il Tribunale disponeva la rinnovazione del dibattimento per mutamento dell'organo giudicante e dichiarava utilizzabili gli atti istruttori previo consenso delle parti, il Tribunale dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale l'utilizzabilità degli atti acquisiti e, rassegnate dalle parti le conclusioni come compiutamente riepilogate in epigrafe, definiva il processo con una pronuncia di assoluzione per La.Do. per non aver commesso il fatto e con una declaratoria di intervenuta estinzione del reato di cui all'art. 712 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione.
I fatti per cui si procede possono essere sinteticamente ricostruiti nei seguenti termini. Dal contenuto della denuncia-querela acquisita agli atti di causa con piena finalità probatoria si apprendeva quanto segue.
"In qualità di coordinatore dell'azienda didattico sperimentale "P. Ma." dell'Università degli studi Bari "(...)" Dipartimento di scienze del suolo della pianta e degli alimenti, oggi denuncio il flirto di varie attrezzature agricole come di seguito elencate e che erano custodite presso il deposito in (...) in c.da (...) responsabile della sezione
genetica del "(...)" sig. DE.SA., nato a (...), residente a (...), viale della (...), telefono (...), presente all'atto della denuncia e che sottoscrive quanto dichiarato denuncia il furto delle seguenti attrezzature agricole:
- 01 Trattore marca GOLDONI, modello (...) colore ARANCIONE telaio (...) motore (...), sprovvisto di targa in quanto non immatricolato su strada, Il materiale era custodito all'interno di un box chiuso a chiave, i ladri danneggiavano la saracinesca per rubare l'attrezzatura; Il responsabile della sezione arboricoltura del "(...)" sig. SC.Do. nato a (...), residente Gr.Ap., via (...) telefono (...) presente all'atto della denuncia e che sottoscrive quanto dichiarato denuncia il furto delle seguenti attrezzature agricole:
- 01 Trattore marca LAMBORGHINI modello (...), colore GRIGIO, telaio (...), sprovvisto dì targa in quanto non immatricolato su strada;
- 01 motosega marca ZENOVA, modello (...), non ricordo la matricola - 02 trincia sarmenti da istallare su trattori colore rosso una di esse con matricola (...), (...), dell'altra posso consegnare la certificazione in un secondo momento. Il materiale era custodito all'interno di un box chiuso a chiave, i ladri danneggiavano la saracinesca per rubare l'attrezzatura;
Le attrezzature sono di proprietà dell'Università degli studi Bari "(...)", con sede legale piazza (...), partita IVA (...), che ha subito un danno economico 60.000,00 non coperto d'assicurazione contro il furto.
L'area dove sono custodite le attrezzature è ampia circa 82 ettari recintato con rete metallica, negli orari notturni vigilata dall'Istituto di vigilanza "(...)" di Bari non vi è sistema di allarme o di video-sorveglianza.
Sul posto è intervenuta una vostra pattuglia che ha eseguito un sopralluogo. "Il teste Pa.Ma., ricercatore presso l'Università degli Studi di Bari, ex facoltà di Agraria, riferiva dì aver riconosciuto il trattore marca Lamborghini dal colore, dal modello e dal numero di matricola; tale mezzo era stato restituito all'Università di Bari, che ne era proprietaria, e si trovava in quel momento nella loro azienda sperimentale (cfr. verbale di riconoscimento e consegna del trattore agricolo marca Lamborghini del 19.10.2017 in atti). Il Palasciano dichiarava di essere stato il titolare del finanziamento con cui il trattore era stato acquistato, ma di non usarlo personalmente; aggiungeva che il trattore era stato appena acquistato, non era stato neppure ancora targato ed era stato subito rubato e ritrovato due anni dopo.
Il teste da ultimo, precisava che la denuncia di furto era stata fatta dal professore Ip. in qualità di direttore dell'azienda sperimentale presso cui lavorava.
Il teste Ma. riferiva quanto segue: di essere un agricoltore e di aver coltivato dei terreni insieme all'An., anche lui agricoltore; di conoscere l'An. a seguito di pregressi rapporti lavorativi intercorsi tra di loro; nel 2017 An. lo aveva chiamato per avere un suo parere sulle condizioni di un trattore nel momento dello scarico in azienda in quanto An. non se ne intendeva, mentre lui era appassionato di trattori; precisava di usarli quotidianamente e, pertanto, di avere esperienza nel campo; era stato chiamato intorno ai primi di ottobre 2017, in quanto prossimi alla raccolta del cavolfiore nei terreni che avevano coltivato insieme; il trattore era stato scaricato presso l'azienda di An. in Contrada Sp. in Castellaneta ed in tale occasione erano presenti lui, An. e Co.Gi., che ogni tanto lavorava con il predetto An.
Il Ma. precisava che, dopo lo scarico del trattore dal camion, lo avevano provato e sembrava in ottime condizioni, ma bisognava provarlo sul campo; il proprietario del trattore Lamborghini grigio chiaro, 80 cavalli, non era An.
Il teste Ma. riferiva chi conduceva il camion aveva scaricato il trattore nell'azienda di An., di aver visto An. consegnare un acconto in contanti di circa tremila Euro alla persona che gli aveva portato il trattore; in tale occasione ('An. aveva chiesto del tempo per il pagamento in quanto voleva verificare effettivamente il funzionamento del trattore, circa quindici-venti giorni poiché era prossima la raccolta del cavolfiore e, quindi, non si poteva provare subito; il proprietario aveva lasciato il trattore, mentre aveva tenuto i documenti, più precisamente targa e libretto di circolazione, che avrebbe consegnato ad An. all'atto del completamento dell'operazione; la targa era indispensabile per circolare su strada.
Precisava di non conoscere la persona che aveva portato il trattore, ricordava che si trattava di un uomo di circa cinquant'anni, forse della zona di Potenza.
Il teste ricordava che il residuo del pagamento avrebbe dovuto essere di circa diecimila euro, previo accordo e di aver sentito da An. che il trattore veniva venduto per chiusura attività.
Il teste da ultimo riferiva che il trattore aveva circa tre-quattro anni (rispetto al 2017), che la persona che lo aveva portato era sola e che il trattore era stato sceso con le rampe di scarico e comunque di non essere a conoscenza delle circostanze relative all'incontro tra An. ed il venditore, forse tramite internet.
Il Ma. riferiva di non sapere se An. si fosse fatto consegnare una ricevuta nel momento in cui aveva dato l'acconto di tremila Euro al venditore e che An., dopo circa due-tre mesi dall'ottobre 2017, gli aveva detto che il trattore non era regolare, non era a norma; forse An. era andato dai Carabinieri.
L'imputato An.Ni. riferiva di essere proprietario di una grande azienda agricola in Castellaneta - Contrada Sp. e che presso la sua azienda si era presentato un individuo di Potenza, forse un ambulante, di nome Lu., di cui non ricordava al momento il cognome, ma di cui aveva un documento.
I primi di ottobre del 2017, tale individuo si era presentato presso la sua azienda per sapere se avesse bisogno di attrezzature o trattori; essendo interessato, lo invitava a portargli un trattore per controllarlo e valutare un possibile acquisto.
Dopo circa tre-quattro giorni si era presentato nuovamente con un trattore Lamborghini, 80 cavalli e pattuivano per l'acquisto il pagamento di circa diecimila Euro da pagare in contanti secondo le richieste del venditore.
L'An. riferiva di aver detto al venditore che non poteva pagare quella somma in una sola volta e che doveva comunque controllare la macchina; di aver consegnato soltanto tremila Euro in contanti senza assegni come acconto per l'acquisto del trattore; si erano accordati per la consegna dei documenti, targa compresa, all'atto del saldo, previa prova del trattore stesso; aveva ritenuto di non firmare nulla per l'acconto, in quanto aveva il trattore in pegno; successivamente l'individuo in questione non si era più presentato ed era ormai irreperibile; precisava che la persona in questione si chiamava Lu.Sa. e che in precedenza non aveva fatto con lui alcuno scambio commerciale.
L'imputato riferiva che la consegna era avvenuta presso la sua azienda e, poiché non era in grado di provare il trattore per motivi di salute, aveva convocato (in azienda) due suoi amici, più esperti e che ogni tanto lavoravano con lui, Ma.Mi. e Co.Vi.
L'imputato riferiva che il trattore si provava lavorando per ore sotto sforzo, per verificare se vi erano perdite di olio e la temperatura; in quell'occasione avevano fatto un giro di 200300 metri sul piazzale della masseria con il trattore giusto per verificare come andava la frizione, ma non la prova da lavoro perché i terreni erano occupati dalle colture di cavoli, che avrebbero dovuto essere raccolti a giorni; gli accordi con il venditore prevedevano che, in caso di esito positivo, il saldo sarebbe avvenuto entro fine anno trattandosi di una somma cospicua (Euro 10.000).
L'imputato riferiva di aver rinvenuto nei documenti una copia della carta d'identità del Sa.Lu., colui che gli aveva portato il trattore in azienda e di non averlo più visto. L'An. aggiungeva che il venditore gli aveva riferito di essere proprietario di un'attività di vendita di attrezzature vicino Potenza e che girava per una vendita più veloce.
Il teste Co.Vi. riferiva che, il giorno in questione, si trovava a passare per caso dall'azienda di An., suo amico e con il quale aveva lavorato per un po' di tempo; in quell'occasione l'An. lo invitava a fermarsi in quanto aveva comprato un trattore e voleva controllarlo insieme a lui ed a Mi.Ma.; decideva di aspettare e poco dopo giungevano sia il Ma. e sia un individuo con un camion che trasportava il trattore e che si salutò con l'An.; scaricato il trattore, provvedevano a controllarlo; l'An. e l'individuo in questione si allontanavano per parlare tra di loro; mentre si trovavano nell'ufficio, lui ed il Ma. facevano un giro sul piazzale con il trattore per controllare se vi fosse qualche rumore.
Il teste Co. riferiva che erano stati chiamati da An. in quanto agricoltori, abituati ad usare i trattori ogni giorno.
Il teste riferiva di non aver potuto provare il trattore quel giorno in quanto i terreni erano occupati da piantagioni; la prova andava fatta sotto sforzo, per controllare il gasolio, eventuali perdite di olio.
Il teste riferiva che il trattore era stato portato su un camion dal suindicato signore che non conosceva e che non era pugliese e sembrava provenire dalla Basilicata, di circa cinquant'anni, circa 1,70 cm di altezza, brizzolato.
Il Co. riferiva che An. gli aveva detto che il trattore era stato lasciato da lui per provarlo.
Riferiva, altresì, che An. consegnava al venditore un acconto in contanti, ma non sapeva l'importo esatto. Il teste Co. riferiva di non conoscere il La.
Il teste Co. e che il trattore - un Lamborghini bianco-grigio, 80 cavalli - non aveva la targa e che i documenti, targa e libretto, erano in una busta trasparente. Il teste Brig. C. Mi.An. riferiva che il 18 ottobre 2017, impegnati in un posto di controllo, intorno alle ore 13,00 circa sulla Strada Provinciale 13 di Castellaneta fermavano un trattore per un normale controllo relativo alla circolazione stradale. Il trattore risultava privo di targa e di documenti ed era condotto da La.Do.; a seguito di accertamenti tramite numero di telaio, effettuati presso la banca dati a loro in dotazione, appuravano che il trattore risultava oggetto di furto, perpetrato mesi prima in danno dell'Università degli Studi di Bari.
Il teste riferiva che avevano appurato che erano necessari determinati documenti affinchè il trattore circolasse su una pubblica strada, documenti che mancavano. Il teste Mi. riferiva che, rientrati in caserma, il La. aveva dichiarato che il trattore era di proprietà di An.Ni., tuttavia il trattore era di proprietà dell'Università degli Studi di Bari.
Il teste precisava che il La. lavorava come trattorista presso l'azienda agricola di An. in Ca.
Invitato l'An. in caserma per la consegna dei documenti che provassero che il trattore fosse di sua proprietà, nessun documento veniva loro consegnato, in quanto il predetto dichiarava di averlo comprato da altre persone, senza essere, tuttavia, in possesso di un atto di compravendita.
Il teste riferiva che An. aveva detto loro di aver acquistato il trattore da un signore di nome Lu. residente a Potenza.
Il Mi. riferiva che avevano elevato una sanzione amministrativa nei confronti di La.Do., in quanto conduceva su strada il trattore privo di documenti, più precisamente carta di circolazione, assicurazione, documenti da cui potesse evincersi chi fosse il proprietario del predetto mezzo.
Il teste riferiva che il trattore veniva sottoposto a sequestro e restituito successivamente all'avente diritto, vale a dire "Università degli Studi di Bari" per il tramite di un proprio delegato.
Il teste Mi. precisava che il trattore era stato fermato su pubblica via e che l'azienda di An. era ubicata a poco meno di un chilometro di distanza.
Motivi della decisione
L'esame degli atti utilizzabili per la decisione consente di assolvere LA.Do. in ordine al reato a lui ascritto in una rubrica per non aver commesso il fatto e, riqualificato il fatto contestato ad AN.Ni. nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p., e di dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione. Poche considerazioni di carattere giuridico.
Il reato disciplinato dall'art. 648 c.p. è un reato di mera condotta a forma vincolata, che punisce l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di cose di provenienza illecita. La norma in esame non richiede la consapevolezza degli estremi del delitto presupposto, potendosi arrestare alla plausibile contezza che la cosa provenga da un delitto.
Difatti l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Cass. Sez. II 5.7.2011, n. 29685). Parimenti per ciò che concerne il denaro o la cosa. Ed ancora milita nella stessa direzione altra pronuncia della Corte di Cassazione secondo la quale non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata con sentenza di condanna passata in giudicato, bastando che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (C. Sez. VI, 23.113.5.2020 n. 148001.
Il reato si perfeziona nel momento in cui è realizzata una delle condotte, con la precisazione che l'accordo circa l'acquisto è ricettazione consumata, a prescindere dalla futura consegna del bene, difatti la ricezione è una condotta a sé stante. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo il reato de quo richiede la coscienza e volontà di ricevere, acquistare o occultare denaro o cose con la generica consapevolezza della loro provenienza da reato, la quale deve essere accertata senza il ricorrere a schemi astratti e presuntivi, confondendo la consapevolezza con la possibilità della stessa. La provenienza illecita degli oggetti ricevuti può essere desunta dalla natura, varietà e particolarità della merce (C. Sez. II, 22.9.2010, n. 36291).
La provenienza delittuosa del bene può desumersi anche soltanto dalla sua natura e dalle sue caratteristiche (C. Sez. 1, 18.9-14.11.2019 n. 46419).
La ricettazione, che è reato istantaneo, si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa.
Integra la condotta del reato la disponibilità di cosa proveniente da reato, che ben fa presumere, in assenza di prova contraria, l'esistenza di una relazione di fatto con la cosa stessa (C. Sez. II, 18.3.2009, n. 26063).
Nel caso in esame ritiene questo Giudicante che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentano di ricondurre la condotta del LA. nell'alveo dei presupposti richiesti per configurare l'elemento materiale della fattispecie contestata.
In relazione alla posizione di AN. ritiene questo Tribunale che la condotta del medesimo possa essere ricondotta nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.
La norma in esame punisce l'incauto acquisto, ovvero la condotta di chi comperi, senza accertarne la provenienza, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi la offre o per l'entità del prezzo, devono dare adito a sospetti circa un'illecita provenienza. Trattasi di contravvenzione e, come tale, punibile anche solo a titolo di colpa. Ciò premesso, riqualificato il fatto contestato ad AN., nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., si deve rilevare che il resto è estinto per intervenuta prescrizione. Si tratta, infatti, di contravvenzione il cui termine di prescrizione, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 157 c.p. e considerato anche il limite imposto dal combinato disposto degli ultimi commi degli articoli 160 e 161 c.p. dall'ultimo comma dell'articolo 160 c.p. è pari ad anni 5.
Ebbene, nell'impossibilità di una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129 co. 2 c.p.p., alla luce del materiale probatorio a disposizione dello scrivente deve darsi atto che alla data del 18.9.2022 il reato di cui all'art. 712 c.p. si è estinto poiché interamente decorso il termine massimo di prescrizione.
Non risultano elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 comma secondo c.p.p., e non emerge dal fascicolo del dibattimento elemento alcuno per una pronuncia di segno diverso (cfr. Cass., Sez. Un. n. 35490/2009, RV. 244274, secondo cui l'obbligo del Giudice di pronunciare la assoluzione dell'imputato, per motivi attinenti al merito, si riscontra solo nel caso in cui gli elementi rilevatori della insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato emergono in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice sia assimilabile più al compimento di una "constatazione" che a un atto di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di apprezzamento o approfondimento, così anche Cass. Sez. IV, sent. 397/2014 sentenza del 28 febbraio 2014).
P.Q.M.
Visto l'art, 530 c.p.p. assolve LA.Do. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Visto l'art 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di AN.Ni. in ordine al reato di cui all'art. 712 c.p., così riqualificato il fatto contestato in rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione. Motivazione riservata in giorni novanta.
Così deciso in Taranto l'1 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2024.