Tribunale Napoli sez. I, 12/02/2018, (ud. 12/02/2018, dep. 12/02/2018), n.1950
La sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo si configura come violazione penale solo in caso di deterioramento concreto o uso incompatibile con le finalità del sequestro. L'uso o spostamento del veicolo, se non caratterizzato da un'incidenza negativa sulla procedura di controllo, rientra nella violazione amministrativa prevista dall’art. 213 del Codice della Strada. La distinzione tra reato e illecito amministrativo si basa sull’elemento dell’offensività della condotta e sulla presenza di un deterioramento che vada oltre il mero logorio.
Ed in tal senso la previsione amministrativa è più specifica rispetto all'art. 334 cp ed 335 cp in relazione al bene sottoposto al vincolo (non un qualsiasi oggetto, ma una res determinata, cioè un veicolo); in relazione alla condotta elusiva del sequestro (circoscritta ad una peculiare forma di sottrazione tipica della natura mobile della cosa); in relazione alla ragione del sequestro (prodromico alla confisca); in relazione all'autorità che lo ha disposto (un organo di Polizia).
L'unico elemento di specificità dell'art. 334 cp rispetto alla fattispecie di cui al C.d.S. si individua nel soggetto attivo (essendo prevista la qualifica di custode o di proprietario).
Tra e due norme esiste, dunque, un rapporto di specificità bilaterale che, tuttavia, è stato superato dalla Corte con la ricordata sentenza avendo come criterio guida quello della maggiore specialità in base ad una valutazione quantitativa degli elementi particolareggianti, già utilizzato in altre decisioni dalla Suprema Corte (SSUU 10/76; sez. VI 10800/2000).
Va rilevato che il principio di specialità opera a favore della norma dettata dal CdS (art. 213) in quanto la "circolazione" abusiva del veicolo sequestrato dall'organo di polizia giudiziaria concreta una condotta specifica di "sottrazione", sia pure limitata nei tempo; l'elusione del vincolo è elemento comune alle due fattispecie, ma l'uso del bene, per assumere profilo sanzionatorio penale (artt. 334-335) deve comportare il suo deterioramento, inteso come danneggiamento da verificarsi in concreto e non come mero logorio conseguente all'uso occasionale, ipotesi questa, inquadrabile, invece, nella violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S., tenuto conto del contesto normativo in cui essa è inserita e che disciplina specificamente e compiutamente il sequestro amministrativo (cfr. Sent. 10.10.07, P.G. Illiano).
Sul concetto di deterioramento la Suprema Corte ha osservato che "....in tema di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, la distruzione di uno dei componenti dell'autovettura sottoposta a sequestro configura danneggiamento o deterioramento, non già distruzione di essa, a meno che non si tratti di un componente costitutivo essenziale la cui distruzione implica che la cosa complessa, che residua a seguito della distruzione parziale, risulta modificata al punto da non potersi più definire autovettura. Ne consegue che la distruzione di un fanale dell'autovettura sottoposta a sequestro non configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 335 cp" (Cass. VI sez. n. 26699 del 19.06.03).
Appare evidente, quindi, che sia necessario quantomeno verificare la prova del deterioramento nel senso inteso dalla citata massima.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 24 del 28.10.2010, dopo aver chiarito il concetto di "specialità" e di "stessa materia" ha precisato che "...Circolare abusivamente costituisce un fatto tipico ben distinto dal deteriorare che può costituire una conseguenza indiretta della condotta illecita ma non realizza la condotta descritta anche perché l'usura che può conseguire alla circolazione non è equiparabile al deterioramento e la circolazione può addirittura servire ad evitare ti deterioramento del motore del veicolo.. Si può invece convenire con la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui l'amotio del veicolo può realizzare la sottrazione. La condotta di sottrazione non implica l'impossessamento della cosa e può realizzarsi con la semplice elusione del vincolo cui il bene è sottoposto. Si è infatti condivisibilmente osservato che lo spostamento non più controllabile dal luogo di custodia, indica la condotta di sottrazione, perché il bene esce dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria ed entra in quella di fatto e privatistica dell'utilizzatore, sia esso il proprietario o il custode, con conseguente incidenza negativa sulla regolarità della procedura...deve trattarsi, quindi, di una condotta effettivamente caratterizzata da offensività che valga a far ritenere esistente una reale sottrazione, eventualmente anche temporanea, non soltanto alla disponibilità del bene ma altresì all'esercizio dei poteri di controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa (non deve dunque trattarsi del semplice spostamento del veicolo da un luogo all'altro senza che lo stesso venga sottratto alla possibilità di esercizio dei poteri di controllo, ma si deve trattare di un uso incompatibile con le finalità del sequestro)...".
Sulla scorta di quanto sopra rileva lo scrivente che pur avendo l'imputato sostituito (senza previa autorizzazione) il luogo di custodia del veicolo (dal luogo di residenza in Portici (NA) alla Via U. al parcheggio comunale di Portici in Via G.) si ritiene che la condotta perpetrata dal C.C. non integri gli estremi della fattispecie penale e pertanto si ritiene che il prevenuto vada assolto perché il fatto, così come estrinsecatosi nel caso concreto, non è previsto dalla legge come reato, dovendosi, piuttosto configurare l'ipotesi della violazione amministrativa di cui all'art. 213.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 II c.p.p. assolve C.C. dal reato ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
Napoli, 12 febbraio 2018