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Violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e condanna a carico del datore di lavoro per reati contravvenzionali (Giudice Raffaele Muzzica)

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Tribunale Nola, 19/05/2022, n.1061

La violazione sistematica delle normative italiane in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e prevenzione degli infortuni da parte di un datore di lavoro configura reati contravvenzionali dolosi, anche in assenza di un danno concreto, essendo sufficiente il pericolo grave ed immediato per i lavoratori. L'adempimento tardivo delle prescrizioni non esclude la responsabilità penale, pur potendo fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e condanna a carico del datore di lavoro per reati contravvenzionali (Giudice Raffaele Muzzica)

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto del 24/11/2020 il Pubblico Ministero in sede citava a giudizio per l'udienza del 17/6/2021, da celebrarsi dinanzi a questo Tribunale, l'imputato Ab.Ka., chiamato a rispondere dei reati in rubrica contestati. In quell'udienza il Giudice dichiarava l'assenza dell'imputato, avendo lo stesso ricevuto a mani proprie la notifica del decreto che dispone giudizio ed essendo ingiustificatamente non comparso, e rinviava il procedimento in via preliminare al 18/11/2021. In quella sede il Tribunale rilevava che il Giudice titolare del presente procedimento non era presente per motivi professionali e disponeva il rinvio all'udienza del 24/2/2022.

In tale data, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, il GM dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle parti in quanto legittimi, non manifestamente superflui o irrilevanti. Si procedeva all'escussione del teste qualificato Ci.Al., al termine della quale il Giudice, con il consenso delle parti, disponeva l'acquisizione di tutti gli atti di indagine. Il Pubblico Ministero rinunciava all'escussione dei residui testi di lista e, nulla osservando la difesa, il GM revocava l'ordinanza ammissiva della prova sul punto. Il Giudice rinviava il procedimento alla data del 19/5/2022. Alla presente udienza, non residuando ulteriori adempimenti istruttori, questo Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe. Al termine della discussione il Giudice si ritirava in camera di consiglio, pronunciando all'esito dispositivo della sentenza allegato al verbale d'udienza, con redazione contestuale dei motivi.

Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che l'istruttoria dibattimentale svolta ha confermato oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti. Giova sul punto evidenziare che gli elementi posti a fondamento del giudizio sono costituiti dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, Ci.Al., in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola, dagli atti acquisiti con il consenso delle parti - consistenti nell'informativa di reato n. 274/2019 redatta dal Servizio Igiene e Medicina del Lavoro presso l'ASL Napoli 3 Sud e nella comunicazione di notizia di reato redatta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola - dagli atti irripetibili versati nel fascicolo del dibattimento, segnatamente il verbale di sopralluogo del 24/11/2016, il verbale di sequestro preventivo dell'attività del 21/11/2019 con relativa ordinanza di convalida, il verbale delle prescrizioni del 21/11/2019, il decreto di dissequestro temporaneo del 29/11/2019, il decreto di revoca del sequestro preventivo del 20/1/2020, nonché dalle prove documentali, rappresentate dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Sulla base delle fonti di prova utilizzabili la vicenda per cui vi è processo può essere così ricostruita.

In data 21/11/2019 verso le ore 9:00 gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Servizio Igiene e Medicina del Lavoro presso l'ASL Napoli 3 Sud, congiuntamente agli operanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola, si recavano presso l'impresa individuale "Ab.Ka." sita in Palma Campania alla Via (...), n. 49 per eseguire accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi.

Dalle dichiarazioni del teste Ci.Al., in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola - sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare stante la precisione del narrato offerto, concordante con il contenuto dei verbali in atti, per giunta proveniente da un pubblico ufficiale dotato di elevata competenza tecnica, il che lascia ritenere che non vi sia interesse privato nella vicenda - è emerso che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria avevano appurato la violazione di diverse norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro da parte del Ab.Ka., titolare e datore di lavoro dell'impresa individuale omonima, nonché la presenza in loco di un lavoratore sprovvisto del permesso di soggiorno. Segnatamente, i locali di lavoro e gli ambienti risultavano violare anzitutto le prescrizioni dell'art. 63, co. 1, del D.Lgs. 81 del 2008, nella misura in cui parte delle vie di circolazione nel locale erano parzialmente ostruite da vario materiale presente e merce che ostacolava il passaggio, mancava la segnaletica di sicurezza ed antincendio, i locali di lavoro ed i bagni erano tenuti in pessime condizioni igieniche, l'anta della finestra in prossimità delle due postazioni stiro era pericolante perché priva di cerniera, una delle due uscite di sicurezza era chiusa con saracinesca, tre corpi illuminanti risultavano privi di protezione, altri due erano pericolanti e staccati dal soffitto ed inoltre l'uscita dell'aria calda dalie due postazioni stiro non risultava adeguatamente collegata con l'esterno. I macchinari adoperati dall'impresa "Ab.Ka." non rispondevano ai requisiti necessari di sicurezza, di talché gli operanti accettavano la violazione del disposto dell'art. 71 comma 1 D.Lgs. 81 del 2008. Ed invero, alcune macchine lineari e le macchine taglicuci erano sprovviste dei dispositivi di sicurezza contro le punture degli aghi e di protezione delle cinghie.

Si accertavano altresì la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'assenza di sorveglianza sanitaria del personale in violazione degli artt. 16 e 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81 del 2008. Oltretutto, il personale non risultava essere stato sottoposto a corsi di formazione come previsto dall'art. 37 del d. Igs. 81 del 2008, né era stata effettuata la valutazione dei rischi aziendali ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 81 del 2008.

Per finire, la Polizia Giudiziaria constatava il mancato adempimento dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs. 81 del 2008 nella parte in cui non erano stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, non erano stati designati preventivamente i lavoratori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) e non erano stati informati i lavoratori esposti a pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

A fronte di tali violazioni, come da verbale in atti, gli operanti avevano impartito al contravventore, ai sensi dell'art. 20 l. 758/1994, prescrizioni finalizzate alla regolarizzazione delle violazioni riscontrate. Avevano proceduto dunque al sequestro in via d'urgenza e all'affidamento in custodia giudiziale dell'opificio di cui trattasi nonché dei macchinari e di quant'altro rinvenuto all'interno dello stesso. Il sequestro effettuato dalla p.g. in via d'urgenza era stato convalidato dal GIP presso il Tribunale in sede, che aveva disposto il sequestro preventivo dei medesimi beni sulla scorta della necessità di impedire la protrazione e l'aggravamento delle conseguenze delle violazioni per cui si procede. In data 28/11/2019 il difensore dell'imputato, l'avv. Ma.Si., aveva presentato istanza di dissequestro temporaneo del locale e delle attrezzature al fine di consentirne la messa in sicurezza in adempimento alle prescrizioni impartite dal personale dell'Asl Napoli 3 Sud, accolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, che provvedeva in conformità. Dalle dichiarazioni del teste Ci.Al., comprovate dal verbale di accertamento redatto dal Servizio Igiene e Medicina del Lavoro presso l'ASL Napoli 3 Sud, emergeva altresì che, alla data del 15/1/2020, l'imputato Ab.Ka. aveva provveduto all'eliminazione di tutte le violazioni oggetto di accertamento, ottemperando alle prescrizioni della Polizia Giudiziaria. Per effetto di tale condotta il contravventore era stato ammesso, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 758 del 1994, al pagamento in sede amministrativa della somma di Euro 13,022,18 da effettuarsi entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, della cui ottemperanza tuttavia non vi è prova agli atti. Il difensore dell'imputato, in data 20/1/2020, aveva presentato istanza di dissequestro definitivo dell'opificio e delle attrezzature, fondata sull'eliminazione da parte dell'imputato delle violazioni riscontrate, in linea con quanto attestato nel verbale redatto dall'Asl Napoli 3 Sud del 15/1/2020. Tale istanza veniva accolta dalla Procura della Repubblica in sede, che revocava il sequestro preventivo emesso dal GIP il 23/11/2019 e ordinava la restituzione all'avente diritto dei locali e delle attrezzature oggetto di sequestro.

Così ricostruita l'istruttoria dibattimentale, risultano provati tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi delle contravvenzioni ascritte all'imputato. Ed infatti, è emerso dal materiale istruttorio in atti che Ab.Ka., datore di lavoro e amministratore unico dell'impresa individuale "Ab.Ka.", dedita all'attività artigianale di produzione di capi di abbigliamento, ometteva di realizzare gli adempimenti previsti dalla legge e debitamente indicati nel capo di imputazione, la cui pregnanza rende evidente l'elemento doloso da parte dell'imputato il quale, imprenditore del settore, non poteva ignorare l'esistenza delle normative italiane a tutela dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro, avendole, pertanto, scientemente violate.

Preliminarmente deve rilevarsi come non vi sia prova agli atti del pagamento da parte dell'Ab.Ka. dell'ammenda di Euro 13.022,18 ai fini dell'estinzione del reato per cui vi è contestazione. Ed invero, diversamente da quanto assunto dalla difesa, il provvedimento di dissequestro definitivo emesso dalla Procura in sede il 20/1/2020 ha avuto quale presupposto il verbale del 15/1/2020 redatto dall'A.s.l. di Napoli 3 Sud nel quale gli operanti davano atto unicamente dell'avvenuta rimozione delle violazioni, ammettendo l'imputato al pagamento dell'oblazione entro il termine di trenta giorni che, allo stato, non risulta avvenuto. Né l'imputato ha chiesto di estinguere i reati contravvenzionali contestati tramite procedura di oblazione, come pure avrebbe potuto fare, ai sensi dell'art. 24 co. 3 l. cit. ("L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione. ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sorto valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa").

Ciò premesso, deve rilevarsi come la condotta criminosa contestata all'imputato sia sicuramente allo stesso ascrivibile, essendo l'Ab.Ka. amministratore unico e legale rappresentante della ditta "Ad.Ka.". Ciò si evince, tra l'altro, dalla presenza dello stesso all'interno dell'opificio al momento del controllo, nonché dalla circostanza che lo stesso si sia adoperato personalmente, successivamente all'accertamento della Polizia Giudiziaria, per ottemperare alle prescrizioni effettuate dall'A.S.L. Napoli 3 Sud con verbale del 21/11/2019. Non può ritenersi integrata la prova di una ignorantia legis scusabile da parte dell'Ab.Ka. ai sensi dell'art. 5 c.p., circostanza neppure allegata dall'imputato. Ed invero la perfetta conoscenza e comprensione, da parte dell'Ab.Ka., della lingua italiana - da lui stesso confermata in sede di verbale di identificazione del 21/11/2019 - ed il complessivo inserimento dello stesso nel contesto socioeconomico del Paese, atteso altresì il molo imprenditoriale rivestito dall'Ab.Ka., titolare dell'impresa individuale omonima, in uno con la tipologia delle violazioni contestate, particolarmente pregnanti ed immediatamente riconoscibili da parte di un imprenditore del settore, in assenza di elementi contrari, inducono a concludere per la non configurazione in capo all'imputato di uno stato di ignoranza inevitabile del precetto penale violato.

Né sussistono i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p.

La macroscopicità e sistematicità delle violazioni riscontrate dalla Polizia Giudiziaria e la particolare gravità delle stesse - indicative di una gestione dell'impresa lontana dagli standard minimi di igiene e di sicurezza, tali da ingenerare uno stato di grave pericolo per l'incolumità personale dei lavoratori - ostano ad una valutazione del fatto in termini di tenuità tanto sotto il profilo delle modalità della condotta, quanto dell'entità del pericolo ingenerato dalla stessa, risolvendosi, peraltro, in un comportamento tutt'altro che occasionale. Milita in tal senso altresì il generale contesto di illiceità entro cui la condotta dell'Ab.Ka. si è estrinsecata, ulteriormente corroborato dall'assunzione da parte del datore di lavoro di un dipendente sprovvisto del regolare permesso di soggiorno. Né rileva a tal proposito la circostanza dell'avvenuto ripristino della legalità da parte dell'Ab.Ka. - avvenuto peraltro su impulso dell'autorità e non liberamente da parte dell'imputato - e che dunque nessun danno sia stato cagionato ai lavoratori dipendenti atteso che, per quanto concerne i reati di pericolo la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va necessariamente retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione.

Sul punto, "il giudizio circa la particolare tenuità del fatto, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., dev'essere correlato, quando ci si riferisca a reati di pericolo, ivi compresi quelli di natura omissiva, alla mera lesione potenziale del bene giuridico protetto dalla norma, da valutarsi sulla base dei criteri tutti di cui all'art. 133, comma primo, c.p., nulla rilevando l'eventuale condotta di adeguamento al precetto normativo posta in essere successivamente all'accertamento dell'illecito, rientrando la stessa nelle previsioni di cui al solo comma secondo del citato art. 133 c.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale, in un caso in cui, trattandosi di contravvenzioni per omessa osservanza di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, la sentenza di merito aveva riconosciuto l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. sulla base, essenzialmente, dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite, dopo l'accertamento del reato, dall'apposito Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) (Cassazione penale sez. III, 23/02/2017, n. 45940) Tuttavia, l'adempimento delle prescrizioni può fondare il giudizio di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'Ab.Ka., peraltro incensurato e collaborativo sin dal primo controllo effettuato dalla Polizia Giudiziaria, nonché in sede processuale, essendosi proceduto all'acquisizione di tutti gli atti di indagine.

La circostanza che tutti i reati realizzati siano relativi alla medesima attività imprenditoriale e realizzati nel medesimo contesto spazio - temporale fa ritenere esistente un medesimo disegno criminoso e quindi sussistente tra essi il nesso della continuazione, ritenendosi le contravvenzioni contestate realizzate nella forma dolosa, in ragione dell'emersa consapevolezza e volontà dell'imputato di realizzarle. Ciò premesso, deve ritenersi pena più grave quella prevista per il capo b), punito con la pena alternativa dell'arresto da tre mesi a sei mesi di arresto o dell'ammenda da 2500 Euro a 6400 Euro.

Lo stato di incensuratezza dell'imputato, la natura imprenditoriale dei reati contestati e l'avvenuto adempimento delle prescrizioni inducono ad applicare nel caso di specie la sola pena pecuniaria.

Dunque, in ragione dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. e, segnatamente, della gravità del fatto, desunta dal numero delle violazioni riscontrate e dalle complessive condizioni di lavoro dei lavoratori, e della pericolosità del reo, non incensurato e mostratosi comunque propenso a ripristinare lo status quo ante, non portando a compimento la procedura prescrittiva, stimasi pena finale equa quella di Euro 4.500 (quattromilacinquecento) di ammenda, così calcolata:

- Pena base per il reato di cui al capo b) quale violazione più grave: 3000 di ammenda;

- Ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena di 2000 Euro di ammenda;

- Aumentata, per ciascuno dei reati in continuazione di cui ai capi a), c), e), f) e g) di 500 Euro di ammenda, giungendo alla pena finale di cui sopra;

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

L'intrapresa procedura di adempimento delle prescrizioni, poi non portata a compimento, inducono fondatamente a ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere nuovi reati o contravvenzioni della medesima indole e, pertanto, al ricorrere delle condizioni di legge, deve concedersi la sospensione condizionale della pena in favore dell'imputato.

Deve disporsi il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del materiale eventualmente ancora in sequestro.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara Ab.Ka. colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di Euro 4.500 (quattromilacinquecento) di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Riconosce in favore dell'imputato Ab.Ka. la sospensione condizionale della pena.

Ordina dissequestro e restituzione all'avente diritto, a cura della p.g. procedente, del materialmente eventualmente ancora in sequestro.

Motivi contestuali.

Così deciso in Nola il 19 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2022.

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