top of page

Targhino smarrito e elemento psicologico: assoluzione per mancanza di dolo (Giudice Napolitano Tafuri)

targhino-smarrimento-assoluzione-mancanza-dolo

Tribunale Napoli sez. IV, 09/11/2010, (ud. 09/11/2010, dep. 09/11/2010), n.14682

L’assenza di consapevolezza della provenienza illecita di un bene esclude la responsabilità penale per reati che richiedono l’elemento soggettivo del dolo

Targhino smarrito e elemento psicologico: assoluzione per mancanza di dolo (Giudice Napolitano Tafuri)

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito delle indagini preliminari veniva disposto il giudizio a mezzo di decreto emesso dal PM presso la Procura di questo Tribunale, di F.A. per rispondere del reato compiutamente ascrittogli in rubrica.

Espletata l'istruttoria dibattimentale attraverso l'escussione dei testi di accusa e difesa, ed acquisita varia documentazione, all'udienza odierna si procedeva a seguito del mutamento della persona del giudicante alla rinnovazione del dibattimento ed all'esame dell'imputato, avendo le parti acconsentito all'utilizzazione dell'attività istruttoria già espletata, quindi venivano rassegnate le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Il Giudice si ritirava per la decisione che veniva emessa e pubblicata mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in udienza.

Osserva il Giudicante, che all'esito dell'espletata istruttoria la prova acquisita non appare sufficiente a fondare un giudizio responsabilità penale in capo all'imputato, non essendo stata raggiunta prova sufficiente della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Invero, pur essendo stata accertata la disponibilità da parte dell'imputato del targhino identificativo per ciclomotore, oggetto di denunzia di smarrimento è emerso che questi ignorava tale provenienza illecita e che anzi aveva avuto detto targhino da un suo cliente, che glielo aveva spontaneamente affidato.

Nella specie l'imputato ha riferito che un suo cliente, di nome P.A. gli aveva portato ad aggiustare un ciclomotore e che poiché doveva venderlo, gli aveva lasciato il targhino con l'accordo che il F. si sarebbe fatto carico di multe e/o eventuali oneri che avessero riguardato l'uso del detto targhino.

Di tale versione dei fatti si ha riscontro sia dalla deposizione della persona offesa che dalla documentazione prodotta dalla difesa.

In particolare la denunziante R.P. riferisce che il targhino era apposto ad un ciclomotore in uso a P.A., suo convivente, ormai deceduto; riferiva anche che il motorino era stato venduto, ma che non sapeva che fine avesse fatto il detto targhino, per cui a scopo precauzionale aveva sporto denunzia di smarrimento.

A ciò si aggiunga che la difesa ha prodotto documentazione da cui emerge che il detto targhino era in uso all'imputato già da tempo addietro rispetto all'accertamento e che effettivamente il F. aveva pagato alcune contravvenzioni relative alla circolazione di un ciclomotore sui cui era stati apposto detto targhino (cfr. verbali di contestazione per mancanza di copertura assicurativa dell'anno 2006).

Resta sicuramente l'interrogativo quanto all'utilità di circolare con un targhino non proprio, ma in assenza di altri elementi appare dubbio che l'imputato fosse a conoscenza o avesse ragione di sospettare della provenienza illecita del bene.

Deve dunque essere emessa pronunzia assolutoria ai sensi dell'art. 530 co II cpp

P.Q.M.
Letto l'art. 530, II° co, c.p.p. assolve F.A. dal reato ascrittogli perchè il fatto non costituisce reato.

Dispone la restituzione del targhino in sequestro all'avente diritto.

Napoli, 9.11.2010

bottom of page