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Principio "tempus regit actum" e annullamento dell'ordine di carcerazione: prevalenza dei provvedimenti esecutivi già emessi (Giudice Paola Scandone)

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Tribunale Napoli sez. VII, 01/03/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 01/03/2019)

Le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive, non avendo natura di norme penali sostanziali, soggiacciono al principio "tempus regit actum". Le modifiche legislative successive non possono interferire con provvedimenti di esecuzione con sospensione già emessi in conformità alla normativa vigente al momento della loro adozione, essendo la valutazione della modalità esecutiva della pena riservata al Tribunale di Sorveglianza.

Principio "tempus regit actum" e annullamento dell'ordine di carcerazione: prevalenza dei provvedimenti esecutivi già emessi (Giudice Paola Scandone)

La sentenza integrale

OSSERVA
Le vicende storiche esposte nel proposto incidente di esecuzione possono così riassumersi:

- in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di cui in premessa, il 27.5.2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli emetteva nei confronti della .. l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione ai sensi dell'art. 656 co. 5 c.p.p., che veniva notificato all'interessata il 8.9.2015;

- il 5.10.2018 la condannata presentava istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione;

- il 6.11.2018 detta istanza veniva trasmessa al Tribunale di Sorveglianza

il 12.2-2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, preso atto delle modifiche apportate all'art. 4 bis legge 354/75 dalla l.3/2019 (entrata in vigori il 31.1 2019), emetteva l'ordine di esecuzione della pena di cui in premessa, revocando quello precedentemente emesso ed ordinando la carcerazione della .. per l'espiazione della pena.

Nell'atto depositato che ha dato origine al presente procedimento si argomenta a sostegno della richiesta di revoca di detto ordirne di carcerazione, che, non avendo la legge 3/2019 disposto alcunché in ordine alla decorrenza dei propri effetti, non prevedendo una norma transitoria, opera il principio "tempus regit actum", applicando il quale, nella piena correttezza e regolarità dell'ordine di esecuzione della pena con sospensione dell'art. 656 co. 5 c.p.p. il 27.8.2018 (e, quindi, in epoca precedente alla novella non se ne giustificherebbe la revoca, da ritenersi vieppiù arbitraria - nell'assunto in quanto condizionata da elementi del tutto aleatori, quali quelli connessi alle tempistiche di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza.

All'udienza camerale il difensore istante, nell'illustrare le ragioni poste a fondamento della sua richiesta, ha altresì osservato (corroborando tali argomentazioni a mezzo di una memoria scritta); in estrema sintesi, come le disposizioni di cui all'art. 4 bis L. 354/75 abbiano carattere non già processuale, bensì sostanziale, ciò che ne imporrebbe l'assoggettamento al principio di cui all'art. 2 c.p. e, quindi, l'impossibilità di applicazione della legge più sfavorevole, se non già vigente all'epoca della commissione del fatto-reato. Ha infine dedotto l'incostituzionalità della disposizione di cui al citato art. 1 bis così come novellato, per contrasto con gli artt. 3,25 e 27 Cost., evidenziandone la contraddittorietà con il principio di irretroattività della legge penale, con la finalità rieducativa della pena, ed anche con i criteri di uguaglianza e ragionevolezza, atteso che esclude tout cour la possibilità per i condannati per reati contro la pubblica amministrazione di accedere alle misure alternative alla detenzione, indipendentemente da ogni valutazione sul quantum della pena irrogata e della condotta in concreto commessa, equiparandoli ai condannati per reati tatto più gravi (quali i reati associativi o per finalità di terrorismo e i reati di violenza sessuale) da essere assoggettati alla presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella della custodia in carcere, non prevista invece per i reati contro la pubblica amministrazione. Ritiene il Tribunale, che pur non apparendo fondate le argomentazioni difensive in ordine alla natura di norma sostanziale e all'incostituzionalità dell'art. 4 bis c.p. l'incidente di esecuzione vada accolto.

Va, invero, condiviso il principio pressoché costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e non sono perciò assoggettabili alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dell'art. 2 c.p. e dell'art. 25 Cost. (cfr., in tema, tra le altre: Cass. Pen. SS.UU., sentenza n. 24561 del 30.5.2006; sez. 1, sentenza n. 33062 del 19.9.2006; sez. 1, sentenza n. 29155 dal 10.6.2008; sez. 1, sentenza n. 37083 del 29.9.2010, sez. 1, sentenza n. 6910 del 14.10.2011, sez. 1, sentenza n. 11580 del 5.2.2013).

D'altronde, con riferimento alla dedotta questione di incostituzionalità delle nuove norme per contrasto con gli artt. 3,25 e 27 Cost, va ricordato come già in occasione di precedenti modifiche alla disposizione di cui all'art. 4 bis L. 354/75 e della previsione di motivi ostativi alla concessione di misure alternative alla detenzione connessi alla tipologia di reato, la Suprema Corte ne abbia affermato la manifesta infondatezza (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, sentenza n. 18386 del 20.2.2038; sez. 1, sentenza n. 46649 del 11.11.2009; sez. 4, sentenza n. 43117 del 18.9.2012), evidenziando come la presunzione di pericolosità legata in modo oggettivo a un titolo di reato non faccia altro che far prevalere la regola dell'esecuzione di una condanna definitiva sull'eccezione della sospensione dell'esecuzione, che concerne invece solo le ipotesi di pericolosità del condannato e distinguendo anche tale precipuo aspetto da quello della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per alcuni reati, atteso che la valutazione delle esigenze cautelari viene operata in un momento completamente diverso da quello dell'esecuzione della pena. Tanto premesso, occorre tuttavia considerare che proprio in ragione del fatto che le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive non hanno carattere di norme penati sostanziali e soggiacciono, perciò, al principio "tempus regit actum", non vi era spazio per la revoca del provvedimento di esecuzione della pena con sospensione che era stato emesso, ai sensi dell'art. 656 co. 5 c.p.p., dalla Procura della Repubblica di Napoli in data 27.8.2018, nel pieno rispetto della normativa all'epoca vigente. Deve ritenersi infatti che proprio in applicazione del principio tempus regit actum (richiamato anche nel provvedimento di cui si chiede la revoca) le successive modifiche di legge non possano interferire con i provvedimenti di esecuzione con sospensione già emessi; trattasi peraltro di provvedimenti per loro natura del tutto interlocutori (come insito nel termine "sospensione"), spettando poi al Tribunale di Sorveglianza la valutazione circa l modalità di esecuzione della pena, ossia se in detenzione carceraria, ovvero usufruendo, al ricorrere delle condizioni di legge, di misure ad essa alternative.

E nel caso di specie, per quanto si legge nell'ordine di carcerazione del 12.2.2019, gli atti relativi all'istanza della .. di ammissione a una misura alternativa alla detenzione erano già stati trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Napoli sin dal 6.11.2018 - e quindi ben prima dell'entrata in vigore della L. 3/2019 - e presumibilmente solo in ragione del numero di procedimenti pendenti innanzi alla predetta A.G., alla data del 12.3.2019 non era ancora stata fissata l'udienza per la relativa trattazione; situazione questa che comunque, a parere di questo Tribunale, non può valere da discrimine tra rapporti esecutivi "esauriti" e "non esauriti" e che, dunque, non legittimava, all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'art. 4 bis L. 354/75, la revoca dell'ordine di esecuzione della pena con sospensione in precedenza emesso e la sua sostituzione con l'ordine di esecuzione per la carcerazione di cui all'art. 665 co. 1 c.p.p..

Tale provvedimento va, perciò, annullano e va, conseguentemente, ordinata l'immediata scarcerazione della .., se non detenuta per altra causa.

P.Q.M.
Letti gli artt. 656 e 666 c.p.p.

Dispone l'annullamento dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. -omissis- SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 12.3.2019 e, per l'effetto, ordina l'immediata scarcerazione di .., come sopra generalizzata, se non detenuta per altra causa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, udienza camerale del 28.2.2019.

Depositata in cancelleria il 01/03/2019.

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