Tribunale Nola, 25/09/2023, n.1539
L'utilizzo consapevole di documenti falsi, pur in assenza di prova del concorso nella loro formazione, configura il reato di uso di atto falso ex art. 489 c.p. Il possesso materiale dei documenti, senza giustificazione plausibile, integra l'elemento soggettivo del reato. La dichiarazione di falsità dei documenti deve essere espressamente pronunciata in sentenza ai sensi dell'art. 537 c.p.p., con conseguente confisca e distruzione.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso dal P.M. sede il 11.03.2022, Om.A. veniva tratta a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto. All'udienza del 19.09.2022, il Giudice disponeva la rinotifica del decreto all'imputata. All'udienza del 9.01.2023, dichiarata l'assenza dell'imputata, il Giudice dichiarava l'apertura del dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti.
All'udienza del 3.4.2023, si procedeva all'escussione del teste del Pm (…). Su consenso delle parti si acquisiva la nota a firma del teste del Pm (…) nonché il verbale di sommarie informazioni rese dal teste (…), con rinuncia all'escussione dei testi Sa. ed altri (…) ed il Giudice ne revocava l'ordinanza ammissiva.
All'odierna udienza, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava la sentenza con motivazioni contestuali.
Motivi della decisione
Sulla scorta dell'istruttoria svolta, ritiene questo giudice che vada affermata la penale responsabilità dell'imputata per il reato a lei contestato in rubrica.
Il teste qualificato di P.G. (…), in servizio presso la Stazione dei Carabinieri Parco di Ottaviano, riferiva che in data 27.05.2021 si presentò presso gli Uffici del Comando il Dott. (…), dirigente veterinario dell'Asl Napoli 3 Sud, il quale aveva svolto un controllo presso il maneggio ubicato in Via (…). In particolare, dalla lettura della nota del 28.05.2021 a firma del Dott. Pe. (acquisita ex art. 493 comma 3 c.p.p.) quest'ultimo riferiva di essersi portato in data 27.05.2021 presso l'allevamento di equini ubicato in Somma Vesuviana alla Via Bosco II traversa n. 15 intestato all'odierna imputata Om.A. al fine di procedere ad un'ispezione; all'esito delle operazioni, ritirò i passaporti di due cavalli (…) e (…) atteso che, nella parte riservata alle analisi per la profilassi dell'anemia infettiva vi erano due anomalie:
- l'apposizione del timbro dell'Asl Napoli 3, datato 12.12.2016, nonostante la predetta azienda sanitaria fosse stata dismessa nel 2009, andando poi a confluire nell'Asl Napoli 2 Nord; la firma apposta dal veterinario era completamente diversa nei due passaporti. I militari procedevano, quindi, ad escutere a sommarie informazioni in data 7.6.2021 il Dott. (…), Dirigente dell'Asl Napoli 2 Nord (cfr. verbale di sommarie informazioni acquisito ex art. 493 comma 3 c.p.p.), il quale disconosceva il timbro siglato con il suo nome e cognome e la firma apposta al passaporto n. (…) del cavallo (…) con microchip (…). Invero, il timbro riportava la dicitura "Asl Na 3" che nel 2016 già non esisteva più in quanto era confluita nell'Asl Napoli 2 Nord. Riferiva, altresì, che sul passaporto n. (…) del cavallo di nome (…) con microchip (…) il timbro Asl Napoli 2 Nord e la firma risultavano, invece, autentici. Il teste riferiva, da ultimo, che le motivazioni che avrebbero indotto l'imputata a falsificare i passaporti sarebbero riconducibili al timore di ricevere sanzioni amministrative laddove vi fossero stati controlli ispettivi (obbligatori nel 2016).
Gli operanti si portarono nuovamente in data 8.6.2021 presso il maneggio dell'odierna imputata al fine di effettuare un nuovo controllo; all'esito delle verifiche, riscontrarono che il passaporto n. (…) del cavallo (…), avente microchip n. (…), riportava anch'esso il timbro di (…) del 20.11.2016, firmato dal Dott. (…), con una sigla illeggibile. Pertanto, rilevata l'anomalia anche di quest'ultimo passaporto, gli operanti procedevano al sequestro dei passaporti n. (…) e (…), (cfr. verbale di sequestro del 8.6.2021).
Così ricostruita l'istruttoria dibattimentale, deve affermarsi la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 489 contestatole.
Invero, l'istruttoria dibattimentale ha ampiamente corroborato l'ipotesi accusatoria dal momento che l'odierna imputata, titolare del centro di allevamento di equini ubicato in Somma Vesuviana alla Via (…), esibiva due passaporti equini n. (…) e (…) i quali, nella parte riservata alle analisi per la profilassi dell'anemia infettiva degli equini, riportavano un timbro falso dell'Asl Napoli 3, azienda sanitaria non più esistente nel 2016 e confluita già dal 2009 nell'Asl Napoli 2 Nord (come riferito dal Dirigente sanitario dell'Asl Napoli 2 Nord, Ca.Co.), nonché la firma del Dott. Ca., disconosciuta da quest'ultimo. Appare, quindi, del tutto evidente sia la falsità del timbro che quella della firma apposta in calce ai due passaporti sequestrati, che la prevenuta esibiva in sede di ispezione.
Non essendovi prova, però, del concorso della (…) nella formazione dell'atto falso, ma solo dell'uso posto in essere al momento della presentazione, ricorre con tutta evidenza anche il profilo soggettivo del reato in capo alla prevenuta. Sta di fatto che, a fronte della materiale disponibilità dei passaporti, non è stata fornita dall'imputata alcuna verosimile giustificazione, essendo la stessa rimasta assente per tutto il corso del dibattimento.
Si legittima, pertanto, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.
Alla stessa possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, valorizzandone l'incensuratezza e nell'ottica di un doveroso adeguamento della sanzione al fatto in concreto.
Pertanto, stimasi equo condannare l'imputata alla pena finale di mesi quattro di reclusione, pena così calcolata:
Pena base: mesi sei di reclusione;
ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena inflitta.
All'imputata può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non ostandovi precedenti penali a suo carico e presumendosi che la stessa si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.
La accertata falsità dei documenti in sequestro va dichiarata in sentenza giusta il disposto dell'art.537 c.p.p. e ne va disposta la successiva confisca e distruzione.
P.Q.M.
Letti gli artt.533-535 c.p.p. dichiara Om.A. colpevole del reato ascrittole in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Letti gli artt.240 c.p. e 537 c.p.p. dichiara la falsità dei documenti in sequestro e ne ordina la confisca e distruzione. Motivi contestuali.
Così deciso in Nola il 25 settembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2023.