Tribunale Napoli sez. III, 29/01/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 29/01/2021), n.8555
In tema di usura, lo stato di bisogno della vittima è configurabile anche in presenza di un impellente assillo economico che, pur non annientando del tutto la libertà di scelta, induce a ricorrere al credito a condizioni usurarie. Inoltre, il profitto confiscabile ex art. 644 c.p. comprende l'effettivo arricchimento patrimoniale derivante dagli interessi usurari, indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli strumenti finanziari.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il reato previsto e punito dall'art 110,644, comma 1) e 5) n. 4 c.p., perché, in concorso con (...), (...), (...), (...) e (...), ed in particolare
- (...) e (...) con il ruolo di coordinatrici dell'intera attività
criminale,
- (...), (...), (...) e (...) con il ruolo di addetti alla riscossione delle rate mensili presso l'abitazione della madre (...), si facevano dare o promettere da (...), in stato di bisogno - in quanto già gravata da numerosi debiti ed impossibilitata pertanto ad attendere alle quotidiane esigenze di vita - sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una somma di una prestazione di denaro o altra utilità, interessi o altri vantaggi usurati e precisamente:
- A fronte di diversi prestiti, ciascuno dell'ammontare di 500 euro in contanti, oltre a trattenere euro 50 sul capitale richiesto, si facevano restituire in sei mesi, con cinque rate da 100 euro e una da 150 euro, la somma di 650 euro, con un tasso d'interesse usurario pari al 100%, ed inoltre, nel caso in cui la parte non disponesse, alla scadenza dei mensile, dell'intera somma, versava a perdere la somma di 30 euro a titolo di interessi mensili, su una rata di 100 euro o 60 euro su una rata di 200 euro.
- A fronte di diversi prestiti, ciascuno dell'ammontare di 200 euro, oltre a trattenere euro 30 sul capitale richiesto, si facevano restituire in tre mesi due rate da 100 euro e una da 60 euro, per un totale di 260 euro, con tasso d'interesse usurario pari al 282%, ed inoltre nel caso in cui la p.o. non disponesse, alla scadenza del mensile, dell'intera somma, versava a perdere la somma di 30 euro a titolo di interessi mensili, su una rata di 100 euro o 60 euro su una rata di 200 euro.
- A fronte di un prestito di euro 1000,00, oltre a trattenere 100 euro sul capitale richiesto, si facevano restituire, in sei mesi, cinque rate da 200 euro e l'ultima da 300 euro, per un totale di euro 1.300,00, con tasso d'interesse usuraio pari al 100%.
In Pozzuoli sino al 17 settembre 2012
Con decreto che dispone il giudizio del 13.07.2018, il GUP presso il Tribunale di Napoli citava (...) e (...) a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, per rispondere del reato di cui in epigrafe.
All'udienza del 11.10.2018, costituite le parti, su sollecitazione del PM di udienza il Tribunale rimetteva il processo al Presidente coordinatore del settore penale per valutare l'eventuale riunione con altro procedimento, pendente dinanzi alla settima sezione dibattimentale.
All'udienza di rinvio dell'8.11.2018 era data lettura del provvedimento del presidente coordinatore con cui si disponeva il rinvio del procedimento ad altra sezione affinché valutasse l'eventuale riunione dei procedimenti.
Tuttavia, attesa la diversa fase istruttoria dei due procedimenti, il Tribunale rigettava l'istanza di riunione rimettendo il procedimento dinanzi alla terza sezione penale per l'udienza del 24.01.2019. Il processo era tuttavia differito all'udienza del 28.03.2019 allorquando Ì1 Tribunale, preso atto dell'ordinanza resa dalla VII sezione penale, disponeva la citazione dei testi di lista per l'udienza del 3.05.2019 cui rinviava in prosieguo.
Tale udienza era rinviata per anomala composizione del Collegio giudicante e solo all'udienza di rinvio del 3.10.2019 erano ammessi i mezzi di prova richiesti ed escussa la persona offesa (...).
Il processo era rinviato in prosieguo istruttoria al 5.12.2019 data in cui i difensori dichiaravano di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Italiana Camere Penali sicché, previa sospensione dei termini di prescrizione del reato, il processo era rinviato al 5.03.2020.
A tale data il difensore di (...) produceva certificato di decesso della stessa ed il processo era rinviato al 24.09.2020.
A tale udienza era escusso il CT della Procura, dottoressa (...) ed acquisita la relazione a sua firma. Nella medesima data erano acquisite, ad istanza del PM, le sentenze rese dal GUP del Tribunale di Napoli e da altra sezione dibattimentale, a carico egli originari coimputati, per il medesimo episodio.
Il processo era, pertanto, rinviato per il completamento dell'istruttoria al 17.12.2020 data in cui, dopo l'escussione del teste di pg (...), era dichiarata chiusa l'istruttoria e le parti invitate a concludere.
All'esito della Camera di Consiglio il Tribunale decideva come da dispositivo letto in udienza cui segue la presente motivazione.
Dal coacervo degli elementi emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale, in particolare dalla deposizione della persona offesa (...), nonché dall'acquisizione ex art. 234 cpp della sentenza resa nei confronti dei concorrenti nel medesimo, i fatti per cui si procede possono essere ricostruiti nel modo che segue.
Preliminarmente occorre evidenziare che la contestazione a carico delle odierne imputate costituisce il tassello di una più ampia indagine che ha dato origine a diversi procedimenti ed ha visto coinvolti numerosi soggetti, denunziati dalla parte offesa (...) e da altri usurati. Taluni di essi, tra cui (...) de(...) dall'odierna persona offesa, sono stati definitivamente condannati per i reati di usura ed estorsione con modalità mafiosa (sentenze GUP Napoli del 27.04.2015, parzialmente riformata dalla Corte di Appello il 6.07.16, irrevocabile dal 14.06.2018; sentenza del Tribunale di Napoli, VII Sezione del 19.02.2019 con cui sono stati condannati i correi dell'episodio per cui si procede in questa sede).
Attraverso la deposizione del Brigadiere Capo (...), resa nell'odierno giudizio il 22.09.2020, si è appurato che l'imput alle indagini venne da una fonte confidenziale che li indirizzò all'abitazione di (...). Ivi i militari rinvenirono materiale cartaceo di varia natura e principalmente appunti con indicazioni di nomi, libretti postali e danaro liquido per complessivi euro 38.658.
Tra le altre cose venne rinvenuto un borsello contenente 1150 euro e un foglietto con un appunto recante a cifra 1650; furono rinvenute diverse buste gialle vuote con all'interno scritti di vari nomi. Tali nominativi riguardavano i soggetti sottoposto ad usura e taluni di essi, sentiti da altri componenti del nucleo puteolano, confermarono di essere stati sottoposti ad usura.
Tale documentazione, consentì, tra l'altro, di individuare tra i soggetti che praticavano la vendita del danaro, anche (...), odierna imputata.
Invero, quanto alla specifica vicenda che ci interessa, la sottoposizione ad usura di (...) è stata scoperta in occasione della dettagliata denunzia sporta dalla donna che, escussa in giudizio, ha integralmente confermato il racconto fornito prima nella fase delle indagini poi nel precedente giudizio (relativo al medesimo reato per cui si procede in questa sede) celebrato a carico di (...) e (...), rispettivamente figli di (...) e fratelli di (...), odierne imputate.
La persona offesa, (...) escussa all'udienza del 3.10.2019, ha riferito di essere ricorsa in passato, attese le precarie condizioni economiche e il disperato bisogno di danaro specie all'indomani della separazione dal marito, a prestiti ad usura, in particolare rivolgendosi a tale (...).
La donna ha evocato un lungo e penoso periodo di sottoposizione all'usura, iniziato nel 2004 - 2005 e durato sino al 2012.
La (...) ha chiarito di non essere riuscita, nel tempo, a fronteggiare le incessanti ed esose richieste di restituzione dell'originario debito formulate dalla (...) sicché, dopo momenti di totale sconforto, in cui era giunta a meditare gesti estremi ipotizzando di togliersi la vita, nel Settembre del 2012, dopo l'ennesima minaccia della (...) che pretendeva l'immediata restituzione dell'intera somma erogata (maggiorata degli interessi), si era determinata a denunciare ai Carabinieri tutta la vicenda.
In particolare, in quell'occasione, la (...) riferì non solo del rapporto con la (...) ma anche delle vessazioni subite dalle odierne imputate. (...) e (...) cui si era rivolta nel disperato tentativo di estinguere i propri debiti con la (...).
In vero la persona offesa ha precisato che, non riuscendo nel corso degli anni a fronteggiare le richieste della (...), si era rivolta ad un'altra donna ugualmente residente in (...), seppure in una zona diversa dalla (...), tale (...) detta (...), dalla quale aveva ottenuto, sempre a tassi di interesse maggiorati, delle somme di danaro con cui la (...) aveva pagato la (...).
La persona offesa ha chiarito di non avere rivelato all'(...) la destinazione finale dei soldi ottenuti in prestito perché quest'ultima e la (...) erano in conflitto tra loro.
In ogni caso, nei primi mesi del 2012, per fare fronte alle pretese della prima, si era rivolta all'(...) dalla quale aveva ricevuto diverse somme, 200 euro - 500 euro - 1000 euro. Alla stessa aveva spiegato di avere bisogno danaro per sopperire alle necessità quotidiane e per pagare le bollette scadute, non disponendo di altre risorse.
L'accordo prevedeva la consegna della somma, decurtata immediatamente di una percentuale, con l'impegno di restituzione, entro un mese più tardi, dell'importo ricevuto, maggiorato di interesse.
In particolare, quando aveva chiesto la somma di euro 200,00 le erano stati consegnati 170,00 euro, trattenendo 30 euro immediatamente e le era stato richiesto di restituire entro il mese successivo la somma complessiva di euro 260,00; quando aveva richiesto il prestito di euro 500,00 le era stata consegnata la somma di euro 450,00, trattenendo immediatamente 50,00 euro, con l'impegno alla restituzione di euro 650,00 rateizzata in rate da cento euro ed una rata finale da euro 150,00. In un'unica occasione la vittima, dovendo soddisfare la precedente usuraia, aveva chiesto un prestito di euro 1000,00 e gliene erano state consegnati 900,00 con l'accordo di restituire 1300,00 in sei mesi, cinque rate da 200,00 e l'ultima da 300,00.
La teste ha ulteriormente precisato che, allorquando non riusciva ad essere puntuale con i pagamenti, era comunque tenuta a versare almeno gli interessi maturati per qual mese e, in ogni caso, qualsiasi ritardo od omissione scatenava l'ira incontrollata dell'(...) che in più occasioni la aveva minacciata ed offesa "non è che aveva un buon carattere., mi prendeva un poco con violenza, sì metteva a strillare, a volte mi voleva mettere le mani addosso" cfr. verbale stenotipico udienza del 3.10.2019), ed in un'occasione era si era presentata sotto casa sua in (...), dove si trova una farmacia, urlando a squarciagola avanti ai clienti di tale farmacia che doveva restituirle i soldi altrimenti la avrebbe picchiata.
Ha poi precisato la (...) che sia l'erogazione del prestito sia la consegna delle rate in restituzione era avvenuta sempre presso l'abitazione della "(...)", abitazione che la (...) ha descritto con dovizia di particolari, chiarendo che dopo un atrio mal tenuto, quasi un basso, si accedeva a locali lussuosi, pieni di mobili, ove erano alloggiato quattro frigoriferi atteso che la (...) pretendeva che i suoi debitori, oltre alle somme dovute, le portassero anche derrate e provvedessero alla spesa per sé e per la famiglia tanto che la sua abitazione era piena di ogni genere alimentare.
Invero l'(...) era abile nello sfruttare le specifiche abilità o competenze di ciascuna delle sue vittime a proprio vantaggio. A titolo di esempio la donna pretendeva che la (...), infermiera professionista, in servizio presso l'ospedale di Pozzuoli, le medicasse (ovviamente senza alcun compenso) le piaghe causate dal diabete ed in più di un'occasione le aveva chiesto di portarle delle garze (incitandola in tal modo a sottrarre dall'ospedale materiale sanitario).
All'interno di tale quartiere generale l'(...) agiva in sinergia con tutti i membri del suo nucleo familiare, ciascuno consapevole e coinvolto con compiti e ruoli specifici nell'illecita attività, salva l'indiscussa posizione apicale dell'(...), unico centro decisionale e di direzione dell'attività di erogazione e riscossione, anche forzosa, dei prestiti.
La persona offesa ha ricordato che all'interno dell'appartamento erano sempre presenti le figlie dell'(...) ossia (...) e (...) cioè (...) odierna imputata, nonché il figlio (...) e la nuova (...). Quest'ultima, secondo il racconto della (...), custodiva all'interno del proprio appartamento sito al pano superiore, tutti i quaderni ed i block notes in cui la (...) annotava i debiti ed i pagamenti mensili.
Le figlie (...) e (...), invece, oltre ad assistere alla contrattazione relativa all'erogazione del credito, provvedevano a ricevere i pagamenti, anche in assenza della madre, tanto che in alcune occasioni la (...) aveva versato la rata dovuta direttamente a (...) che aveva provveduto ad annotarla sugli appositi quaderni, senza rilasciare mai la ricevuta alla debitrice. Talora queste ultime erano incaricate della madre di recarsi presso il domicilio dei debitori a riscuotere le somme dovute.
Parimenti il figlio (...) era coinvolto nell'attività illecita, gestita in forma di impresa familiare. La persona offesa ha ricordato di avere assistito a vari dialoghi tra congiunti inerenti la pratica usuraria che svolgevano assieme. (...), infatti, lavorava in una ditta e prestava soldi a strozzo per conto della madre che poi chiedeva conto dell'esattezza dei pagamenti, minacciandolo di intervenire in caso di inottemperanza "ti raccomando fammi portare la rata (cfr. verbale stenotipico udienza del 3.10.2019)".
All'esito della sua deposizione la (...) ha preso visione del fascicolo fotografico già sottopostole nel corso delle indagini ed ha riconosciuto, senza indugi o reticenze, entrambe le imputate.
Il racconto della persona offesa è stato preciso e circostanziato nella definizione dei ruoli dei vari personaggi con cui ha interagito. La donna ha riferito con lucidità il suo progressivo decadimento e raggravarsi delle condizioni economiche dovuto alla stretta sempre più soffocante del meccanismo dell'usura che la annientava.
La (...) era stata per anni vittima della dell'usuraia (...) e dei suoi accoliti e per fronteggiare le crescenti pretese si era vista costretta a cercare altrove le fonti di erogazione del credito per ovviare a conseguenze tragiche, essendo stata ripetutamente minacciata e malmenata per non avere rispettato le scadenze imposte.
La vicenda storica, ricostruita in occasione della denuncia sporta nel settembre del 2012, quando ormai prostrata per le ulteriori richieste della (...), si era risolta a denunziare gli aguzzini, ha visto pienamente confermata l'attendibilità della dichiarante come può rilevarsi dall'esecutività della sentenza di condanna emessa nei confronti dell'usuraia nel processo parallelo in cui la teste si era costituita parte civile.
Tale risultanza giudiziaria, rappresenta un formidabile riscontro di veridicità ed attendibilità delle ulteriori accuse (già valutate nella pronuncia resa a carico del nucleo familiare dell'(...) per il medesimo episodio di usura esaminato in questa sede) mosse nei confronti del di (...) e di (...) che, nello stesso rione della (...), praticava l'odioso commercio di danaro. La (...), infatti, si era risolta nei primi mesi del 2012 a sporgere denuncia ed aveva in quell'occasione spiegato la genesi del rapporto con l'odierna imputata. (...), con la quale aveva contratto debiti per fronteggiare le esorbitanti richiesti della (...).
La teste ha palesato qualche difficoltà nel ricordo (all'uopo sollecitato dalle contestazioni) ma, oltre ad essere espressione di genuinità delle dichiarazioni, va detto che qualche titubanza appare agevolmente comprensibile alla luce della risalenza dei fatti e dell'accavallarsi delle situazioni.
La (...) ha, infatti, spiegato di avere vissuto per anni alla mercè degli usurai cercando solo di trovare le risorse economiche per tamponare le continue richieste di danaro da questi provenienti.
In ogni caso la persona offesa ha contestualizzato il periodo in cui maturò il rapporto con (...), attestandolo nei primi mesi del 2012, ossia poco prima della denuncia liberatoria ed ha specificato di essersi rivolta all'(...) in più occasioni ricevendone vari prestiti.
E' pur vero che la dichiarante non è riuscita a quantificare con esattezza tutti i prestiti ricevuti ma non per ciò solo può ritenersi l'apporto probatorio generico o contraddittorio, come adombrato dalla difesa in sede di discussione, poiché l'imprecisa indicazione del totale ricevuto nulla toglie al contenuto complessivo del racconto avendo ella chiarito, senza alcuna esitazione e senza bisogno di contestazioni, le modalità dell'erogazione ed il tasso di interesse praticato anche spiegando come fosse costume della (...) quantificare una percentuale al momento della consegna del danaro individuando dei ratei fissi oltre una maggiore rata finale.
Parimenti, la prassi di consegnare una cifra già scontata degli interessi maturati sul primo mese, appare pressi comune in pratiche illecite del tipo di quella qui esaminata e rivela la stabile dedizione dell'imputata a tale pratica illecita. In ogni caso la (...) ha confermato di avere ricevuto almeno tre prestiti uno di 200,00, uno di 500,00 ed uno di 1000,00 nell'arco temporale considerato.
Invero confermano l'attendibilità della dichiarante numerosi altri elementi di riscontro.
Nel rievocare la vicenda, infatti, la (...) ha fornito particolari significativi, descrivendo il luogo degli incontri (il basso frequentato da molti abitanti del rione ... ci stava tutta (...)), l'arredamento del locale, nel quale campeggiavano i quattro frigoriferi colmi di derrate portate dagli usurati rievocando persino le espressioni verbali ed i comportamenti degli occupanti.
Il racconto della vittima non è stato dunque generico o contraddittorio e si è caratterizzato per la pacatezza dei toni tanto che nello specificare i comportamenti tenuti dalle imputate non ha tentato di forzare la prospettazione accusatoria.
La stessa ha poi fatto rifermento specifico all'utilizzo, da parte dell'(...), dei quaderni nei quali annotava o più spesso faceva annotare ad una delle due figlie (...) o (...) le somme che aveva incassato e di tali brogliacci è fatta menzione sia nella consulenza della dottoressa (...) che ha sviluppato i calcoli degli interessi su incarico del PM consultando gli atti di indagine, sia nelle sentenze acquisite che hanno affrontato la medesima vicenda storica.
Anche per tale verso deve ritenersi riscontrata la veridicità delle informazioni fornite dalla vittima soprattutto in considerandosi che in tali fogli, per quanto accertato, era menzionata la dichiarante con il nome di (...) e la stessa ha chiarito di averli continuamente visti nelle mani degli usurai. Acclarata la genuinità della ricostruzione, deve esaminarsi la natura del rapporto economico, tenuto conto delle conclusioni cui è giunto il CT del PM dott.ssa (...), escussa all'udienza del 22.09.2020.
Giova precisare che all'esito dell'escussione è stata acquisita la relazione stilata dalla (...), la quale evidenzia nell'elaborato di avere posto a fondamento dei calcoli elaborati le dichiarazioni rese dalla parte ai Carabinieri di Pozzuoli ed il verbale di indagine nel quale sono riportati gli appunti di block notes custoditi da "(...)" con annotato il nominativo "(...)" corrispondente alla odierna persona offesa ed altri nominativi quali "genero di (...)" - suocero di (...) - figlia di (...). La ragione della diversificazione dei titoli nominativi collegati alla vittima è spiegata dalla consulente sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dall'interessata nel corso delle indagini: la donna in alcuni casi richiedeva il danaro a nome dei familiari temendo di non essere esaudita dall'usuraia, data la frequenza delle sue richieste.
Nella relazione scritta la consulente ha confermato gli esiti dell'elaborato scritto ove ha riportato i conteggi effettuati:
a fronte di un prestito pari ad euro 500,00, trattenuta immediatamente la somma di euro 50,00 la vittima versava in sei mesi la somma di euro 650,00;
in ipotesi di omessa consegna della rata alla scadenza mensile, la vittima pagava un ulteriore interesse di euro 30 sulla rata di euro 100,00 e di 60,00 sulla rata di euro 200,00.
Operando il calcolo con la formula degli interessi semplici su base annua o su 360 giorni la (...), sulla scorta dei dati ora enunziati, ha espresso le seguenti conclusioni:
per i piccoli prestiti pari ad euro 200,00 il tasso di interesse applicato era pari a 282 % considerando sia la quota trattenuta immediatamente sia il netto corrisposto pari ad euro 170,00, sia l'importo da restituire al termine dei tre mesi, pari a 290,00 euro;
per il prestito pari ad euro 500,00 il tasso di interesse applicato era pari a 100%, tasso conteggiato considerando sia la quota trattenuta immediatamente pari ad euro 50,00, sia il netto corrisposto pari ad euro 450,00, sia l'importo residuo al termine dei sei mesi pari ad euro 650,00; per il prestito pari ad euro 1000,00 il tasso di interesse applicato era pari al 100 %, tasso conteggiato considerando sia la quota trattenuta immediatamente pari ad euro 100,00 sia il netto corrisposto di euro 900,00, sia l'importo da restituire al termine dei sei mesi pari ad euro 1300,00.
La dottoressa ha avuto modo di chiarire, in sede di esame orale, come pure nell'elaborato cartaceo, che tali tassi erano, in tutta evidenza, sproporzionati rispetto a quelli previsti dalla Banca d'Italia ed ordinariamente praticati in sede bancaria nel periodo per scoperti per anticipi e sconti. I tassi legali erano, infatti, rispettivamente al 21, il 17 ed il 15 per cento, di molto inferiori, quindi a quelli calcolati nella vicenda che qui ci occupa laddove le condizioni contrattuali dei prestiti sono chiari e facilmente determinati nella normale diligenza, quindi in contrasto con le normative in oggetto (cfr. pg. 9 della relazione di consulenza tecnica depositata).
La sottoposizione ad usura della (...) ad opera di (...) deve dunque ritenersi fatto accertato oltre ogni ragionevole dubbio.
Egualmente dimostrata è la condizione di estrema difficoltà della persona offesa la quale, già prostrata economicamente dall'annosa vicenda usuraria patita ad opera di (...), si era indotta a rivolgersi all'(...) per tamponare le ormai insostenibili pretese avanzate dall'aguzzina
storica. Sol per tale ragione deve ritenersi che la donna sia addivenuta ad un accordo "capestro" che prevedeva un tasso di interesse assolutamente esorbitante pari al 100% annuo ed anche più elevato per le somme di minore entità da dover restituire nell'arco di poche mensilità.
Deve già per tale ragione ritenersi integrato lo stato di bisogno, come pure affermato in plurime pronunzie della S. C. "In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario" (Fattispecie in cui lo stato di bisogno era dovuto a problemi di salute di una figlia, a difficoltà economiche connesse alla attività professionale o imprenditoriale, alla necessità di far fronte alle spese derivanti da danni causati da una alluvione cfr. Cass. 10795 del 16/12/2015).
Nella fattispecie in esame, del resto, la persona offesa ha chiarito in dibattimento di avere contratto nel periodo almeno tre finanziamenti, di non avere altra fonte di redito che il proprio stipendio sul quale pesavano i debiti per mutui e quelli contratti con la (...).
Di tali condizioni la donna non aveva fatto mistero con (...) e con la di lei figlia, (...) né con le altre persone che coadiuvavano (...) nel basso e che assistevano ai suoi frequenti incontri con la padrona di casa (oltre a (...), la figlia (...), la nuora (...) e il figlio (...)).
Ritiene il Tribunale che abbia concorso nel reato, a pieno titolo, (...).
L'imputata, secondo la precisa descrizione della vittima, non solo era sempre presente nel basso, assisteva ai continui confronti della donna, spesso non in grado di rispettare le scadenze, con sua madre ma era di frequente incaricata da quest'ultima di annotare sui fogli e sui quaderni detenuti dalla Cordone, le somme che la prima consegnava a titolo di interesse e di capitale; inoltre spesso era la stessa (...), in assenza della madre, a ricevere i pagamenti per conto di quest'ultima.
Si tratta di una partecipazione fattiva, avendo l'imputata, seppur in esecuzione delle direttive dell'(...), concorso alla contabilizzazione economica del rapporto, nella piena consapevolezza della causale come riprovato dalla costante ed attiva presenza agli incontri che avvenivano nel basso, ove la (...) gestiva quotidianamente con la madre il commercio di danaro.
La persona offesa, del resto, ha riferito che in più occasioni la stessa (...) si era recata presso i debitori a riscuotere le somme dovute.
L'imputata conosceva e ragioni della presenza della (...) poiché assisteva alle richieste di aiuto economico rivolte dalla donna e, soprattutto ai colloqui con i quali si stabilivano i termini del prestito pattuendo anche le vessatorie penali per il ritardo oltre agli esorbitanti interessi.
Il rapporto fiduciario, realizzatosi nell'attività di contabilizzazione, è culminato seppure in poche occasioni, nel ruolo di consegnataria del danaro.
Si tratta di rilevanti attività agevolatrici e produttive di effetti agevolatoci della pratica usuraria condotta attraverso le descritte modalità gestionali.
Acclarata in punto di fatto la commissione delle condotte contestate ad entrambe le imputate, in concorso, occorre rilevare che l'intervenuto decesso di (...) impone una declaratoria di estinzione del reato per morte del reo.
Passando, invece, alla determinazione del trattamento sanzionatorio a carico di (...) Luisa occorre evidenziare che non ritiene questo Tribunale di concedere all'imputata le invocate attenuanti generiche attesa l'odiosità della pratica protratta per anni, l'eccessività del tasso praticato pari al 100% annuo, l'approfittamento della condizione di estrema prostrazione psicologica ed economica della vittima, oltre al negativo contegno processuale non essendo l'imputata mai comparsa in udienza per fornire una prospettazione alternativa dei fatti.
Si stima equa la pena di anni tre di reclusione ed euro 9000 di multa così determinata: pena base anni due di reclusione ed euro 6000,00 di multa, aumentata per l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 644 co. V n.3 c.p. ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 8000,00 di multa, infine determinata nella misura irrogata per la continuazione tra i più fatti di usura perpetrati essendo stati accertati almeno tre distinti rapporti usurari attraverso i quali è stata prestata la somma complessiva di euro 1700,00 (euro 200,00 + euro 500,00 + euro 1000).
Alla condanna segue, per legge, quella al pagamento delle spese processuali.
Passando alle statuizioni patrimoniali, va rilevato che la confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura non trova i suoi limiti nelle previsioni dell'art. 240 cod. pen., ed è diretta da un lato ad impedire che, comunque, il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall'altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio di una persona condannata per il delitto di usura.
Pertanto, in tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., identificandosi, secondo la generale nozione di profitto del reato, nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, eventualmente anche mediante la consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece, che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura oblatoria (cfr. Cass. n. 45090 del 02/10/2014).
Nel caso di specie il profitto perseguito è pari ad euro 720,00, corrispondente all'entità degli interessi usurari stabiliti sulle somme sopra indicate.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 - 535 cpp dichiara (...) colpevole del delitto a lei ascritto e la condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 9000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art. 644 ultimo comma c.p. dispone la confisca di beni e utilità di cui (...) abbia la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari ad euro 720,00, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni.
Letto l'art. 531 cpp dichiara non doversi procedere nei confronti di (...) essendo il reato estinto per morte del reo.
Motivazione riservata a giorno 90.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2020.
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2021.