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Violazione degli arresti domiciliari: necessità di imminente pericolo per invocare la scriminante (Giudice Napolitano Tafuri)

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Tribunale Napoli sez. IV, 04/11/2010, (ud. 04/11/2010, dep. 04/11/2010), n.14350

La scriminante dello stato di necessità in caso di violazione degli arresti domiciliari si applica solo a fronte di un pericolo imminente per la vita o l'integrità fisica, non essendo sufficiente una situazione di mera urgenza non comunicata tempestivamente.

Violazione degli arresti domiciliari: necessità di imminente pericolo per invocare la scriminante (Giudice Napolitano Tafuri)

La sentenza integrale

Motivazione
A seguito di arresto operato in data 3.11.2010 per il reato di cui all'art. 385 cp, l'imputato veniva tratto a giudizio di questo Giudice per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo.

Convalidato l'arresto, l'imputato - preliminarmente al dibattimento - chiedeva che si procedesse al giudizio con rito abbreviato.

Il Giudice, pertanto, disponeva con ordinanza la prosecuzione del giudizio con l'osservanza delle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ed invitava, quindi le parti a formulare le rispettive conclusioni.

Ritiene questo Giudice che, alla luce degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, appaia certa ed incontrastata la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Ed invero, dal verbale di arresto in atti, ed altresì dalle risultanze dell'udienza di convalida, emergeva che l'imputato, legittimamente"ristretto agli AA.DD. presso la sua abitazione, se ne allontanava. La circostanza veniva accertata dai verbalizzanti che rinvenivano lo S. presso l'ospedale Cardarelli, dove si era recato lamentando dolori al torace, insorti dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.

Alla luce di quanto esposto, risulta dimostrato in modo non equivoco l'arbitrario allontanamento del prevenuto dal luogo in cui era tenuto a rimanere, in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e la conseguente volontaria sottrazione allo stato di restrizione personale, legittimamente in atto.

La circostanza che l'imputato si sia recato presso il locale nosocomio, non integra la sussistenza della scriminante dello stato di necessità, attesa la modesta patologia diagnosticata dai sanitari. Invero, la scriminante invocata dalla difesa si configura solo a fronte dell'imminenza di un pericolo che minaccia un bene primario come la vita, per cui il soggetto agente non ha altra scelta che violare la norma per evitare il pericolo incombente.

Nel caso di specie, invece, l'imputato avrebbe avuto sicuramente il tempo e la possibilità di avvisare preventivamente l'organo preposto al controllo per essere autorizzato a recarsi presso il nosocomio, non sussistendo in alcun modo un imminente pericolo di vita.

Ciò premesso, ed in mancanza di qualsiasi elemento giustificativo dell'assenza, l'imputato va condannato. Invero, per l'integrazione del reato in parola appare certamente sufficiente un allontanamento temporaneo, anche di breve durata, dal luogo destinato alla custodia, tale da concretizzare una completa sottrazione alla sfera di vigilanza degli addetti al controllo, né peraltro veniva offerto al giudicante alcun utile elemento per una diversa ricostruzione dell'accaduto.

E dunque, visti i criteri di cui all'art. 133 cp, concesse le attenuanti generiche (in considerazione delle modalità del fatto) valutate come equivalenti alla contestata recidiva, nonché la riduzione prevista per il rito abbreviato, si stima equo irrogare la pena di mesi quattro reclusione (pena base, già concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, mesi sei di reclusione, ridotta poi nella misura inflitta in virtù della diminuente connessa al rito prescelto).

Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Non sussistono i presupposti di legge per la concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena.

Quanto alle richieste in tema di libertà si osserva che le modalità del fatto, e la personalità dell'imputato gravato da un unico precedente penale, il periodo di detenzione domiciliare sofferta con osservanza delle prescrizioni, non consentono di ritenere non più sufficiente la misura in corso, per cui si dispone il ripristino della misura in corso.

P.Q.M.
Il Giudice, letti gli artt. 438 e ss, 533 e 535 cpp, dichiara S.D. colpevole del reato di cui all'art. 385 cp e, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali.

Immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altro; nella specie, essendo lo stesso già sottoposto agli arresti domiciliari, la misura de qua va ripristinata e lo stesso ricondotto al luogo ove era già in atto la misura violata, a cura dei verbalizzanti che procedevano all'arresto.

Napoli, 4.11.2010

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