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Si fa intestare i beni del terzo, frutto di attività delittuosa: è riciclaggio


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. (Fattispecie in tema di intestazione di immobili acquistati con denaro di provenienza illecita - Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687

CONSIDERATO IN FATTO

1. La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 12/02/2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 30/04/2014, nei confronti delle imputate A.A. e R.M. (rispettivamente madre e figlia), confermava la condanna in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all'art. 648 bis c.p.. Ferma la ricostruzione del fatto e l'attribuzione delle responsabilità operate dal primo giudice, la Corte territoriale si limitava a ridurre (da 6 a 5 anni di reclusione) la pena detentiva inflitta alla R. (in considerazione del minore ruolo rivestito nei fatti e della giovane età al momento della commissione del reato), mentre veniva invece integralmente confermata la decisione di primo grado nei confronti della A..


1.1. Dalla ricostruzione della vicenda accolta dalle due conformi sentenze di merito emerge che le imputate sono rispettivamente la moglie e la figlia di R.A., il quale, a seguito di diverse indagini che avevano anche portato al suo arresto (il primo dei quali avvenuto il (OMISSIS), seguito da altro del (OMISSIS)), ha patteggiato una condanna (ad una anno e quattro mesi di reclusione) per associazione a delinquere e riciclaggio di quattro vetture di grossa cilindrata ed è stato condannato alla pena di anni nove di reclusione perchè ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, concussione e falso ideologico in quanto, quale dipendente del Ministero del Tesoro in servizio presso la Commissione medica di verifica di Messina, si è reso partecipe per anni di un sodalizio criminoso finalizzato a far ottenere a terzi aspiranti indebiti benefici pensionistici, o comunque a garantire un iter amministrativo spedito, il tutto dietro pagamento di denaro in favore di sè medesimo e degli altri associati.


Tramite una consulenza contabile a cura del Dott. T.C., disposta dalla pubblica accusa nel procedimento relativo a questi ultimi fatti, è anche emerso che, negli anni interessati dalle indagini (quelli compresi tra il 1994 e il 2004), la famiglia dei coniugi R.- A. era passata da una condizione di difficoltà finanziaria (attestata da scopertura sul conto corrente e revoca di carte di credito, cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado) ad un tenore di vita assolutamente sfarzoso (caratterizzato da apertura di numerosi conti correnti e carte di credito, imponenti versamenti di contanti sui conti, viaggi all'estero e spesa media mensile quantificata in circa Euro 6.000 al mese, cfr. pag. 17 della sentenza di primo grado), del tutto incompatibile, e in maniera evidente, con i contenuti redditi stipendiali dei coniugi (che tra il 1994 e il 2004 si sono aggirati tra i 30 e i 45 mila Euro annui complessivi); infatti, l'analisi dei conti e dei movimenti evidenziava una serie di operazioni finanziarie prive di giustificazione, il versamento in entrata (negli anni 1995-2002) di elevati importi di denaro in contanti (per circa il 90% dell'introito complessivo) per un ammontare superiore a 5 miliardi di vecchie lire e spese effettuate dalla famiglia con carte di redito (negli anni 1997-2002) per Euro 438.032,00 (in viaggi, alberghi di lusso, ristoranti, gioielli, ...).


1.2. Quanto alle odierne imputate, con le sentenze di causa è stato loro ascritto il concorso nel riciclaggio di denaro proveniente dai delitti commessi dal R.A., attuato mediante le seguenti condotte: in particolare, alla A. è stato attribuito il prelevamento, in unica soluzione, di denaro contante per Euro 530.000 già in data 6 maggio 2002 (preceduto da ordine di smobilizzo degli investimenti del 30 aprile 2002, impartito dunque solo una settimana dopo l'arresto del marito) e l'acquisto, mediante atto pubblico del 29 marzo 2004, di un immobile in (OMISSIS); alla R.M., invece, è stato ascritto, in concorso con la madre, l'acquisto di un immobile a (OMISSIS), che le veniva intestato con rogito notarile definitivo del 29 ottobre 2003.


2. Hanno proposto ricorso per cassazione le due imputate, con distinti atti redatti dai rispettivi difensori, deducendo i seguenti motivi:


- A.A. lamenta:


2.1. violazione di legge per essere stata formulata la contestazione alternativa di aver effettuato il prelevamento di Euro 530.000 tramite introduzione abusiva nel sistema informatico della banca, in tal senso dovendosi intendere il riferimento all'art. 640 ter c.p. contenuto nel capo d'imputazione;


2.2. Vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica, da correggere in auto-riciclaggio dal momento che il prelievo di contante attribuito all'imputata era relativo a somme di denaro giacente su conti cointestati con il marito, dunque di proprietà comune; da tale riqualificazione discende la necessità di assolvere l'imputata, essendo risultato che le somme prelevate sono state destinate a godimento personale. Per giunta, le conclusioni accusatorie si fondano sulla perizia a firma del dottor T.C., consulente del pubblico ministero, atto illegittimamente ritenuto utilizzabile dai giudicanti sulla base di un preteso consenso difensivo alla acquisizione della relazione, consenso in realtà mai rilasciato. Inoltre, nella condotta di prelievo del contante è stata ravvisata una azione volta all'occultamento del denaro senza spiegare in quale modo ciò sia avvenuto e senza dimostrarne il reimpiego nell'acquisto dell'immobile intestato alla figlia M.. Infatti, anche se il rogito notarile risale al 29 ottobre 2003, il pagamento del prezzo era avvenuto antecedentemente, già in data 11 novembre 2000, come attestato dalle fatture emesse tra il novembre 2000 e il gennaio 2001 da parte della venditrice, il cui importo è pari all'intero prezzo della compravendita. Per giunta, la corte territoriale ha trascurato la documentazione difensiva relativa alla dimostrazione della lecita provenienza del denaro impiegato per pagare quelle fatture, omettendo anche di disporre la rinnovazione del dibattimento per la escussione del consulente del P.M. dottor T.. Con riferimento all'acquisto dell'appartamento sito in (OMISSIS), la corte territoriale ha trascurato le risultanze in base alle quali una parte del prezzo è stata pagata mediante permuta di un immobile della A. avvenuta nel maggio 2000 e altra mediante accollo del mutuo avente scadenza nel giugno 2004.


2.3. Vizio della motivazione quanto alla disposta confisca dei due immobili per i quali è in corso ancora il pagamento del mutuo; difetta il nesso di pertinenzialità tra gli immobili e le somme provenienti esclusivamente da delitto; nè vi è prova di sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore economico dei beni acquistati.


2.4. Violazione di legge in relazione alla individuazione del periodo di sospensione della prescrizione, determinato dalla corte territoriale in 735 giorni per rinvii disposti su richiesta della difesa, senza considerare le concomitanti esigenze di natura istruttoria.


2.5. Violazione di legge e - vizio di motivazione quanto all'entità della - pena e alla mancata - concessione delle attenuanti generiche, motivi sbrigativamente affrontati dal giudice d'appello con il solo richiamo del concetto di congruità.


- R.M. lamenta:


2.6. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla correlazione tra accusa e condanna; invero all'imputata è stato ascritto di aver sostituito e trasferito il denaro proveniente dai reati commessi dal padre provvedendo la R.M. e la A. ad acquistare immobili. Ciò comporta che all'imputata è stato contestato di aver sostituito e trasferito denaro, non già la condotta residuale di aver compiuto altre operazioni idonee a rendere difficile l'identificazione della provenienza delittuosa; i giudici del merito hanno ritenuto integrato il reato per il solo fatto della intestazione, senza accertare chiaramente che l'acquisto sia avvenuto con il denaro di provenienza delittuosa, così immutando la contestazione; del resto mai la R. ha avuto la disponibilità del denaro di provenienza illecita.


2.7. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli elementi costitutivi del concorso nel reato di riciclaggio; difetta del tutto l'individuazione della condotta concorsuale della R. nell'acquisto dell'immobile di (OMISSIS); e, quanto all'acquisto di (OMISSIS), è stata erroneamente ritenuta provata la provenienza illecita del denaro impiegato sia affermando che il prezzo pagato fosse superiore a quanto indicato nell'atto pubblico, sia svalutando il dato relativo al prestito di Euro 30.000 nonchè il conteggio del risparmio accumulato negli anni dalla famiglia R.; neppure è stata spiegata la valenza dell'acquisto ai fini dell'occultamento richiesto dal riciclaggio. E comunque, la sostituzione e il trasferimento del denaro di illecita provenienza non sono stati compiuti dall'imputata, ma dal di lei padre R.A. al momento della stipula del preliminare e del pagamento delle fatture emesse con denaro del quale l'imputata non ha mai avuto la materiale e giuridica disponibilità. Il contributo dell'imputata si è limitato al solo dato della intestazione di un bene che era stato interamente pagato dal padre entro il dicembre 2001,, dunque anteriormente al prelevamento di denaro contante da parte della madre (la coimputata A.). Da tali argomenti discende altresì l'evidente carenza del dolo di riciclaggio.


2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 512 bis c.p. (D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies, comma 1); in difetto di dimostrazione della condotta materiale di sostituzione del denaro da parte della R.M., unica ipotesi configurabile resta quella dell'art. 512 bis cod. pen..


2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 379 c.p.; non essendo in alcun modo dimostrato che l'imputata abbia compiuto complesse operazioni di investimento o spostamento di denaro, avendo solamente accettato di essere nominata intestataria dell'immobile di (OMISSIS).


2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, attesa la particolare condizione dell'imputata che comunque ha partecipato all'azione perchè coinvolta dai genitori.


2.11. Violazione di legge in relazione alla confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies il relativo giudizio di non congruità non ha tenuto conto dei risparmi accumulati negli anni dalla famiglia ed è stato effettuato non con riferimento allo specifico immobile intestato all'imputata, ma all'intero patrimonio della famiglia, così violando le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che vogliono legare il giudizio di sproporzione tra reddito dichiarato e attività economiche non con riferimento al momento della misura e rispetto a beni presenti, ma al momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti.


RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso della A. è inammissibile. Il ricorso della R. è infondato laddove non inammissibile. La trattazione dei rispettivi motivi può essere fatta per la gran parte in maniera congiunta, attesa la stretta correlazione tra gli argomenti.


1. Occorre in principalità esaminare alcune questioni processuali o comunque preliminari che risultano tutte inammissibili perchè generiche o manifestamente infondate.


1.1. E', in primo luogo, il caso dell'argomento relativo alla presunta contestazione alternativa (perchè nel capo A, accanto al richiamo dell'art. 648 bis c.p., figura anche quello dell'art. 640 ter c.p.). Trattasi, invero, di un mero refuso o errore materiale, posto che la contestazione non reca alcun riferimento a condotte alternative (e cioè, di frode informatica); ciò era stato già detto dal primo giudice, ribadito da quello d'appello (il quale aveva evidenziato anche la genericità della doglianza sul punto) e può essere ancora ripetuto in questa sede, unitamente al rilievo della perdurante genericità della questione.


1.2. E' anche il caso della questione sulla utilizzabilità della relazione di perizia redatta per altro procedimento a cura del dottor T.C.; le difese lamentano che la Corte l'avrebbe ritenuta utilizzabile (nel presente procedimento) in forza di un (inesistente) consenso delle parti all'acquisizione; in realtà, come spiegato anche dai giudici d'appello, la consulenza è stata acquisita in primo grado dopo l'esame del perito, nel contraddittorio delle parti. Aspecifico e manifestamente infondato è dunque il rilievo in parola; peraltro, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui (Sez. 5, n. 7615 del 20/09/2016, Rv. 2694:74) sono legittimamente utilizzabili in giudizio gli elaborati peritali formati in altro procedimento penale, trattandosi di mezzo di prova sottratto al divieto di cui all'art. 238 c.p.p., comma 2 bis concernente i verbali di dichiarazioni di prove di altro procedimento penale ai quali non può essere ricondotta la perizia.


1.3. E' pure il caso della pretesa violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione alla contestazione mossa a R.M., dal momento che nel capo di imputazione è accusata di aver "sostituito e trasferito" il denaro del padre avente provenienza illecita, mentre nella sentenza di appello si ritiene di poter addebitare con certezza alla R. solamente la condotta di intestazione a sè medesima dell'appartamento acquistato in (OMISSIS) (condotta, quest'ultima, integrante, eventualmente, "il compimento di altre operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista impiegata). Il rilievo è manifestamente infondato. Infatti, in primo luogo occorre considerare che la Corte territoriale, dopo aver ribadito l'infondatezza di ogni tentativo di spiegare l'acquisto con fondi di provenienza - lecita, ha logicamente - individuato il contributo della R. nell'operazione e la consapevolezza della medesima circa la provenienza delittuosa del denaro paterno impiegato per l'acquisto (sul punto si dirà meglio in seguito), così chiarendo che l'imputata, mediante la stipula del relativo rogito notarile e l'intestazione del bene a proprio nome, ha sostanzialmente portato a compimento un'azione di sostituzione già avviata dal padre e messa poi in crisi dalle sopravvenute indagini di cui si è detto sopra. Ciò posto, al fine di apprezzare la eventuale diversità del fatto contestato, occorre considerare che la nozione di "fatto" di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p. va intesa quale accadimento di ordine naturale, nelle sue connotazioni oggettive e soggettive; ne consegue che, per aversi "mutamento del fatto", occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, che non consenta di rinvenire, tra il fatto contestato e quello accertato, un nucleo comune identificativo della condotta, riscontrandosi invece un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa a fronte del quale si verifica un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 2, n. 45993 del 16.10.2007, Rv 239320). Mutamento che, con evidenza, non ricorre nella fattispecie, laddove l'imputata, come detto, è stata giudicata responsabile di aver concorso nella "sostituzione" del denaro paterno di provenienza illecita con un immobile intestato (fittiziamente, a dire delle difese, cfr. atto di appello avv. Carrabba) a se stessa; e dunque, ad avviso del Collegio, evidente è la riconducibilità della condotta ritenuta dalle sentenze di merito nell'alveo della contestazione, il cui nucleo, per la R., consiste proprio nella intestazione (fittizia o reale, poco importa nella vicenda) dell'immobile di (OMISSIS), interamente acquistato mediante il denaro di illecita provenienza paterna, così integrandosi una ipotesi di concorso nella condotta di sostituzione rilevante ex art. 648 bis c.p., esattamente come contestato. Nè può destare perplessità il fatto che nella contestazione non figuri l'apporto materiale proveniente dal R.A., posto che all'epoca alla quale risalgono i fatti, la condotta di autoriciclaggio non era sanzionata e, rispetto al riciclaggio, vige la clausola di esonero per l'autore del reato presupposto.


1.4. E' anche il caso della questione relativa alla pretesa prescrizione del reato, sostenendosi l'erroneità dei periodi di sospensione della stessa computati da parte della Corte territoriale; invero, nella sentenza impugnata si legge (cfr. pag. 2) che la prescrizione non era maturata in considerazione di gg. 398 di sospensione in primo grado e gg. 337 di sospensione in appello; il ricorso dell'avv. Carrabba lamenta che tali periodi non possano essere interamente computati perchè i rinvii disposti dai giudici del merito per esigenze difensive o delle imputate sarebbero stati anche determinati da concomitanti esigenze di natura istruttoria. Osserva il Collegio che il motivo risulta inammissibile perchè del tutto aspecifico, non indicandosi neppure a quale rinvio si faccia riferimento e quale sarebbe la concomitante esigenza istruttoria.


2. Sgombrato il campo dalle citate questioni preliminari, devesi osservare che i motivi con i quali si contesta l'affermazione di penale responsabilità e/o la sussistenza del necessario elemento soggettivo del reato appaiono tutti infondati laddove non inammissibili.


2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; successivamente: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).


I motivi in parola, invece, tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.


Nel caso in esame, le conclusioni circa la responsabilità delle ricorrenti risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.


Ed infatti, quanto alla condotta di prelevamento del contante da parte della A., le risultanze istruttorie hanno inequivocamente evidenziato la effettività del fatto, la sua collocazione temporale (a pochi giorni di distanza dall'arresto del marito), oltre al conseguente svuotamento del conto corrente acceso presso la BNL che ne è derivato. Evidente è anche l'attitudine di tale condotta al trasferimento e alla sostituzione del denaro.


Quanto alla riconducibilità delle somme impiegate nei due acquisti immobiliari di causa agli illeciti proventi complessivamente derivati dai reati commessi dal R.A., entrambe le sentenze di merito, dopo aver adeguatamente dimostrato la provenienza delittuosa della ingente ricchezza (oltre 5 miliardi di vecchie lire) accumulata sui conti correnti della famiglia R.- A., hanno puntualmente confutato ogni argomento difensivo con il quale si è cercato di sostenere la lecita provenienza del denaro impiegato negli acquisti; ogni singola giustificazione difensiva (redditi da stipendio, ricavato della pretesa vendita dell'appartamento di via Saffi, permuta di appartamento di via Panoramica dello Stretto, accollo di mutuo, indennizzi assicurativi, stipula di nuovo mutuo,....) è stata accuratamente esaminata giungendo però all'affermazione (cfr. pag. 10 e segg. della sentenza di appello) o dell'insussistenza della posta legittima o della insufficienza della stessa a giustificare gli ingenti esborsi. Rispetto a tali argomenti, analitici e logicamente corretti, del tutto generiche sono state le contestazioni mosse in appello e ora pure genericamente ribadite nei due ricorsi.


2.2. Nè sono ravvisabili violazioni di legge nell'aver individuato, nelle condotte ascritte alle imputate, plurimi atti di concorso nel riciclaggio del denaro illecitamente accumulato dal R.A..


Nessun dubbio, come detto, può nutrirsi sulla natura di atto di riciclaggio nel trasferimento di denaro operato da parte della A. mediante l'inusuale prelevamento in contanti di una somma tanto ingente dal conto corrente, così da praticamente svuotarlo. Invero, secondo condivisa e costante giurisprudenza (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259487), integra di per sè un autonomo atto di riciclaggio - essendo il delitto in parola, a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti (...).


Analogamente deve dirsi per le due condotte di intestazione di beni immobili, acquistati con il provento degli illeciti commessi da R.A., effettuate dalle imputate. Si è infatti già affermato (cfr. Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, Rv. 254050) che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità. Idoneità dissimulatoria indubbiamente insita nel fatto di intestare un bene a soggetto diverso da chi materialmente ne sopporta l'onere.


E, con particolare riferimento al tipo di condotta posto in essere nel caso di specie, questa Corte ha già chiaramente affermato (Sez. 6, n. 24548 del 22/05/2013) che commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. Manifestamente infondati sono dunque i motivi al riguardo proposti dalle difese, avendo la Corte territoriale spiegato, con motivazione congrua e logicamente valida, dunque non censurabile in questa sede, che la colpevolezza della R.M. e della A. in ordine al delitto di riciclaggio che è stato loro addebitato fosse stata provata in via logica dal fatto che le stesse - legate da stretto rapporto con l'autore dei delitti presupposto - avessero accettato di essere indicate come beneficiarie economiche, dunque come "reali proprietarie", dell'immobile di (OMISSIS) e di quello di (OMISSIS) acquistati con i proventi di reato: condotte, dunque, pur non integrative di atti dispositivi, comunque poste in essere nell'ambito di operazioni di sostituzione del denaro di provenienza illecita e chiaramente dirette allo scopo di impedire la riferibilità soggettiva degli immobili acquistati a colui che aveva commesso il reato presupposto, in tal modo integrando gli estremi del dolo generico consistente nella mera consapevolezza e volontà di ostacolare la identificazione della provenienza di quel denaro.


2.3. Quest'ultima notazione merita più approfondita trattazione con riferimento alla posizione della R.M. che, tramite gli scritti difensivi, sostanzialmente lamenta di essere stata un mero strumento inconsapevole di scelte negoziali riconducibili ai suoi genitori, comunque ignara della provenienza delittuosa delle somme impiegate negli acquisti, sempre erogate da parte del padre (o della madre).


Al proposito i giudici del merito hanno ancora una volta offerto motivazione adeguata, che dunque non può essere censurata in questa sede di legittimità; invero, a corredo dell'affermazione di sussistenza del necessario elemento soggettivo (che, si ricorda, nel tipo di reato in esame è costituito dal dolo generico e ben può essere integrato anche nella forma eventuale o indiretta) militano plurimi profili che, oltre al pur significativo dato dell'età non giovanissima al momento del fatto ( R.M. aveva 27 anni al momento dell'acquisto della casa di (OMISSIS)), corroborano l'affermazione di consapevolezza in merito alla provenienza illecita della provvista e all'idoneità dissimulatoria della intestazione a sè medesima dell'acquisto immobiliare: in tal senso si è logicamente valorizzato, al fine dell'acquisizione della consapevolezza di illeciti arricchimenti, l'improvviso e marcato cambiamento di stile di vita dell'intera famiglia R., avvenuto a partire dal 1995, senza che sussistessero lecite ragioni economiche di giustificazione (fenomeno rispetto al quale nessuna estraneità, in capo alla figlia M., risulta rappresentata), l'effettuazione direttamente con carte di credito (anche intestate all'imputata in questione) di buona parte delle ingenti spese per beni di lusso o voluttuari, circostanza chiaramente incompatibile con i redditi da lavoro dei genitori (il cui ammontare, almeno a grandi linee, è irragionevole pensare non fosse noto all'imputata), la vicenda del duplice arresto del padre nel corso del 2002 per fatti relativi ad illecite accumulazioni di ricchezze (e pure di ciò è irragionevole pensare che non se ne sia discusso in famiglia); nè può essere trascurato quanto emerso a proposito della sostituzione del contratto preliminare e delle fatture di pagamento degli acconti per la casa di (OMISSIS), tutti atti originariamente fatti a nome di R.A. e poi, in prossimità del rogito notarile, tutti sostituiti con equivalenti a nome di R.M., la quale ha avuto piena contezza di tali atti (anche laddove non fosse stata proprio lei a sottoscriverli) quanto meno in occasione della stipula dell'atto pubblico nel quale si dichiarava che il prezzo di acquisto della casa era stato interamente già corrisposto proprio in occasione del pagamento di quelle fatture. Evidente è dunque il fatto che, quand'anche la R.M. non abbia direttamente operato pagamenti (ulteriori rispetto a quelli fatti dal padre) per l'acquisto della casa di (OMISSIS) (utilizzando allo scopo i proventi dei delitti paterni o parte della liquidità prelevata in BNL dalla A.), non di meno la stessa deve essere considerata come pienamente consapevole di aver portato a termine un'operazione economica avviata dal padre e nella quale era confluito quel denaro che, in considerazione degli arresti avvenuti e della mancanza di lecite provviste adeguate, non poteva che provenire dall'illecito arricchimento conseguito mediante la commissione dei reati.


E dunque, adeguata e logica appare la deduzione operata, a proposito dell'elemento soggettivo in capo a R.M., da parte dei giudici del merito; circostanza che consente a quel giudizio di non essere sindacabile in sede di legittimità.


3. Manifestamente infondato è poi l'argomento della difesa A. che vorrebbe vedere nelle condotte di costei la commissione di fatti ora previsti dalla disposizione normativa in tema di autoriciclaggio, con le necessarie ricadute in tema di minor trattamento sanzionatorio.


Invero, la fattispecie di cui all'art. 648-ter.1. sanziona chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. E la A. neppure deduce o spiega in che modo la stessa abbia concorso nella commissione dei reati che sono stati attribuiti al marito.


4. Manifestamente infondato è pure il motivo che invoca la riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 512 bis c.p. (D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies, comma 1) sull'assunto che in causa sia mancata la dimostrazione della condotta materiale di sostituzione del denaro di provenienza illecita da parte di R.M..


Come già evidenziato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), la fattispecie del riciclaggio è caratterizzata dall'elemento specializzante (e qui ricorrente) della provenienza illecita del denaro impiegato, elemento invece non richiesto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1 il quale, peraltro, espressamente esclude la propria applicabilità nei casi in cui l'intestazione fittizia "...costituisca più grave reato....", come è nella fattispecie atteso il ben più rigoroso trattamento sanzionatorio che caratterizza l'ipotesi delittuosa ex art. 648 bis c.p..


5. Analogamente è a dirsi per il motivo sulla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 379 c.p., proposto sull'assunto del mancato compimento di complesse operazioni di investimento o spostamento di denaro (avendo la R. solamente accettato di essere nominata intestataria dell'immobile di (OMISSIS)).


Come già chiarito dalla sentenza di appello (cfr. pag. 16), la consolidata giurisprudenza (Sez. 2, n. 16819 del 22/03/2018, Rv. 272793; massime precedenti conformi: n. 11709 del 1994 Rv. 199762; n. 43295 del 2010, Rv. 248949) afferma che il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all'art. 648 bis. c.p.; ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima.


6. Quanto ai motivi sollevati dalle ricorrenti a proposito della mancata concessione delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio, devesi rilevare che il diniego del beneficio ex art. 62 bis c.p. è congruamente motivato con il richiamo all'elevato valore economico delle condotte delittuose di causa; purtuttavia, l'evidente minor ruolo svolto nella vicenda dalla R.M. rispetto alla A. è stato comunque valorizzato dai giudici del merito, mediante una connessa riduzione della pena concretamente applicata.


Ciò consente di richiamare i consolidati orientamenti giurisprudenziali in base ai quali allorchè la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Nè occorre che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).


Quanto alla graduazione della pena, la stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.


7. Specifica attenzione meritano, infine, i motivi relativi alla disposta confisca dei due immobili intestati alle imputate.


Secondo le stesse, difetta il nesso di pertinenzialità tra gli immobili e le somme provenienti esclusivamente da delitto, non vi è prova di sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore economico dei beni acquistati e, comunque, il provvedimento D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies non ha tenuto conto dei risparmi accumulati negli anni dalla famiglia nè è stato effettuato un giudizio di congruità tra lo specifico immobile intestato a ciascuna imputata e l'intero patrimonio della famiglia, così violandosi le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che vogliono legare il giudizio di sproporzione tra reddito dichiarato e attività economiche non con riferimento al momento della misura e rispetto a beni presenti, ma al momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti.


Giova ricordare che ai sensi della previsione in parola, ora trasfusa nell'art. 240-bis c.p., "nei casi di condanna (...) per taluno dei delitti previsti dall'art. (...) 648-bis,..... è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge".


Ciò premesso, nella fattispecie, per le ragioni ampiamente esposte in precedenza, i giudici del merito hanno legittimamente accertato che nessuno dei due acquisti immobiliari di cui si discute ha potuto trovare adeguata giustificazione economica in lecite fonti di reddito familiare. Del pari, le dichiarazioni dei redditi presentate dai coniugi R.- A. hanno evidenziato (cfr. risultanze della consulenza T.) imponibili fiscali del tutto inadeguati rispetto agli acquisti in questione. Manifestamente infondato è poi il tentativo di giustificare gli acquisti di almeno un immobile con la somma dei redditi familiari di più annualità, senza considerare che quei redditi debbono essere stati principalmente adibiti al sostentamento della famiglia (bisogni primari, quali cibo, medicinali, vestiario,...), oltre che al vorticoso giro di spese voluttuarie ampiamente documentate dagli estratti conto delle numerose carte di credito di cui si è detto (cfr., al riguardo, consulenza T.), anche esse inspiegabili sulla base dei redditi leciti e dichiarati.


8. Al rigetto del ricorso della R. consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre alla inammissibilità del ricorso della A. consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000" n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso di R.M. che condanna al pagamento delle spese processuali.


Dichiara inammissibile il ricorso di A.A. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.


Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019


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