La massima
È configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all' art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - costituente reato-presupposto della responsabilità di una società per azioni a totale partecipazione pubblica incaricata della gestione di un servizio pubblico - nel caso in cui le somme che rappresentano il profitto del reato siano destinate a tale società, di cui l'autore del reato abbia la legale rappresentanza, atteso che quest'ultima, pur avendo natura di ente pubblico economico, è distinta dalla persona fisica che la rappresenta, in quanto non opera tra le due, diversamente da quanto avviene con riguardo agli enti pubblici territoriali rispetto ai soggetti che per essi agiscono, alcun rapporto di immedesimazione organica. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, nei confronti di una società per azioni integralmente capitalizzata da un comune, di una somma di denaro costituente profitto di una truffa in danno della regione, contestata al legale rappresentante della società - Cassazione penale , sez. II , 11/01/2022 , n. 5270).
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La sentenza integrale
Cassazione penale , sez. II , 11/01/2022 , n. 5270
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/04/2021 il Tribunale di Salerno, a seguito dell'istanza di riesame proposta, ex art. 322 c.p.p., dalla difesa di P.A., quale legale rappresentante della società F. SPA, ha riformato - in parziale accoglimento dell'impugnazione presentata - il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore aveva disposto, in data 24/03/2021, il sequestro preventivo del denaro e dei beni di qualsiasi natura, fino a concorrenza della somma di Euro 1.950.000,00 nei confronti del Comune di (OMISSIS) e della società (OMISSIS) SVILUPPO SPA in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, di cui al capo A) dell'incolpazione, reato commesso ai danni della Regione Campania.
In particolare, il Tribunale di Salerno ha ridotto l'importo del sequestro, in ragione dell'impossibilità di aggredire in via cautelare le somme entrate a titolo di "ingiusto profitto" nelle casse dell'ente territoriale, in applicazione di quella giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale non si configura truffa aggravata quando le somme costituenti l'ingiusto profitto del reato siano destinate all'ente pubblico (cfr. Sez. 2, n. 4416 del 14/01/2015, Comune di Mello, Rv. 262376 - 01, citata a pag. 17 dell'ordinanza del Tribunale di Salerno).
Per effetto della decisione di parziale annullamento, la somma oggetto dell'odierno
sequestro coincide, quindi, con il profitto ingiusto conseguito dalla
F. SPA - a titolo di finanziamento regionale - per il tramite del Comune di (OMISSIS), a fronte della cessione delle particelle di sua proprietà, ed è pari ad Euro 982.397,00. Tale somma è stata ottenuta a seguito di un iter amministrativo connotato secondo il Tribunale - da anomalie ed irregolarità,, tra cui vi sono, tra le altre, la discrasia tra l'area del piano particellare dell'esproprio indicata nei documenti e quella di ingombro dell'impianto (circostanza che avrebbe comportato un regime procedimentale meno stringente), nonché l'anomala assunzione, da parte del comune, della qualifica di soggetto attuatore in luogo della F.SPA (a suo tempo indicata anche in considerazione della titolarità, in capo alla predetta società, di parte dei terreni necessari alla realizzazione dell'impianto) e la conseguente necessità di provvedere, da parte del comune, all'esproprio anche dei predetti terreni (con il conseguimento, tra l'altro, di un ingiustificato plusvalore da parte della FISCIANO SVILUPPO SPA). Trattasi di un'artificiosa realtà documentale idonea, secondo il Tribunale, ad integrare i raggiri della truffa, in quanto, sulla scorta di tali inesattezze e anomalie documentali, la regione Campania si è determinata ad erogare l'anticipazione del finanziamento, oggetto di sequestro.
2. Ricorre per cassazione il P., quale legale rappresentante della società F. SPA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge - ex art. 321 c.p.p., art. 640-bis c.p. e D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 4 - per aver il Tribunale di Salerno ritenuto sussistente il delitto di truffa, nonostante manchi il requisito dell'altruità, in quanto il profitto è stato conseguito da un soggetto, la società F. SPA, che deve ritenersi ente pubblico e non soggetto privato. Secondo il ricorrente, infatti, è da considerarsi irrilevante la forma societaria propria del diritto privato ai fini della qualificazione giuridica della società e deve, invece, essere valorizzata la circostanza per cui, alla stregua del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 4, le Amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né mantenere partecipazioni anche di minoranza nelle stesse.
L'indagato, in qualità di legale rappresentante della società FISCIANO SVILUPPO SPA, ha agito in rapporto di immedesimazione organica con tale ente pubblico, il che rende impossibile qualificare la suddetta società come soggetto terzo beneficiario dell'altrui azione indebita.
2.2. Violazione di legge - ex art. 321 c.p.p. ed ex art. 640-bis c.p. (pur essendo in realtà contestato il reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 - in quanto, pur difettando il presupposto degli artifici, il Tribunale di Salerno ha comunque ritenuto integrato il reato di truffa. In particolare, l'iter amministrativo si sarebbe svolto in piena conformità con la Determina Dirigenziale n. 19/2017 della Regione Campania, essendo la localizzazione dell'impianto, la sua fattibilità, nonché il costo degli espropri elementi del tutto estranei ai requisiti fissati dalla suddetta Regione per l'ammissione provvisoria a finanziamento. Sarebbe stato, inoltre, ignorato dal Tribunale il fatto che il sito oggetto di intervento era stato correttamente identificato, così come evidenziato nella consulenza tecnica di parte dell'Ing. L. e così come comprovato dal fatto che in merito a questo aspetto la Regione aveva chiesto chiarimenti al Comune di (OMISSIS). Si ritiene, infine, che l'erronea rappresentazione cartografica sia da considerarsi inidonea ad indurre in errore l'ente regione sul tema dell'esatta localizzazione del sito, aspetto rispetto al quale il Tribunale non ha affatto motivato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Occorre premettere che questo Collegio conosce e condivide quell'orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente, alla stregua del quale la nozione di ente pubblico di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1) debba intendersi in una accezione "sostanziale", nella quale rientrano anche gli enti che, pur avendo forma privatistica, svolgono funzioni di interesse pubblico.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che "ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico ad una società per azioni interamente partecipata da un comune, vincolata per statuto ad operare solo nei confronti dello stesso, caratterizzata dall'attribuzione dei poteri di amministrazione e vigilanza secondo criteri derogatori delle regole ordinarie di diritto privato e preposta all'attività - finanziata da tale comune - consistente nella fornitura dei servizi pubblici locali di pulizia, manutenzione, custodia e gestione di aree ed edifici ad esso pertinenti)." (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270518 - 01; nello stesso senso si veda anche, ex multis: Sez. 2, n. 17889 del 14/04/2015, Markab Group, Rv. 263658 - 01; Sez. 2, n. 51882 del 06/12/2013, Cavallaro e altro, Rv. 258106 - 01; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere e altri, Rv. 257361 - 01).
E' d'uopo precisare che tale nozione "sostanziale" e "relativistica" di ente pubblico affermatasi in ambito penale è frutto di un'evoluzione giurisprudenziale che, facendo leva sull'emersione di nuove figure ordinamentali di diretta derivazione comunitaria - quale l'organismo di diritto pubblico - ha messo in discussione il tradizionale criterio formale-soggettivo, alla stregua del quale si riteneva - per quel che qui rileva - che l'adozione della forma societaria fosse radicalmente incompatibile con il concetto di ente pubblico.
1.2. Fermo quanto detto, la difesa del P., nell'invocare la natura pubblicistica della SPA, onde escludere - sulla base del rapporto organicistico che lega l'agente all'ente - la sussistenza del requisito dell'altruità, necessario affinché si configuri la truffa, propone una lettura certamente suggestiva ma che non può essere condivisa.
Invero, anche laddove, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, si ritenesse la suddetta società inquadrabile nella categoria di ente pubblico, questa non può, di contro, essere considerata assimilabile ad un ente pubblico territoriale, né alla stessa potrà dunque essere applicata la disciplina propria degli enti pubblici territoriali (ad esempio per quanto concerne l'immedesimazione organica) in ragione di quanto segue.
La F. SPA deve ritenersi un ente economico, che come tale non può essere assimilato agli enti pubblici territoriali, così come si evince chiaramente dal tenore letterale del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 1, comma 3, alla luce del quale gli enti pubblici economici sono assoggettabili alla responsabilità amministrativa da reato dell'ente, non potendo essere considerati alla stregua degli enti pubblici territoriali, i quali, unitamente allo Stato, agli altri enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, sono esonerati dalla stessa.
A tal proposito, questa Suprema Corte ha precisato che "le società per azioni costituite per svolgere, secondo criteri di economicità, le funzioni in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, trasferite alle stesse da un ente pubblico territoriale (cosiddette società d'ambito), sono soggette alla normativa in materia di responsabilità da reato degli enti." (Sez. 2, n. 234 del 26/10/2010, dep. 10/01/2011, Pmt in proc. Enna, Rv. 248795 - 01; conformemente si veda anche Sez. 2, n. 28699 del 09/07/2010, P.M. in proc. Vielmi, Rv. 247669 - 01).
Con riguardo al caso di specie, come correttamente affermato dal Tribunale di Salerno, il fatto che la F. SPA abbia tra i suoi obiettivi statutari quello del c.d. pareggio di bilancio è certamente indicativo dello svolgimento di attività economica da parte della società. Proprio tale obiettivo impone, infatti, la necessità che quest'ultima informi la propria attività a criteri di economicità, al fine di coprire integralmente i costi di gestione, a nulla rilevando l'assenza di scopo di lucro (v. pp. 19-20 dell'ordinanza impugnata).
Pertanto, in ragione di quanto chiaramente espresso dalla disciplina normativa in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, ed in conformità a quanto affermato dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, non è possibile parificare gli enti pubblici territoriali agli enti pubblici, che, sebbene a totale partecipazione pubblica, operino secondo criteri di economicità, con la conseguenza che la F. SPA non può certamente essere assimilata al Comune di (OMISSIS).
1.3. Da quanto detto consegue che alla società in oggetto non potrà essere applicato lo stesso regime di cui è stato destinatario l'ente pubblico territoriale, non potendo essere estesa anche nei suoi confronti quella giurisprudenza in forza della quale "il delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. non è configurabile qualora le somme, costituenti il profitto del reato, vengano destinate all'ente pubblico di cui il soggetto agente faccia parte, in quanto uno degli elementi costitutivi del reato è il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e nella nozione di "altri" non può essere considerato lo stesso ente per il quale la persona fisica agisca ed operi. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una somma di denaro nei confronti di un Comune, quale profitto del reato di truffa contestata al Sindaco e al responsabile unico del procedimento ai danni del Ministero dell'Ambiente, ente erogatore di un finanziamento, indotto dagli indagati in errore circa l'adempimento delle condizioni di riscossione)" (Sez. 2, n. 20996 del 28/04/2021, Genova, Rv. 281424 - 01; in senso conforme si veda Sez. 2, n. 4416 del 14/01/2015, Comune di Mello, Rv. 262376 - 01).
La recente sentenza sopra citata, manifestando espressa adesione alla sentenza n. 4416 del 2015 cit., ha, tra l'altro, precisato, in motivazione, che "(...) l'ingiusto profitto, procurato a sé o ad "altri", come conseguenza della condotta decettiva, è uno degli elementi indefettibili del reato di truffa. Nella fattispecie, nessuno neppure adombra o sospetta che i soggetti agenti in nome e per conto dell'ente conseguirono un profitto personale (men che meno ingiusto), né tale profitto (che rimase certamente nella disponibilità del Comune di Noto) si diresse, per quanto sopra già detto in tema di immedesimazione organica, verso "altri", giacché il Comune non può essere considerato terzo o "altro", nei sensi indicati all'art. 640 c.p., comma 1, rispetto all'organo agente. Consegue che il fatto descritto in imputazione non è tipico".
Rispetto al caso di specie, come accennato, la posizione del Comune di (OMISSIS) deve essere tenuta distinta da quella della società F.SPA: è solo nel primo caso, infatti, che l'ente non può considerarsi terzo rispetto alle condotte materialmente commesse dai suoi organi, i cui effetti sono direttamente imputabili all'ente stesso in virtù del principio di immedesimazione organica, con la conseguenza che, non sussistendo il carattere dell'altruità di cui all'art. 640 c.p., non può configurarsi il delitto di truffa.
Aderendo alla giurisprudenza sopra citata, il Tribunale di Salerno ha conseguentemente affermato che "non è possibile aggredire in via cautelare le somme entrate a titolo di "ingiusto profitto" nelle casse dell'ente territoriale, in applicazione dei principi di legittimità che non consentono di configurare la truffa aggravata quanto le somme costituenti l'ingiusto profitto del reato vengano destinate all'ente pubblico." (v. p. 17 dell'ordinanza impugnata).
Per quanto riguarda, invece, la F. SPA, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Salerno, dalla condotta oggetto del presente procedimento è conseguito un ingiusto profitto confluito nelle casse della società quale soggetto terzo e distinto dall'ente territoriale che ne detiene la totalità delle azioni.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, non potendo essere esteso anche alla F. SPA il ragionamento logico-giuridico operato nei confronti del Comune di (OMISSIS) in applicazione dei principi di legittimità sopra esposti e sussistendo per la società il requisito dell'altruità richiesto dal delitto di truffa, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
2. Il secondo motivo di ricorso e', invece, manifestamente infondato.
2.1. Come noto, avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1.
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o pro batorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione)." (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 - 01).
2.2. Con riguardo al caso di specie, occorre sottolineare che l'odierno ricorrente, pur lamentando con il secondo motivo di doglianza un'asserita violazione dell'art. 321 c.p.p., dell'art. 640-bis c.p. e del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 4, in realtà, censura la motivazione del Tribunale di Salerno, in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri integranti la truffa di cui al capo A) dell'incolpazione.
Nel fare ciò, peraltro, la difesa non si confronta affatto con la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno, che, lungi dal risultare inesistente o apparente, ha valorizzato e spiegato - senza tra l'altro incorrere in alcuna illogicità o contraddittorietà gli artifizi sussistenti nel caso di specie, tra i quali non vi è soltanto l'errata localizzazione del sito oggetto di intervento, unico aspetto su cui invece si sofferma il ricorrente.
In particolare, nel provvedimento del Tribunale del riesame viene innanzitutto valorizzata la circostanza per cui, a fronte di un'errata individuazione dell'area rilevante o meglio della non coincidenza tra l'area di ingombro dell'impianto e l'area del piano particellare di esproprio - la società F. SPA ha fruito di una procedura più snella, la quale da una parte non necessitava della VIA (valutazione di impatto ambientale) e dall'altra non comportava il coinvolgimento di altri comuni limitrofi in realtà interessati. A ciò si aggiunga che tale anomalia ha comportato un'ulteriore conseguenza di notevole importanza, avendo impedito all'ente regionale di esercitare la discrezionalità riservata allo stesso. Il silenzio circa dati rilevanti, quale la localizzazione della particella su cui realizzare l'impianto di compostaggio, ha quindi certamente costituito, nella valutazione del Tribunale, un artifizio idoneo a trarre in inganno l'amministrazione, il che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa (v. pp. 10-11 del ricorso), è comprovato proprio dalla circostanza per cui la Regione Campania, nel chiedere integrazioni e chiarimenti al Comune non ha mosso alcuna osservazione circa l'esatta localizzazione dell'area (v. p. 22 dell'ordinanza).
A ciò si aggiunga che il Tribunale di Salerno ha poi correttamente valorizzato un'ulteriore anomalia posta in essere dal Comune di (OMISSIS), il quale, dopo aver designato la società F. SPA quale soggetto attuatore, in un secondo momento, senza alcuna giustificazione ha agito esso stesso come soggetto attuatore, in contrasto con gli obiettivi di economicità ed efficienza cui deve tendere l'azione amministrativa. La società era stata, infatti, individuata quale soggetto attuatore, in quanto già titolare di un'estesa area sulla quale svolgere l'intervento in questione; il passaggio del ruolo di attuatore in capo al Comune ha comportato la necessità, prima insussistente, che venissero espropriate le particelle su cui allocare l'area di compostaggio e dunque la conseguente necessità di un'anticipazione del finanziamento proprio per realizzare tale acquisizione (v. pp. 15-16 dell'ordinanza impugnata).
In definitiva, i richiamati elementi anomali dell'iter amministrativo, che hanno condotto la Regione Campania ad irrogare l'anticipo del finanziamento volto alla realizzazione di un impianto di compostaggio, sono stati compiutamente presi in considerazione dal Tribunale di Salerno e ritenuti idonei ad integrare gli artifizi e i raggiri necessari affinché si configuri il delitto di truffa.
A fronte di una motivazione tutt'altro che mancante o apparente, con la quale il ricorrente, tra l'altro, non si confronta adeguatamente, il secondo motivo di doglianza deve ritenersi manifestamente infondato.
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022