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L’utilizzabilità delle intercettazioni in diverso procedimento: la successione normativa e i contrasti giurisprudenziali sull’art. 270 c.p.p.

Intercettazioni

L’art. 270 c.p.p., che disciplina l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali esse sono state originariamente disposte, rappresenta un presidio fondamentale del sistema processuale penale, in quanto strumento di bilanciamento tra il potere investigativo dello Stato e la tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni garantita dall’art. 15 della Costituzione. Tale norma è stata oggetto di significative modifiche legislative e di una intensa elaborazione giurisprudenziale.


Indice:


1. La disciplina originaria (fino al 31 agosto 2020)

a) Il testo previgente

Nel testo originario dell’art. 270, comma 1, c.p.p. (applicabile ai procedimenti iscritti entro il 31 agosto 2020), si leggeva:

“I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

Si trattava dunque di una disposizione a carattere eccezionale e limitativo, ispirata alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, garantita dall’art. 15 della Costituzione.

Il regime normativo tracciava un netto divieto di circolazione delle intercettazioni fuori dal “procedimento madre”, tollerandola solo in presenza di due condizioni cumulative:

  • l’utilizzo in un procedimento diverso;

  • la riferibilità a delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza;

  • la indispensabilità delle captazioni ai fini dell’accertamento del reato.

La ratio della norma era quella di evitare che un’autorizzazione ad intercettare concessa per un determinato reato si trasformasse, di fatto, in una autorizzazione “in bianco” valida per ogni altro procedimento che potesse scaturire dalle conversazioni captate.


 

Regime originario (fino al 31 agosto 2020)

Condizione per l'utilizzo in altro procedimento

Requisito richiesto

Connessione ex art. 12 c.p.p.

Arresto obbligatorio in flagranza

Indispensabilità della captazione

Collegamento ex art. 371 comma 2, lett. b) e c) c.p.p.

No



b) L’interpretazione delle Sezioni Unite Cavallo

Con la sentenza n. 51 del 28 novembre 2019, dep. 2020, le Sezioni Unite penali (rel. Vessichelli, Pres. Cassano) hanno affrontato in maniera sistematica il problema del significato da attribuire all’espressione “procedimento diverso” contenuta nell’art. 270, comma 1, c.p.p.

Secondo la Cassazione, il legislatore non ha usato l’aggettivo "diverso" con riferimento al numero di R.G.N.R. o ad altre mere connessioni documentali, ma con riferimento alla struttura sostanziale del fatto-reato. Ciò ha condotto la Corte a identificare come “stesso procedimento” anche procedimenti formalmente separati, purché tra loro connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p.

In particolare, la connessione rilevante è quella sostanziale, che si verifica nei seguenti casi (art. 12 c.p.p.):

  • lettera a): concorso di persone nel reato o cooperazione fra loro;

  • lettera b): concorso formale o reati unificati nel vincolo della continuazione;

  • lettera c): reati commessi per eseguire o occultare altri reati.

In presenza di tali legami, le intercettazioni non perdono il loro legame col procedimento originario, e dunque possono essere utilizzate legittimamente senza incorrere nel divieto.

In assenza di connessione sostanziale, invece, si verte in un procedimento effettivamente diverso, e l’utilizzo delle intercettazioni diviene possibile solo a condizione che:

  • il reato per cui si procede preveda l’arresto obbligatorio in flagranza,

  • e che le captazioni siano indispensabili per l’accertamento del medesimo.


c) La logica costituzionale della limitazione

Il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato motivato in funzione della tutela dell’art. 15 Cost., che garantisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni. In particolare, la Corte ha sottolineato che “qualunque lettura dell’art. 270 c.p.p. che consenta un’estensione dell’utilizzo delle intercettazioni, svincolata dai limiti dell’autorizzazione originaria e della connessione ex art. 12 c.p.p., si risolverebbe in una violazione del principio di tassatività e del divieto di autorizzazioni in bianco.”

In altri termini, l’intercettazione, quale forma gravemente intrusiva nella sfera personale, è giustificabile solo in presenza di precisi presupposti di legge e solo per finalità investigative determinate. Ogni utilizzo ulteriore deve essere espressamente previsto dalla legge e contenuto entro limiti rigorosi.

In tal senso, l’art. 270 c.p.p. si configura come una norma di chiusura del sistema garantistico delle intercettazioni, ponendosi a tutela non solo della legalità processuale, ma dei diritti fondamentali dell’individuo.


2. La riforma del 2020 e l’ampliamento delle deroghe

Con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito nella L. 28 febbraio 2020, n. 7, il legislatore ha riformulato l’art. 270, comma 1, nel modo seguente:

“I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’art. 266, comma 1.”

La novità introdotta dalla riforma è duplice:

  • ampliamento del perimetro di utilizzabilità, includendo i reati di cui all’art. 266, comma 1, c.p.p. (es. 416-bis, traffico di stupefacenti, riciclaggio, corruzione, etc.);

  • introduzione del requisito della rilevanza, oltre all’indispensabilità.

Questo ampliamento ha avuto un impatto dirompente sull’operatività del divieto, consentendo in concreto un più ampio riuso delle intercettazioni in procedimenti “diversi”.


 

Regime intermedio (procedimenti iscritti tra 1 settembre 2020 e 8 ottobre 2023)


Condizione per l'utilizzo in altro procedimento

Requisito richiesto

Connessione ex art. 12 c.p.p.

Non più necessaria

Arresto obbligatorio in flagranza

Reato ex art. 266 c.p.p.

Rilevanza e indispensabilità della captazione

Tuttavia, l'applicazione concreta della nuova disciplina ha incontrato ostacoli interpretativi, specialmente nei casi in cui le intercettazioni siano state autorizzate prima del 31 agosto 2020 (data spartiacque della riforma), ma si vogliano utilizzare in procedimenti formalmente iscritti dopo tale data. In tali circostanze, il dubbio riguarda quale normativa applicare: quella “vecchia”, basata su connessione ex art. 12 c.p.p. e arresto obbligatorio, oppure quella “nuova”, che ammette una deroga più ampia?

Tale incertezza ha generato orientamenti giurisprudenziali contrastanti, sfociati nel rinvio alle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. V, n. 46832/2023), chiamate a stabilire un principio univoco.


3. Il ritorno al passato del 2023

Con d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito nella l. 9 ottobre 2023, n. 137, il legislatore ha nuovamente modificato l’art. 270, eliminando il riferimento ai reati di cui all’art. 266, comma 1, c.p.p.

La norma attualmente in vigore recita:

“I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [e dei reati di cui all’art. 266, comma 1.]”

Tale testo si applica ai procedimenti iscritti dopo il 9 ottobre 2023 e segna un ritorno a una formulazione più restrittiva, con l’intento (probabile) di contrastare un uso eccessivamente estensivo delle captazioni tra procedimenti.


4. Conclusioni: una disciplina in (continua) transizione

La successione delle leggi nel tempo sull’art. 270 c.p.p. è fonte di grande complessità applicativa e tensioni interpretative, oggi aggravate dalla stratificazione normativa e dai diversi approcci giurisprudenziali.

A seconda del momento dell’iscrizione del procedimento “ricevente”, si applica:

  • Vecchio testo (pre-31 agosto 2020): utilizzabilità solo se c’è connessione ex art. 12 c.p.p., o se il reato consente l’arresto obbligatorio e la captazione è indispensabile (Cass. SS.UU. Cavallo);

  • Testo riformato del 2020: utilizzabilità anche per i reati di cui all’art. 266, comma 1, purché la captazione sia rilevante e indispensabile;

  • Testo riformato del 2023: eliminata la deroga per i reati ex art. 266 c.p.p.; si torna alla restrizione ai soli reati con arresto obbligatorio e doppio requisito (rilevanza + indispensabilità).

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