Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 , commesso nell'interesse ed a vantaggio dello stesso. (Fattispecie relativa alla responsabilità di una società di capitali per l'illecito previsto dall' art. 25-septies, comma 3, del citato d.lg. , in relazione al reato di cui all' art. 590 c.p. , in cui la Corte ha precisato che all'estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità dell'impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento).

Cassazione penale sez. IV, 22/02/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 17/03/2022), n.9006
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna il 23 ottobre 2020 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Modena il 15 settembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati G.F. e Z.F. responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti di C.M., fatto contestato come commesso il (OMISSIS), con violazione della disciplina antinfortunistica, entrambi in veste di legali rappresentanti della s.r.l. Metroquadro, oltre che la società Metroquadro responsabile dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., in conseguenza condannando gli imputati alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con assegnazione alla stessa di provvisionale, e la società alla sanzione pecuniaria stimata di giustizia.
2. I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito.
Il (OMISSIS) si è verificato un infortunio sul lavoro ai danni di C.M., operaio dipendente della s.r.l. "Metroquadro", che è caduto a terra, riportando plurime fratture, da circa 3,60 metri di altezza mentre era in piedi a cavalcioni su di una scala a pioli collocata in maniera instabile, intento ad applicare pannelli isolanti sulla parte esterna di un edificio.
Gli imputati sono stati riconosciuti entrambi responsabili, in qualità di soci e di legali rappresentanti della s.r.l., per avere omesso di mettere a disposizione del lavoratore un'attrezzatura idonea a lavorare in quota, quale un ponteggio o un'impalcatura tubolare mobile su ruote (c.d. trabattello), così violando il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 111, comma 1, lett. a); i giudici di merito danno atto anche che sono emerse carenze nella formazione del dipendente.
La società Metroquadro, svolgente attività in campo edile, è stata ritenuta responsabile della violazione contestata per essere stato il reato commesso da soggetti con qualifica di rappresentanti ed amministratori ed a vantaggio e nell'interesse dell'ente.
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza, tramite Difensore, sia gli imputati G.F. e Z.F., con un medesimo ricorso, affidandosi a tre motivi con i quali denunziano violazione di legge (il primo motivo) e difetto di motivazione (tutti i motivi), sia la società "Metroquadro", che si affida a due motivi con i quali censura violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo motivo).
4. Ricorso degli imputati.
4.1. Con il primo motivo G.F. e Z.F. lamentano violazione degli artt. 546 e 598 c.p., per non avere la sentenza esposto, ad avviso dei ricorrenti, i motivi di diritto su cui la decisione è fondata e le ragioni per cui non sono state ritenute attendibili le circostanze addotte dalla Difesa in ordine alla insussistenza della violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 111.
Si rammenta che con il secondo motivo di appello si era dedotto che da alcuni elementi (dichiarazioni dell'infortunato e dei verbalizzanti e stato dei luoghi) risulta che l'operaio stesse lavorando non già ad un'altezza di 3,60 metri ma ad un'altezza sicuramente inferiore a 2 metri ma che tale ragionamento sarebbe stato confutato senza un'idonea motivazione, che addirittura sarebbe solo apparente oppure basata su un travisamento delle risultanze istruttorie.
4.2. Tramite il secondo motivo i ricorrenti denunciano mancanza o mera apparenza o manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza in riferimento alla risposta al tema, posto dalla Difesa nell'ultima parte del primo motivo di appello, circa la imprevedibilità della condotta dell'infortunato, che quel giorno, in realtà, avrebbe dovuto lavorare con i piedi per terra, dovendo agire su una superficie non più alta di 2,50 metri e non avrebbe dovuto usare la scala.
Il dubbio sulla esatta dinamica dei fatti avrebbe dovuto condurre i Giudici all'assoluzione.
4.3. Con l'ultimo motivo i ricorrenti censurano il ritenuto difetto di motivazione per avere escluso il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche (richieste con il secondo ed il terzo motivo di appello) sulla base di considerazioni (pp. 5-6 della sentenza impugnata) che si stimano illogiche, contraddittorie ed avulse dagli effettivi risultati probatori.
5. Ricorso della Metroquadro s.r.l..
5.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della omessa declaratoria di estinzione dell'illecito - sollecitata in appello - in ragione della documentata cancellazione della società, in data (OMISSIS), dal registro delle imprese, cancellazione che, come affermato da dottrina e giurisprudenza (si richiama al riguardo Sez. 2, n. 41082 del 10/09/2019, Starco s.r.l., Rv. 277107) sarebbe da assimilare, quanto ad effetti, alla morte della persona fisica.
L'errore sarebbe peraltro duplice, spostando la responsabilità debitoria per la sanzione applicata all'ente in capo alle persone fisiche, come se si trattasse di una qualsiasi esposizione debitoria.
5.2. Tramite l'ulteriore motivo si censura la violazione degli artt. 546 e 598 c.p., per non avere la sentenza esposto, ad avviso della società ricorrente, i motivi di diritto su cui la stessa è fondata e le ragioni per cui non sono state ritenute attendibili le circostanze addotte dalla Difesa in ordine alla insussistenza della violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 111.
Si rammenta che la Difesa aveva chiesto l'esclusione della responsabilità dell'ente in ragione della ritenuta insussistenza del reato presupposto, poiché il lavoratore non si sarebbe trovato ad operare all'altezza di 3,60 metri da terra ma ad altezza inferiore a 2 metri, come risulterebbe dalle dichiarazioni a dibattimento della persona offesa e dei verbalizzanti.
Si sottolinea la - ritenuta - mera apparenza della giustificazione della sentenza impugnata rispetto alla prospettazione difensiva svolta in appello, anche tenuto conto che non sussisterebbe l'elemento del risparmio di spesa da parte della società, che aveva già la disponibilità di un trabattello, che quindi non doveva essere acquistato sostenendo un esborso di denaro.
I ricorrenti chiedono, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.