top of page

La legittimità del commissariamento giudiziale e i limiti del ricorso per cassazione (Cass. Pen. n. 9921/2025)

Con la sentenza n. 9921/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna contro l’ordinanza che annullava la misura cautelare del commissariamento giudiziale disposta nei confronti della società Dister Energia s.p.a.

Il principio di diritto affermato dalla Corte riguarda i limiti del sindacato di legittimità per violazione di legge e la necessità di comprovare concretamente la persistenza del pericolo di recidiva, anche alla luce di nuovi modelli organizzativi adottati dall’ente.


La vicenda processuale

Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 24 ottobre 2024, aveva annullato il provvedimento del G.I.P. che applicava il commissariamento giudiziale alla società Dister Energia s.p.a. per presunte violazioni amministrative ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, derivanti da reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e associazione per delinquere finalizzata a ottenere indebiti contributi pubblici. Il provvedimento era stato emesso in relazione alla percezione illecita di oltre sei milioni di euro tramite l’utilizzo di false attestazioni riguardanti l’ammissibilità del materiale legnoso utilizzato per la produzione di energia da biomassa.

Il Procuratore della Repubblica aveva impugnato l’ordinanza sostenendo che il Tribunale avesse ignorato il contributo conoscitivo del commissario giudiziale e avesse erroneamente considerato la cessazione della convenzione con il G.S.E. come prova sufficiente dell’assenza di pericolo di recidiva.


Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha ribadito i seguenti principi fondamentali:

  1. Limiti del ricorso per cassazione

La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p. è ammissibile esclusivamente per violazione di legge, che comprende sia gli errores in iudicando sia quelli in procedendo, ma non ammette censure in merito alla valutazione del merito delle prove o alla manifesta illogicità della motivazione.


  1. Assenza del periculum libertatis

La Cassazione ha confermato che, nel caso in esame, il Tribunale di Ravenna ha correttamente valutato l’assenza del pericolo di recidiva alla luce di diversi elementi, tra cui l’adozione di nuovi modelli organizzativi da parte della società, la cessazione della convenzione con il G.S.E. e la sostituzione dei vertici aziendali.


  1. Rilievo del modello organizzativo adottato dall’ente

La Corte ha affermato che l’adeguamento del modello organizzativo e la sostituzione degli amministratori rappresentano elementi rilevanti per escludere la persistenza del periculum libertatis, come stabilito anche da precedenti pronunce giurisprudenziali.

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

IMG_3365_edited_edited.png
bottom of page