Reati Fallimentari
L'impresa può attraversare una fase di crisi finanziaria in cui le entrate non sono più sufficienti a coprire le spese operative e i debiti contratti.
In questi casi, l'imprenditore si ritrova senza liquidità e incapace di rispettare gli impegni finanziari assunti nei confronti dei creditori. Le cause possono essere diverse: un calo delle vendite, la contrazione del mercato, costi gestionali eccessivi o la difficoltà di ottenere nuovi finanziamenti. Quando questa situazione diviene irreversibile, l'azienda è esposta al rischio di fallimento, con gravi ripercussioni sia per l'attività che per i creditori.
Tuttavia, mentre la maggior parte degli imprenditori, proprio in questi momenti di difficoltà, cerca con ogni mezzo di salvare la propria azienda, altri scelgono di frodare i creditori, ad esempio facendo sparire beni aziendali o falsificando le scritture contabili. Questo fenomeno è noto come bancarotta fraudolenta.
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Cos'è esattamente il reato di bancarotta fraudolenta? Quali sono le caratteristiche di questo reato e le sanzioni previste dalla legge?
In questo articolo ti forniremo tutte le informazioni necessarie.
INDICE
1. Introduzione
3. Bancarotta fraudolenta patrimoniale
4. Bancarotta fraudolenta documentale
L'etimologia del termine "bancarotta" deriva dall'espressione medievale "panca rotta" (dal latino bancus ruptus), che indicava la pratica, sviluppatasi a Venezia nel Medioevo, di rompere fisicamente il banco del mercante insolvente per porre fine alla sua attività, segnalandone pubblicamente l'inaffidabilità.
Ancora oggi, nel linguaggio comune, utilizziamo il termine "bancarotta" in modo simile ai mercanti veneziani, per descrivere una persona che, a causa di decisioni finanziarie irresponsabili o comportamenti negligenti, è finita in rovina. Nonostante l'origine storica e simbolica del termine, è importante sottolineare che il suo significato giuridico moderno ha acquisito connotazioni più precise, distinguendosi dal semplice concetto di fallimento.
"Per principio, bancarottiere in Italia è il commerciante fallito con dolo oppure con colpa". Leone Bolaffio
Bancarotta e fallimento vengono spesso usati come sinonimi, ma in realtà c'è una grande differenza tra i due termini.
Il fallimento è una procedura concorsuale che viene attivata quando un’impresa non è più in grado di pagare i propri debiti. Durante questa procedura, i beni aziendali vengono liquidati e distribuiti tra i creditori secondo il principio della par condicio creditorum, che garantisce equità nella suddivisione. Lo scopo del fallimento è tutelare i creditori, mantenendo ordine e trasparenza nel sistema economico.
Il primo testo normativo nel quale compare l’utilizzo del sostantivo bancarotta "banqueroute" è un’ordinanza di Carlo VIII del 1490.
La bancarotta, invece, è un reato che si verifica quando l'imprenditore, in una fase di crisi irreversibile, compromette il patrimonio della sua impresa in modo lesivo per i creditori. Può consistere in una condotta fraudolenta o negligente che aggrava il dissesto finanziario dell'azienda.
"La bancarotta è la degenerazione penalistica di una vicenda civilistica di inadempimento generale di un debitore verso una collettività di creditori”. Alessandri
La bancarotta si articola in due principali categorie, disciplinate dagli articoli 216 e 217 della Legge Fallimentare: bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice.
La bancarotta fraudolenta consiste in una condotta volontaria posta in essere dall'amministratore, in fase di crisi dell'impresa, che danneggia il patrimonio aziendale e compromette la posizione dei creditori. Si configura, ad esempio, quando l’imprenditore sottrae beni aziendali, falsifica i libri o le altre scritture contabili o compie altre azioni fraudolente con l’intenzione di ingannare i creditori.
Al contrario, la bancarotta semplice è caratterizzata da negligenza o imprudenza nella gestione dell’impresa. Non c’è l’intenzionalità di danneggiare, ma il comportamento dell'imprenditore, come l'effettuare spese eccessive o continuare a operare in uno stato di insolvenza, peggiora la situazione finanziaria.
Pensiamo, ad esempio, all'imprenditore che effettui spese personali eccessive, compia operazioni speculative per ritardare la dichiarazione di fallimento o continui l'attività dell'impresa causando un aggravamento dello stato di insolvenza.
"La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore". (Cass. pen. , n. 43626/22)
Il tema del bene giuridico protetto nei reati di bancarotta è oggetto di dibattito giuridico.
Secondo un primo orientamento, il bene giuridico tutelato sarebbe rappresentato dall'economia pubblica. In questo senso, i reati di bancarotta mirano a proteggere l'intero sistema economico, inclusi i rapporti tra imprese e il sistema bancario, che possono essere gravemente compromessi da condotte fraudolente.
"Il delitto di bancarotta fraudolenta è il reato fallimentare tipico, dato che per reati concorsuali in genere deve intendersi la categoria degli illeciti penali compiuti dal fallito o da altre persone nel periodo antecedente o durante la procedura concorsuale. Tale reati sono accumunati dal fatto che per essi l'esistenza di una procedura concorsuale costituisce o presupposto o condizione obiettiva di procedibilità. I reati di bancarotta sono plurioffensivi, dato che, oltre al regolare svolgimento della pubblica economia, sono posti a tutela di altri particolari interessi. La sentenza dichiarativa del fallimento è elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta, cosicché il reato si perfeziona all'atto della pronuncia della predetta sentenza, sebbene la condotta omissiva o commissiva si sia esaurita anteriormente" (Tribunale , Taranto , sez. II , 28/01/2020 , n. 2677).
Un secondo orientamento considera i reati di bancarotta come reati contro l’amministrazione della giustizia. Questo perché la soddisfazione dei diritti dei creditori avviene attraverso procedure giudiziarie e segue il principio della par condicio creditorum. Qualsiasi violazione di tali procedure, dunque, non solo lede i diritti patrimoniali dei singoli creditori, ma rappresenta anche un'offesa immediata a un bene giuridico pubblico e processuale, come l'ordinato svolgimento delle procedure fallimentari.
La bancarotta fraudolenta rappresenta la forma più grave di bancarotta, caratterizzata da comportamenti dolosi, quindi coscienti e volontari, posti in essere dall'imprenditore ai danni del patrimonio dell'impresa, con evidenti conseguenze dannose per i creditori.
Secondo l’art. 216 della Legge Fallimentare, la bancarotta fraudolenta può manifestarsi attraverso condotte patrimoniali, documentali o preferenziali, finalizzate a sottrarre risorse alla massa fallimentare e quindi alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Cos’è la massa fallimentare? La massa fallimentare si riferisce a tutti i beni che appartengono all'impresa al momento dell'apertura del fallimento e che verranno distribuiti tra i creditori. Può essere composta da somme di denaro, beni mobili e immobili.
L’articolo 216 della Legge Fallimentare individua tre fattispecie criminose:
Bancarotta fraudolenta patrimoniale: si configura quando l'amministratore distrae, dissimula, distrugge o dissipa beni che rientrano nel patrimonio dell'impresa, ledendo l'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia offerta dall'integrità patrimoniale dell'imprenditore.
Bancarotta fraudolenta documentale: si configura quando l'amministratore falsifica o distrugge i libri o le altre scritture contabili, al fine di impedire alla curatela fallimentare ed ai debitori in generale di ricostruire il patrimonio dell'impresa.
Bancarotta preferenziale: si configura quando l'amministratore privilegia alcuni creditori a discapito di altri, violando il principio di par condicio creditorum.
Le suddette fattispecie criminose possono configurarsi come fatti di bancarotta pre-fallimentare o post-fallimentare, a seconda del momento in cui vengono compiute, ossia prima o durante la procedura concorsuale.
La bancarotta pre-fallimentare si distingue per il fatto che il reato si consuma al momento della sentenza dichiarativa di fallimento, che rappresenta la condizione necessaria per la sua esistenza.
Al contrario, nella bancarotta post-fallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento, già intervenuta, funge da presupposto del reato e la consumazione coincide temporalmente con le condotte vietate poste in essere.
Le sanzioni penali variano a seconda della tipologia di condotta:
Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: da 3 a 10 anni di reclusione.
Bancarotta preferenziale: da 1 a 5 anni di reclusione.
Analizziamo nello specifico le singole ipotesi di bancarotta fraudolenta descritte dall'art. 216 L.F.
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale mira a tutelare l'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, mediante la punizione di quelle condotte che, violando di fatto il vincolo legale posto dall'art. 2740 c.c. alla libera disposizione dei beni dell'imprenditore, provocano la riduzione della reale consistenza del patrimonio sociale e, per l'effetto, cagionano un danno ai creditori.
L'elemento oggettivo del reato è costituito, pertanto, dalla sottrazione di beni dal patrimonio della società, da cui derivi un depauperamento che si risolva in un pregiudizio per la massa dei creditori.
Si tratta di un reato di mera condotta e di pericolo e ciò in quanto è sufficiente la messa in pericolo del patrimonio attraverso condotte potenzialmente depauperatorie, a prescindere dal verificarsi dell’evento dannoso.
Per questa ragione, viene definito un reato di pericolo concreto, la cui offensività è contraddistinta dall'effettiva possibilità che, laddove per qualsiasi ragione si dia luogo ad una procedura concorsuale, l'esito della stessa venga condizionato da atti fraudolenti che abbiano comunque ridotto il patrimonio disponibile.
Nel reato di bancarotta fraudolenta, il momento consumativo coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento e non è richiesta la sussistenza di un nesso causale tra la dichiarazione di fallimento e le condotte poste in essere dall'imprenditore.
Per la sussistenza del dolo è necessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice.
Pertanto, l’elemento soggettivo non si esaurisce affatto nella rappresentazione e nella volizione del fatto distrattivo o dissipativo ma investe anche la pericolosità di tali fatti rispetto alla preservazione della garanzia patrimoniale dei creditori; in ciò, per l'appunto, consistendo la fraudolenza, connotato interno alla condotta, che involge la consapevolezza, da parte del soggetto agente, del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare danno ai creditori, pur non essendo richiesto dalla norma alcun fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.
In altri termini, ciò che viene richiesto è che l'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto ma concreto, per la garanzia patrimoniale dei creditori (Cass. pen. n.31702/23).
L’art. 216 comma 1, n.1 prevede diverse condotte alternative o fungibili, ed, in particolare, quelle di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione. Analizziamole nel dettaglio.
"Distrarre" significa sottrarre beni, denaro o risorse dall'uso a cui erano destinati, solitamente per scopi personali o non autorizzati.
Nel reato di bancarotta fraudolenta, "distrarre" beni aziendali significa sottrarli alla massa fallimentare per nasconderli o utilizzarli in modo non conforme agli interessi dei creditori.
Per distrazione, giuridicamente apprezzabile ai fini dell'integrazione della corrispondente forma di bancarotta fraudolenta, si intende qualsivoglia distacco del bene o di utilità economiche dal patrimonio dell'imprenditore o della società, con conseguente depauperamento dell'asse concorsuale.
Il distacco penalmente rilevante va inteso in senso non solo fisico, ma anche giuridico, come la perdita di titolarità sul bene, conseguente a qualsiasi atto negoziale di disposizione che comporti diminuzione patrimoniale od anche l'assunzione di obbligazioni volte a determinare, comunque, pur con effetti differiti, quella diminuzione, con la messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'imprenditore singolo, costituente garanzia generica del creditori, ai sensi della generale previsione dell'art. 2740 c.c., o del patrimonio della società.
L'indeterminatezza del dato normativo si spiega, agevolmente, in ragione della sua ratio, che mira essenzialmente all'obiettivo privilegiato di impedire, comunque, il depauperamento della consistenza patrimoniale e la conseguente contrazione della garanzia del ceto creditorio, in qualunque forma esse si realizzino.
Pertanto perché si configuri la distrazione occorre, come è ovvio, che l'agente abbia disponibilità del bene, in senso giuridico od anche di mero fatto.
Ad esempio, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale.
La bancarotta fraudolenta per distrazione si configura ogniqualvolta la condotta dell'imputato sia diretta ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori. Un tale effetto si può produrre sia quando il bene è venduto, sia quando viene temporaneamente ceduto e io spostamento è suscettibile di recare pregiudizio ai creditori.
"Occultare" significa nascondere o rendere non rintracciabili beni e risorse aziendali che dovrebbero essere messi a disposizione dei creditori e delle autorità competenti durante la procedura fallimentare.
L'occultamento è una delle condotte fraudolente previste dall'art. 216 L.F. e ciò in quanto impedisce la corretta valutazione e gestione del patrimonio dell'impresa fallita, arrecando danno ai creditori.
"Dissimulare" significa nascondere intenzionalmente la vera natura, il valore o la presenza di beni, passività o operazioni economiche, attraverso comportamenti o artifici ingannevoli, al fine di ingannare i creditori o la curatela fallimentare.
"Distruggere" significa eliminare fisicamente beni (macchinari, attrezzature, scorte o altri beni aziendali) per ridurre il patrimonio disponibile per i creditori.
Il termine "dissipato", invece, si riferisce alla gestione sconsiderata del patrimonio aziendale, che porta alla perdita o alla riduzione significativa di valore dei beni dell'impresa.
Di seguito proponiamo, a titolo esemplificativo, una contestazione per bancarotta fraudolenta patrimoniale:
"Tizio e Caio IMPUTATI dei delitti p. e p. dall'art. 81,110 c.p., 216 co.1 nr. 1, 219 e 223 L.F. (R.D. n. 267142 e succ. mod.) poiché in concorso tra loro, Tizio, nella qualità di amministratore di diritto della Alfa srl, esercente attività di commercio all'ingrosso e al minuto di materiale per l'edilizia, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola del _______, Caio, nella qualità di concorrente nel reato,
distraevano;
a) in favore delle società Beta sr., ",con sede legale in _____:
- autoveicolo _____, (atto di cessione del _______);
- autoveicolo _____, (atto di cessione del _______);
- motocliclo _____,, (atto di cessione del______);
- semirimorchio (…), (atto di cessione del _______);
- trattore stradale (…), (atto di cessione del _______);
b) in favore della società (…), con sede legale in (…), (il cui amministratore di fatto nonché proprietario dell'intero capitale è
Caio):
- immobile sito in ________
- immobile sito in ______ (con atto notarile del ______)" .
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, volto ad assicurare una corretta e completa informazione sul patrimonio dell'attività e sul volume degli affari della stessa in modo da renderne possibile l'accertamento, punisce l'imprenditore, se dichiarato fallito, che abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad,altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili, ovvero che li abbia tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La fattispecie configura una "norma mista-alternativa", nel senso che sanziona due condotte alternative strutturalmente diverse e autonome, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo:
la sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (c.d. bancarotta fraudolenta documentale "specifica"), che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita (c.d. bancarotta fraudolenta documentale "generica"), che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico.
Da ciò deriva che la condotta di sottrazione fisica delle scritture contabili alla disponibilità del curatore fallimentare - descritta nel primo periodo della norma, anche sotto forma della loro omessa tenuta, è fattispecie di reato a dolo specifico consistente nel fine di recare pregiudizio ai creditori, in ciò differenziandosi dalla tenuta fraudolenta dei documenti contabili - descritta nel secondo periodo della norma, punibile a titolo di dolo generico e che presuppone un accertamento effettuato sulla contabilità fisicamente consegnata all'organo fallimentare o rinvenuta presso l'impresa fallita.
Con specifico riferimento alla seconda delle menzionate ipotesi (bancarotta fraudolenta documentale generica), essa integra un reato di evento, di talché, ai fini della sua configurabilità, occorre accertare non soltanto la condotta materiale rappresentata dall'irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, ma l'ulteriore requisito oggettivo rappresentato dall'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, che dell'irregolare tenuta rappresenta l'evento.
Ciò si traduce, sotto il profilo soggettivo, nella necessità che anche tale elemento sia coperto dalla necessaria partecipazione soggettiva dell'agente, con la conseguenza che il dolo generico che sorregge la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica deve comprendere tanto la consapevolezza della irregolare tenuta della documentazione contabile, quanto la consapevole rappresentazione della successiva impossibilità di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari del fallito, seppur in termini di eventualità.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e "giuridicamente utile", sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (ex plurimis Cass., Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015).
Di seguito proponiamo, a titolo esemplificativo, una contestazione per bancarotta fraudolenta documentale:
"Tizio IMPUTATO del delitto p. e p. dall'art. 216 Co. 1 nr. 2, 219 e 223 L.F. (R.D. n. 267142 e succ. mod.) perché nella qualità di di amministratore di diritto della Alfa srl, sottraeva o comunque occultava, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri e le scritture contabili della società fallita.
In Nola, il 10.01.2018 (data di dichiarazione del fallimento)
Con l'aggravante di aver compiuto più fatti di bancarotta".
Il reato di bancarotta preferenziale punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, l’imprenditore che ponga in essere atti che determinino la violazione della cd. par condicio creditorum che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, per la soddisfazione dei creditori.
In altri termini, la norma incriminatrice punisce l’imprenditore che favorisca alcuni dei creditori, effettuando pagamenti nei suoi confronti, in danno di tutti gli altri.
Il latinismo “par condicio creditorum” indica una regola fondamentale del diritto fallimentare, secondo la quale, nelle procedure concorsuali, tutti i creditori devono essere trattati in modo equo e senza preferenze.
In sintesi, il principio stabilisce che i creditori devono essere soddisfatti in base alla loro posizione e ai diritti di prelazione stabiliti dalla legge, ma non possono essere favoriti o svantaggiati rispetto ad altri creditori.
Pensiamo al caso di un amministratore che, a conoscenza dell'imminente fallimento dell'azienda, decida di pagare integralmente un debito verso un fornitore con cui ha rapporti personali, diminuendo la massa attiva fallimentare.