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Reati Fallimentari

Bancarotta fraudolenta

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Avv. Salvatore del Giudice - Avvocato penalista Napoli
Bancarotta fraudolenta

L'impresa può attraversare una fase di crisi finanziaria in cui le entrate non sono più sufficienti a coprire le spese operative e i debiti contratti.

In questi casi, l'imprenditore si ritrova senza liquidità e incapace di rispettare gli impegni finanziari assunti nei confronti dei creditori.

Le cause possono essere molteplici: un calo delle vendite, la contrazione del mercato, costi gestionali eccessivi o difficoltà nel reperire nuovi finanziamenti.

Quando la situazione diventa irreversibile, l'azienda rischia il fallimento, generando conseguenze devastanti per l'attività e per i creditori.

In questi casi, la maggior parte degli imprenditori tenta di salvare l'azienda con mezzi leciti e strategie di ristrutturazione, collaborando con i creditori per evitare il tracollo. Tuttavia, non sempre prevalgono comportamenti corretti: ci sono casi in cui, di fronte all'insolvenza, alcuni imprenditori decidono di sottrarre risorse al patrimonio aziendale, falsificare documenti o occultare beni, agendo in modo fraudolento. Questi comportamenti configurano il reato di bancarotta fraudolenta, una delle fattispecie più gravi previste dalla normativa fallimentare italiana.

D: Cos'è la bancarotta in poche parole? La bancarotta è un reato che si verifica quando un imprenditore, in una situazione di fallimento, compie atti fraudolenti o negligenti in danno dei creditori, come la sottrazione di beni o la falsificazione della contabilità.

 

Per visionare il nostro archivio di sentenze in tema di bancarotta e reati fallimentari della Suprema Corte di Cassazione pubblicate dal nostro Studio vai qui.

Per le sentenze dei giudici di merito in tema di bancarotta vai qui

 

Indice:

1. Che cos'è il reato di bancarotta fraudolenta?

2. La natura del reato

3. Tipologie di bancarotta fraudolenta

4. Le sanzioni

5. Bancarotta fraudolenta patrimoniale

6. Bancarotta fraudolenta documentale

7. Bancarotta preferenziale

 

Curiosità

Il primo testo normativo nel quale compare l’utilizzo del sostantivo "bancarotta" (in francese "banqueroute") è un’ordinanza di Carlo VIII del 1490.

 

1. Che cos'è il reato di bancarotta fraudolenta?

Il reato di bancarotta fraudolenta è la fattispecie più grave prevista dalla normativa fallimentare. Disciplinata dall’art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), la bancarotta fraudolenta si configura quando un imprenditore dichiarato fallito compie atti volti a sottrarre risorse al soddisfacimento dei creditori o a ostacolare le procedure di liquidazione.

Secondo l’art. 216 della Legge Fallimentare, il reato può manifestarsi attraverso condotte patrimoniali, documentali o preferenziali, finalizzate a sottrarre risorse alla massa fallimentare e quindi alla garanzia patrimoniale dei creditori.

Nella logica della normativa fallimentare, il reato di bancarotta fraudolenta tutela non solo gli interessi dei creditori, ma anche la fiducia generale nel sistema economico e nelle relazioni commerciali.

 

Cos’è la massa fallimentare?

La massa fallimentare si riferisce a tutti i beni che appartengono all'impresa al momento dell'apertura del fallimento e che verranno distribuiti tra i creditori. Può essere composta da somme di denaro, beni mobili e immobili.

 

2. La natura del reato

La bancarotta fraudolenta è classificata come un reato proprio, ossia può essere commesso esclusivamente da soggetti che rivestono una determinata posizione in relazione all’impresa fallita. In particolare, il reato può essere attribuito allimprenditore fallito, ma anche a coloro che, a vario titolo, esercitano funzioni di gestione, amministrazione, controllo o liquidazione dell’impresa (Amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori).

In altri termini, il reato di bancarotta fraudolenta punisce tutti quei soggetti che hanno un ruolo diretto nell’ambito della gestione dell’impresa fallita.

D: Quanto dura un processo di bancarotta? I processi di bancarotta, per loro natura complessi, si caratterizzano per una durata spesso rilevante, che varia in base alla complessità del caso e alla quantità di atti da analizzare. Generalmente, un processo può richiedere dai due ai cinque anni, ma non mancano casi in cui i tempi si dilatano ulteriormente, soprattutto quando il processo riguarda contesti economico-patrimoniali complessi o coinvolge un numero elevato di imputati.

Tale responsabilità non è limitata agli amministratori formali, ma si estende anche agli amministratori di fatto, ossia coloro che, pur non rivestendo ufficialmente tale qualifica, esercitano in concreto poteri gestionali sull’impresa.

L’amministratore di fatto viene identificato attraverso una valutazione basata sull’effettivo esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della gestione societaria, indipendentemente dalla formale investitura o dall’assenza di un atto di nomina. Questo principio evita che soggetti non ufficialmente designati possano sottrarsi alle proprie responsabilità, eludendo le norme a danno dei creditori.

Inoltre, la responsabilità per bancarotta fraudolenta può coinvolgere anche terzi estranei all’organizzazione societaria, che abbiano concorso nell’illecito. Ad esempio, un consulente esterno o un collaboratore che partecipa attivamente a operazioni di distrazione patrimoniale o falsificazione delle scritture contabili può essere chiamato a rispondere penalmente in concorso con i soggetti qualificati.

Questa estensione della responsabilità riflette la volontà del legislatore di reprimere non solo le condotte degli amministratori formali, ma anche quelle di chi, di fatto o in accordo con essi, contribuisce a pregiudicare il patrimonio aziendale e il diritto dei creditori alla par condicio.

Citazioni “Per principio, bancarottiere in Italia è il commerciante fallito con dolo oppure con colpa”. Leone Bolaffio

La bancarotta fraudolenta è un reato di pericolo concreto, il che significa che non è necessario dimostrare che il danno economico ai creditori si sia effettivamente verificato. È sufficiente che l’atto fraudolento compiuto dall’imprenditore fallito o da altri soggetti qualificati sia idoneo a mettere a rischio il patrimonio destinato ai creditori, compromettendo così la loro possibilità di essere soddisfatti.

Un esempio tipico è rappresentato dalla sottrazione o occultamento di beni aziendali, che rende più difficoltosa la liquidazione del patrimonio e, di conseguenza, il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Allo stesso modo, la falsificazione o distruzione delle scritture contabili ostacola la ricostruzione fedele della situazione economico-patrimoniale dell’impresa, impedendo ai creditori e agli organi della procedura fallimentare di individuare le risorse disponibili o di verificare eventuali anomalie gestionali.

In questa direzione, non è necessario dimostrare un danno patrimoniale effettivo; è sufficiente accertare che l’azione fraudolenta abbia alterato il principio della par condicio creditorum, cioè il diritto di tutti i creditori di essere trattati in modo equo e proporzionale.

Citazioni “La bancarotta è la degenerazione penalistica di una vicenda civilistica di inadempimento generale di un debitore verso una collettività di creditori”. A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Bologna 2010, 17 ss.

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3. Tipologie di bancarotta fraudolenta

Le tipologie di bancarotta fraudolenta previste dalla vigente normativa (articolo 216 della Legge Fallimentare) si suddividono in tre categorie, ognuna delle quali rappresenta una diversa modalità con cui l’imprenditore o gli altri soggetti qualificati possono pregiudicare i creditori e alterare il regolare svolgimento della procedura fallimentare.

La prima è la bancarotta fraudolenta patrimoniale, che si configura quando l’imprenditore, o chi opera in sua vece, sottrae, distrugge, disperde, distrae o occulta beni aziendali, pregiudicando così i diritti dei creditori.

Rientrano in questa categoria anche comportamenti come il sostenere spese personali o aziendali che risultano sproporzionate rispetto alla reale capacità economica dell’impresa, oppure compiere operazioni simulate o fraudolente con l’obiettivo di danneggiare i creditori.

Un esempio classico è la vendita di beni aziendali a un prezzo palesemente inferiore al loro valore reale a favore di soggetti compiacenti, una pratica che costituisce un’ipotesi tipica di distrazione patrimoniale.

D: Come difendersi dalla bancarotta? Leggi il nostro articolo "Come evitare il reato di bancarotta fraudolenta: strategie e consigli per gli amministratori", cliccando qui

La seconda tipologia è la bancarotta fraudolenta documentale, che si verifica quando si occultano, falsificano o distruggono le scritture contabili dell’azienda.

Questo tipo di condotta ha l’obiettivo di impedire la ricostruzione del patrimonio aziendale o del movimento degli affari, ostacolando così le verifiche necessarie per accertare lo stato di insolvenza e determinare eventuali responsabilità. Tali condotte compromettono gravemente la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni contabili, rendendo più difficile il lavoro degli organi fallimentari e pregiudicando ulteriormente i creditori.

La terza categoria è la bancarotta preferenziale, che si configura quando l’amministratore, in violazione del principio di par condicio creditorum, decide di privilegiare alcuni creditori a discapito di altri. Questa condotta, che può consistere nel pagamento di determinati debiti o nell’assegnazione di beni aziendali solo a certi soggetti, altera l’equità del trattamento tra i creditori, mettendo a rischio il loro diritto a una distribuzione proporzionale del patrimonio fallimentare. Questo tipo di bancarotta non solo compromette la regolarità della procedura, ma genera un’ulteriore disparità in un contesto già caratterizzato da difficoltà economiche.


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4. Le sanzioni

Le sanzioni penali per il reato di bancarotta fraudolenta sono disciplinate dall'art. 216 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) e variano in funzione della tipologia di condotta posta in essere dall'imprenditore.

Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta fraudolenta documentale, le sanzioni previste sono reclusione da 3 a 10 anni.

La bancarotta preferenziale, disciplinata sempre dall’art. 216, comma 3, prevede una pena più contenuta, cioè la reclusione da 1 a 5 anni.

Questa differenza è dovuta al fatto che, a differenza delle forme fraudolente patrimoniali e documentali, la bancarotta preferenziale non implica necessariamente una distrazione del patrimonio o un’attività di falsificazione, ma si configura quando l’imprenditore privilegia determinati creditori a discapito di altri, violando il principio della par condicio creditorum.

L’art. 216 L.F. prevede, inoltre, specifiche pene accessorie, ed in particolare:

  • interdizione dai pubblici uffici;

  • incapacità di esercitare un’impresa commerciale;

  • incapacità di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Queste pene accessorie si applicano automaticamente in caso di condanna.

Analizziamo, nello specifico, le singole ipotesi di bancarotta fraudolenta descritte dall'art. 216 L.F.



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5. Bancarotta fraudolenta patrimoniale

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale mira a tutelare l'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, mediante la punizione di quelle condotte che, violando di fatto il vincolo legale posto dall'art. 2740 c.c. alla libera disposizione dei beni dell'imprenditore, provocano la riduzione della reale consistenza del patrimonio sociale e, per l'effetto, cagionano un danno ai creditori. 

L'elemento oggettivo del reato è costituito, pertanto, dalla sottrazione di beni dal patrimonio della società, da cui derivi un depauperamento che si risolva in un pregiudizio per la massa dei creditori.

Si tratta di un reato di mera condotta e di pericolo e ciò in quanto è sufficiente la messa in pericolo del patrimonio attraverso condotte potenzialmente depauperatorie, a prescindere dal verificarsi dell’evento dannoso.

Per questa ragione, viene definito un reato di pericolo concreto, la cui offensività è contraddistinta dall'effettiva possibilità che, laddove per qualsiasi ragione si dia luogo ad una procedura concorsuale, l'esito della stessa venga condizionato da atti fraudolenti che abbiano comunque ridotto il patrimonio disponibile.

Nel reato di bancarotta fraudolenta, il momento consumativo coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento e non è richiesta la sussistenza di un nesso causale tra la dichiarazione di fallimento e le condotte poste in essere dall'imprenditore.

Per la sussistenza del dolo è necessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice.

Pertanto, l’elemento soggettivo non si esaurisce affatto nella rappresentazione e nella volizione del fatto distrattivo o dissipativo ma investe anche la pericolosità di tali fatti rispetto alla preservazione della garanzia patrimoniale dei creditori; in ciò, per l'appunto, consistendo la fraudolenza, connotato interno alla condotta, che involge la consapevolezza, da parte del soggetto agente, del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare danno ai creditori, pur non essendo richiesto dalla norma alcun fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. 

In altri termini, ciò che viene richiesto è che l'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto ma concreto, per la garanzia patrimoniale dei creditori (Cass. pen. n.31702/23).

L’art. 216 comma 1, n.1 prevede diverse condotte alternative o fungibili, ed, in particolare, quelle di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione. Analizziamole nel dettaglio.


5.1 La nozione di distrazione

"Distrarre" significa sottrarre beni, denaro o risorse dall'uso a cui erano destinati, solitamente per scopi personali o non autorizzati.

Nel reato di bancarotta fraudolenta, "distrarre" beni aziendali significa sottrarli alla massa fallimentare per nasconderli o utilizzarli in modo non conforme agli interessi dei creditori.

Per distrazione, giuridicamente apprezzabile ai fini dell'integrazione della corrispondente forma di bancarotta fraudolenta, si intende qualsivoglia distacco del bene o di utilità economiche dal patrimonio dell'imprenditore o della società, con conseguente depauperamento dell'asse concorsuale.

Il distacco penalmente rilevante va inteso in senso non solo fisico, ma anche giuridico, come la perdita di titolarità sul bene, conseguente a qualsiasi atto negoziale di disposizione che comporti diminuzione patrimoniale od anche l'assunzione di obbligazioni volte a determinare, comunque, pur con effetti differiti, quella diminuzione, con la messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'imprenditore singolo, costituente garanzia generica del creditori, ai sensi della generale previsione dell'art. 2740 c.c., o del patrimonio della società.

L'indeterminatezza del dato normativo si spiega, agevolmente, in ragione della sua ratio, che mira essenzialmente all'obiettivo privilegiato di impedire, comunque, il depauperamento della consistenza patrimoniale e la conseguente contrazione della garanzia del ceto creditorio, in qualunque forma esse si realizzino.

Pertanto perché si configuri la distrazione occorre, come è ovvio, che l'agente abbia disponibilità del bene, in senso giuridico od anche di mero fatto.

Lo sviamento della clientela configura il reato di bancarotta fraudolenta? Leggi il nostro approfondimento cliccando qui

Ad esempio, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale.

La bancarotta fraudolenta per distrazione si configura ogniqualvolta la condotta dell'imputato sia diretta ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori. Un tale effetto si può produrre sia quando il bene è venduto, sia quando viene temporaneamente ceduto e io spostamento è suscettibile di recare pregiudizio ai creditori.


5.2 La nozione di occultamento

"Occultare" significa nascondere o rendere non rintracciabili beni e risorse aziendali che dovrebbero essere messi a disposizione dei creditori e delle autorità competenti durante la procedura fallimentare.

L'occultamento è una delle condotte fraudolente previste dall'art. 216 L.F. e ciò in quanto impedisce la corretta valutazione e gestione del patrimonio dell'impresa fallita, arrecando danno ai creditori.


5.3 La nozione di dissimulazione

"Dissimulare" significa nascondere intenzionalmente la vera natura, il valore o la presenza di beni, passività o operazioni economiche, attraverso comportamenti o artifici ingannevoli, al fine di ingannare i creditori o la curatela fallimentare.


5.4 La nozione di distruzione e dissipazione

"Distruggere" significa eliminare fisicamente beni (macchinari, attrezzature, scorte o altri beni aziendali) per ridurre il patrimonio disponibile per i creditori.

Il termine "dissipato", invece, si riferisce alla gestione sconsiderata del patrimonio aziendale, che porta alla perdita o alla riduzione significativa di valore dei beni dell'impresa.


Esempio di bancarotta fraudolenta patrimoniale

Di seguito proponiamo, a titolo esemplificativo, una contestazione per bancarotta fraudolenta patrimoniale:

Imputazione

Tizio e Caio, IMPUTATI dei delitti p. e p. dall'art. 81, 110 c.p., 216 co.1 nr. 1, 219 e 223 L.F. (R.D. n. 267/142 e succ. mod.), poiché in concorso tra loro:

  • Tizio, nella qualità di amministratore di diritto della Alfa srl, esercente attività di commercio all'ingrosso e al minuto di materiale per l'edilizia, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola del ______.

  • Caio, nella qualità di concorrente nel reato.

Distrazioni in favore delle società:


a) Beta srl, con sede legale in _____:

Autoveicolo _____ (atto di cessione del ______);

Autoveicolo _____ (atto di cessione del ______);

Motociclo _____ (atto di cessione del ______);

Semirimorchio _____ (atto di cessione del ______);

Trattore stradale _____ (atto di cessione del ______).


b) Società _____, con sede legale in _____ (il cui amministratore di fatto nonché proprietario dell'intero capitale è Caio):

Immobile sito in _____;

Immobile sito in _____ (con atto notarile del ______).


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6. Bancarotta fraudolenta documentale 

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, volto ad assicurare una corretta e completa informazione sul patrimonio dell'attività e sul volume degli affari della stessa in modo da renderne possibile l'accertamento, punisce l'imprenditore, se dichiarato fallito, che abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad,altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili, ovvero che li abbia tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La fattispecie configura una "norma mista-alternativa", nel senso che sanziona due condotte alternative strutturalmente diverse e autonome, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo: 

  1. la sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (c.d. bancarotta fraudolenta documentale "specifica"), che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;

  2.  la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita (c.d. bancarotta fraudolenta documentale "generica"), che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico.

Da ciò deriva che la condotta di sottrazione fisica delle scritture contabili alla disponibilità del curatore fallimentare - descritta nel primo periodo della norma, anche sotto forma della loro omessa tenuta, è fattispecie di reato a dolo specifico consistente nel fine di recare pregiudizio ai creditori, in ciò differenziandosi dalla tenuta fraudolenta dei documenti contabili - descritta nel secondo periodo della norma, punibile a titolo di dolo generico e che presuppone un accertamento effettuato sulla contabilità fisicamente consegnata all'organo fallimentare o rinvenuta presso l'impresa fallita. 

Con specifico riferimento alla seconda delle menzionate ipotesi (bancarotta fraudolenta documentale generica), essa integra un reato di evento, di talché, ai fini della sua configurabilità, occorre accertare non soltanto la condotta materiale rappresentata dall'irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, ma l'ulteriore requisito oggettivo rappresentato dall'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, che dell'irregolare tenuta rappresenta l'evento.

Ciò si traduce, sotto il profilo soggettivo, nella necessità che anche tale elemento sia coperto dalla necessaria partecipazione soggettiva dell'agente, con la conseguenza che il dolo generico che sorregge la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica deve comprendere tanto la consapevolezza della irregolare tenuta della documentazione contabile, quanto la consapevole rappresentazione della successiva impossibilità di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari del fallito, seppur in termini di eventualità.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e "giuridicamente utile", sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (ex plurimis Cass., Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015).


Esempio di bancarotta fraudolenta documentale

Di seguito proponiamo, a titolo esemplificativo, una contestazione per bancarotta fraudolenta documentale:

Imputazione

Tizio, IMPUTATO del delitto p. e p. dall'art. 216 Co. 1 nr. 2, 219 e 223 L.F. (R.D. n. 267/142 e succ. mod.), perché nella qualità di amministratore di diritto della Alfa srl:

Sottraeva o comunque occultava, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri e le scritture contabili della società fallita.


Luogo e data:

In Nola, il 10.01.2018 (data di dichiarazione del fallimento).

Aggravante:

Con l'aggravante di aver compiuto più fatti di bancarotta.


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7. Bancarotta preferenziale 

Il reato di bancarotta preferenziale punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, l’imprenditore che ponga in essere atti che determinino la violazione della cd. par condicio creditorum che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, per la soddisfazione dei creditori.

In altri termini, la norma incriminatrice punisce l’imprenditore che favorisca alcuni dei creditori, effettuando pagamenti nei suoi confronti, in danno di tutti gli altri.

Il latinismo “par condicio creditorum” indica una regola fondamentale del diritto fallimentare, secondo la quale, nelle procedure concorsuali, tutti i creditori devono essere trattati in modo equo e senza preferenze.

In sintesi, il principio stabilisce che i creditori devono essere soddisfatti in base alla loro posizione e ai diritti di prelazione stabiliti dalla legge, ma non possono essere favoriti o svantaggiati rispetto ad altri creditori. 

Pensiamo al caso di un amministratore che, a conoscenza dell'imminente fallimento dell'azienda, decida di pagare integralmente un debito verso un fornitore con cui ha rapporti personali, diminuendo la massa attiva fallimentare.

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