MAE
La sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, n. 90 del 30 dicembre 2024, affronta una questione di fondamentale importanza nel diritto dell'Unione europea: l'uso proporzionato del mandato d'arresto europeo (MAE). Il principio di diritto emerso è che il MAE non può essere emesso esclusivamente per finalità investigative, ma deve essere finalizzato all'esercizio dell'azione penale o all'esecuzione di una pena.
La Corte di Appello di Trieste aveva accolto la richiesta di consegna avanzata dalla Germania nei confronti di un cittadino rumeno, basata su un MAE emesso per reati di tentata estorsione. La difesa del ricorrente aveva sostenuto che il mandato non rispettasse i requisiti previsti, essendo ambiguo rispetto alla fase procedurale e alle esigenze sottese: investigativa o processuale.
La Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che le informazioni fornite dallo Stato emittente erano incomplete e non chiarivano se il mandato fosse effettivamente giustificato per garantire l'esercizio dell'azione penale. Questo elemento ha reso necessaria la richiesta di ulteriori chiarimenti, in ottemperanza alla normativa europea e interna.
La Corte ha sottolineato che:
il mandato di arresto europeo deve essere finalizzato all'esercizio dell'azione penale o all'esecuzione di una pena, come stabilito dalla decisione quadro 2002/584/GAI. Non è ammesso un MAE meramente strumentale a esigenze investigative;
la proporzionalità deve essere rispettata: qualora sia possibile ricorrere a strumenti meno invasivi, come la videoconferenza o la nomina di un procuratore speciale, il MAE non può essere giustificato.
lo Stato emittente deve specificare con precisione il tipo di provvedimento interno che costituisce la base del MAE, nonché le esigenze specifiche che giustificano la presenza fisica del soggetto.
La pronuncia ribadisce che l'efficacia del MAE non può essere ottenuta a scapito dei principi fondamentali del diritto, come il rispetto della proporzionalità e la necessità di motivazioni chiare e trasparenti.
La Corte, annullando la decisione della Corte di Appello di Trieste e rinviando la questione, richiama i giudici italiani ed europei a un uso rigoroso e responsabile del MAE, assicurando che questo strumento sia utilizzato solo per finalità conformi alla normativa e ai principi dell'Unione Europea.
Cassazione penale sez. VI, 30/12/2024, (ud. 30/12/2024, dep. 02/01/2025), n.90
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste accoglieva la richiesta di consegna del cittadino rumeno di cui al mandato di arresto europeo, emesso il 19 agosto 2024 dal Tribunale distrettuale di Ulm (Germania) in relazione al procedimento penale per il reato di tentata estorsione aggravata commessa il 27 agosto 2023 in E.
2. Ha proposto ricorso il soggetto richiesto in consegna, con atto sottoscritto dal proprio difensore, con cui ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 6, comma 1, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, per avere la Corte distrettuale disposto la consegna nonostante la mancata indicazione del titolo, posto a base del mandato di arresto europeo. Il difensore ha rilevato come - nonostante i chiarimenti richiesti allo Stato richiedente - fosse rimasta dubbia l'adozione del mandato di arresto nazionale, necessario presupposto del mandato di arresto europeo, nonché la natura degli adempimenti per i quali occorreva la presenza in Germania del ricorrente. Il riferimento all'"indagato" e non all'"imputato" nonché al" "procedimento" e non "al processo" lasciavano presumere che il mandato di arresto europeo fosse stato emesso per esigenze investigative e, dunque, per ragioni non consentite.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 5 del Trattato dell'Unione Europea, agli artt. 6,7 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e agli artt. 5 e 8 della CEDU, per avere la Corte di appello disposto la consegna nonostante la possibilità di ricorrere a strumenti meno invasivi della libertà personale, come, ad esempio, la videoconferenza e/o la nomina di un procuratore speciale, in tal modo violando il principio di proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata, perché le informazioni suppletive fornite dallo Stato emittente non appaiono sufficienti e, inoltre, risultano incomplete rispetto alle richieste della Corte di appello.
1.1. Lo Stato emittente ha semplicemente evidenziato che non è consentito il processo in absentia e che il mandato di arresto è stato richiesto per consentire l'avvio e la prosecuzione del procedimento a carico di Ju.St. Non viene, tuttavia, precisata la natura e il tipo di provvedimento emanato dall'autorità giudiziaria tedesca posto a base del M.A.E., ovvero se si tratti di un provvedimento coercitivo o meno. Non è stato chiarito se nello Stato emittente sia stata esercitata l'azione penale a carico dello Ju.St. e non risulta, pertanto, quale sia la "fase" del procedimento, se "investigativa" o "processuale", ovverosia se siano ancora in corso le indagini o se si sia pervenuti all'apertura il dibattimento.
Anzi, a tal riguardo, la terminologia utilizzata, con l'esplicito riferimento al "procedimento" e non al "processo", alla persona dell'"indagato" e non dell'"imputato", lascerebbe presumere che l'azione penale non sia stata ancora esercitata.
1.2. La ragione per la quale il mandato di arresto è stato emesso - se essa sia da riferire all'esercizio dell'azione penale e sia dunque funzionale a garantire la presenza dell'imputato nel processo a suo carico, o se essa sia esclusivamente strumentale ad esigenze investigative o istruttorie, nel caso anche imprecisate nel contenuto e nel tempo - è un'informazione dalla quale non si può prescindere e che deve emerge dagli atti con precisione, soprattutto alla luce della normativa interna ed europea.
L'art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, come noto, definisce il mandato d'arresto europeo come "una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà". Tale definizione non contempla un mandato di arresto europeo strumentale ad esigenze meramente investigative, dovendo lo stesso pur sempre essere finalizzato all'esercizio dell'azione penale. Questa Corte ha, peraltro, affermato che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso esclusivamente per sottoporre la persona richiesta in consegna ad atti di istruzione (nella specie, interrogatori e confronti), perché in tal modo verrebbe impiegato lo strumento coercitivo per finalità investigative, non previste dalla decisione-quadro del 13 giugno 2002 e dalla relativa legge di attuazione del 22 aprile 2005 n. 69 (Sez. 6, n. 15970 del 17/04/2007, Piras, Rv. 236378).
1.3. A tale conclusione si giunge anche sulla base della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'OEI.
Il considerando n. 25 di quest'ultima direttiva sancisce che "La presente direttiva stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova. Ad esempio, un ordine europeo di indagine può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un'audizione mediante videoconferenza. Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d'arresto europeo (MAE) in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio".
Il considerando n. 26 aggiunge che "Per garantire un uso proporzionato del MAE, l'autorità di emissione dovrebbe esaminare se un OEI costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. L'autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l'emissione di un OEI ai fini dell'audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa".
Nel diritto dell'Unione europea, pertanto, il mandato di arresto europeo non può essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente, essendo eventuali finalità investigative perseguibili mediante il ricorso a strumenti alternativi della cooperazione europea nello spazio giuridico comune.
1.4. Nel caso di specie, l'obiettiva incertezza - dovuta anche all'incompletezza delle informazioni offerte dall'autorità emittente - circa le ragioni che sono state poste a fondamento dell'adozione del mandato di arresto europeo di cui si controverte impone di chiarire, anche alla luce delle deduzioni difensive proposte, mediante ulteriori richieste di informazioni integrative, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, le seguenti circostanze a) la natura del titolo interno a base del m.a.e. (eventualmente richiedendolo in copia); b) gli atti processuali o istruttori da compiere con la presenza della persona richiesta in consegna; c) l'indispensabilità della sua presenza per l'avvio e il prosieguo del procedimento ovvero ai fini dell'esercizio dell'azione penale; d) se detta presenza possa essere comunque garantita limitando al minimo i diritti fondamentali e la libertà personale del consegnando, eventualmente mediante l'opzione procedurale volta ad ottenere la partecipazione al dibattimento a distanza.
2. Per queste ragioni si dispone l'annullamento della sentenza e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per procedere alla richiesta delle ulteriori informazioni suindicate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma il 30 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2025.