Misure di prevenzione
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Penale, n. 2739 del 17 dicembre 2024, affronta il tema della revocazione della confisca di prevenzione, chiarendo i criteri di ammissibilità della cosiddetta "prova nuova".
La decisione riafferma il seguente principio di diritto: la prova deve essere sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta, escludendo ogni deduzione tardiva dovuta a negligenza.
La vicenda processuale riguardava la richiesta di revocazione di una confisca definitiva basata sulla presentazione di una scrittura privata del 2005, rinvenuta solo nel gennaio 2024.
Secondo i ricorrenti, tale documento avrebbe dimostrato l'assenza di interposizione fittizia nella titolarità dei beni confiscati.
Tuttavia, la Corte d'Appello di Perugia aveva respinto la richiesta, ritenendo la scoperta tardiva non giustificata da una reale impossibilità di produzione tempestiva.
La Cassazione ha confermato tale orientamento, ribadendo che la prova nuova, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 159/2011, deve essere:
effettivamente sopravvenuta dopo la conclusione del procedimento;
preesistente ma scoperta in modo incolpevole, ovvero in circostanze che rendano impossibile la sua produzione tempestiva;
non meramente deducibile, ovvero non utilizzabile solo perché non presentata per negligenza o disattenzione.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato (Sez. U, n. 14991 del 2006; Sez. 5, n. 965 del 1997), secondo cui la prova non prodotta nel procedimento di prevenzione può essere utilizzata per la revocazione solo se l'interessato dimostra un'impedimento assoluto alla sua tempestiva presentazione.
Due concetti chiave emergono con forza:
Caso fortuito: la prova deve essere rimasta ignota per circostanze imprevedibili e non evitabili con la normale diligenza.
Forza maggiore: l'impossibilità di produzione deve derivare da un evento irresistibile, non superabile con sforzi ordinari.
La Cassazione ha escluso che il ritrovamento tardivo del documento nel 2024 fosse frutto di un evento irresistibile, attribuendo invece la mancata produzione a una carenza di ordinaria diligenza.
Questo orientamento rafforza la certezza del diritto, evitando che il principio della "prova nuova" diventi uno strumento per riaprire procedimenti chiusi a causa di omissioni difensive. In particolare:
conferma la rigidità del regime probatorio nella revocazione della confisca;
sottolinea l’importanza dell’ordinaria diligenza nella gestione della difesa processuale;
ribadisce che la scoperta tardiva di una prova non può sempre giustificare la revisione di una decisione definitiva.
La sentenza n. 2739/2024 della Cassazione muove da nobili finalità, rafforzando la certezza del diritto e prevenendo il ricorso abusivo alla revocazione basato su elementi tardivamente prodotti.
Tuttavia, l’interpretazione rigorosa del concetto di "prova nuova" rischia di risultare eccessivamente restrittiva, comprimendo il diritto alla revisione anche in situazioni in cui la tardiva scoperta di elementi probatori non sia imputabile a negligenza difensiva, ma a dinamiche oggettivamente complesse.
Un approccio più elastico, che contempli una valutazione più approfondita delle circostanze concrete, potrebbe garantire un equilibrio più equo tra il principio di definitività delle misure di prevenzione e la tutela effettiva dei diritti dell’interessato.