Assenza dell’interprete e forza maggiore: resta l’obbligo di interrogatorio entro cinque giorni, pena l’inefficacia della custodia cautelare (Cass. Pen. n. 28457/25)
- Avvocato Del Giudice
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La sentenza in commento affronta una rilevante questione in materia di misure cautelari personali: l’incidenza di una causa di forza maggiore – nella specie, l’impossibilità di reperire tempestivamente un interprete per un imputato non italofono – sull’adempimento dell’obbligo di interrogatorio di garanzia.
La Corte di cassazione, pur riconoscendo che la “forza maggiore” può legittimare lo svolgimento dell’udienza di convalida senza l’esame dell’arrestato, riafferma con nettezza che tale circostanza non sospende né elide l’obbligo di procedere all’interrogatorio entro il termine perentorio di cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura, ai sensi dell’art. 294 c.p.p.
Il caso
Il GIP di Palermo, constatata l’assenza di interprete per un arrestato di lingua turca, aveva convalidato l’arresto e applicato la custodia cautelare, facendo successivamente tradurre l’ordinanza in lingua madre dell’indagato. L’interrogatorio di garanzia, tuttavia, non era mai stato espletato.
La difesa, pur qualificando la propria istanza come “revoca” della misura, aveva in realtà denunciato la violazione derivante dall’omesso interrogatorio. Il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che la nullità della convalida non incidesse sulla legittimità della misura.
La decisione
La Cassazione, valorizzando la ratio garantista degli artt. 294 e 302 c.p.p., ha precisato che:
l’assenza di interprete integra una causa di forza maggiore idonea a consentire la convalida senza esame dell’arrestato (art. 390 c.p.p.), ma ciò non esonera il giudice dall’interrogatorio successivo;
il termine di cinque giorni previsto dall’art. 294 c.p.p. decorre dalla cessazione dell’impedimento (nel caso di specie, dal pomeriggio in cui l’interprete fu disponibile);
il mancato rispetto del termine comporta l’inefficacia automatica della custodia cautelare ex art. 302 c.p.p., con effetti retroattivi e non sanabili;
La traduzione dell’ordinanza cautelare non può sostituire l’interrogatorio, essendo adempimento distinto e funzionalmente diverso: non solo informare l’indagato, ma consentirgli di articolare la propria difesa davanti al giudice.
Il principio di diritto
L’impossibilità di svolgere l’interrogatorio in udienza di convalida per causa di forza maggiore (nella specie, assenza di interprete) non esonera il giudice dall’obbligo di procedere all’interrogatorio di garanzia entro cinque giorni dall’inizio della custodia cautelare; in difetto, la misura perde efficacia ai sensi dell’art. 302 c.p.p., con effetti ex tunc e senza possibilità di sanatoria.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. V, 23/07/2025, (ud. 23/07/2025, dep. 04/08/2025), n.28457
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Ye.Ha. avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo aveva respinto la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, applicata al predetto imputato in ordine al delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen.
L'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. - presentata il 21 febbraio 2025, a seguito della condanna in primo grado alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione (sentenza Tribunale di Palermo dell'I 1 dicembre 2024) -eccepiva la nullità della ordinanza di convalida dell'arresto adottata dal giudice per le indagini preliminari il 13 maggio 2024, dopo che l'interrogatorio dell'arrestato non era stato effettuato per assenza di un interprete di lingua turca.
La declaratoria di inammissibilità del Tribunale del riesame trova fondamento sui seguenti rilievi: la nullità del provvedimento di convalida di arresto doveva essere fatta valere con il rimedio impugnatorio previsto dall'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. (ricorso per cassazione), rimedio non coltivato dalla difesa dell'allora indagato; la nullità della convalida di arresto non riverbera i propri effetti sull'ordinanza di applicazione della misura cautelare.
2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, proponendo un unico, articolato motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a: errata valutazione delle doglianze; nullità del procedimento per violazione dell'art. 309 cod. proc. pen.; inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 104,386 e 143 cod. proc. pen. in merito all'obbligo di assistenza linguistica all'indagato; omissione dell'interrogatorio di garanzia.
Si sostiene che:
- è erronea la declaratoria di inammissibilità di un appello, dato che la principale doglianza è stata esaminata nel merito dal Tribunale del riesame;
- l'art. 309 cod. proc. pen. impone di trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli atti, non oltre il termine di cinque giorni dalla richiesta, mentre nella specie la trasmissione è stata deficitaria tanto che il Tribunale del riesame ha dovuto richiedere gli atti mancanti.
La censura principale fa leva, poi, sulla assenza di adeguata "assistenza linguistica e difensiva", in quanto:
- è pacifico che l'arrestato parla soltanto la lingua turca;
- era stato reperito un interprete disponibile solo per il pomeriggio del 13 maggio 2024, quindi il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto differire ad orario pomeridiano l'udienza di convalida, fissata per la mattina del 13 maggio, tenuto conto che l'arresto era intervenuto alle ore 21:00 del 10 maggio;
- il difensore non ha potuto conferire con l'arrestato in lingua a lui nota;
- quest'ultimo, non conoscendo la lingua italiana, non ha potuto rappresentare in sede di interrogatorio di garanzia: "di essere fuggito dalla Turchia in quanto perseguitato poiché accusato di un golpe, di essere un docente di letteratura turca, di avere una famiglia (...)" e non ha potuto "chiedere, subito, come poi ha fatto, la protezione internazionale";
- l'interrogatorio di garanzia non è più stato espletato.
3. Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. È dirimente il rilievo che la misura della custodia cautelare in carcere, disposta nel corso delle indagini, ha perso immediatamente efficacia, ex art. 302 cod. proc. pen., in quanto il giudice per le indagini preliminari non ha proceduto all'interrogatorio di garanzia entro il termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen.
3. Dagli atti contenuti nel fascicolo, cui la Corte di cassazione ha accesso in ragione della natura processuale della questione da risolvere, risulta quanto segue:
- Ye.Ha. è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Palermo alle ore 22.30 del 10 maggio 2024 per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., in quanto trovato in possesso di un passaporto bulgaro contraffatto;
- alle ore 11:30 dell'11 maggio 2024 il Pubblico ministero ha depositato, nella cancelleria del GIP, richiesta di convalida dell'arresto e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere;
- all'udienza di convalida, iniziata alle ore 11:14 del 13 maggio 2024, non ha partecipato un interprete di lingua turca, unico idioma conosciuto dall'arrestato; era stato reperito un interprete disponibile, però, soltanto per il pomeriggio del 13 maggio 2024, quando sarebbero ormai scadute le 48 ore previste per la convalida;
- come risulta dal verbale dell'udienza di convalida, il GIP ha dato atto di non aver potuto interrogare l'imputato per causa di "forza maggiore", data la indisponibilità di un interprete e la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'arrestato;
- con ordinanza assunta il 13 maggio 2024, successivamente tradotta in lingua turca e notificata all'arrestato, il GIP ha disposto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 497 bis cod. proc. pen.;
- il GIP non ha più proceduto all'interrogatorio dell'indagato;
- con decreto di giudizio immediato del 3 luglio 2024 il Pubblico ministero ha esercitato l'azione penale nei confronti di Ye.Ha. per il delitto di cui all'art. 497 bis cod. proc. pen.; all'esito di dibattimento, istruito mediante accordo acquisitivo ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen., l'imputato è stato condannato, per il delitto in contestazione, alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione;
- la sentenza di condanna, pronunciata l'11 dicembre 2024, è stata appellata;
- il 21 febbraio 2025 il difensore dell'imputato ha presentato al Tribunale di Palermo (quale giudice competente sui provvedimenti cautelari ex art. 91, disp. att., cod. proc. pen.) una "istanza per la revoca della misura cautelare", con la quale ha eccepito la "nullità della convalida dell'arresto in ragione della impossibilità di far rendere l'interrogatorio all'indagato";
- il Tribunale ha respinto l'istanza di revoca sul rilievo che tale nullità non era stata eccepita e che comunque la nullità del procedimento di convalida non si riverbera sulla legittimità della misura custodiale;
- al provvedimento di rigetto del Tribunale ha fatto seguito la declaratoria di inammissibilità qui impugnata;
- il ricorrente si trova tuttora ristretto in carcere in regime di custodia cautelare per questa causa.
4. Né il giudice della cautela né il Tribunale del riesame hanno colto l'essenza della questione posta dalla istanza difensiva che, è vero, richiama la categoria della nullità e la riferisce alla convalida dell'arresto, ma espone anche una circostanza molto chiara: l'indagato è stato sottoposto, in sede di indagini preliminari, alla misura della custodia cautelare in carcere senza essere mai stato interrogato.
Il nodo cruciale è rappresentato, quindi, non dalla nullità dell'interrogatorio di convalida di arresto e dai riflessi sulla misura cautelare (tema per il quale valgono i principi espressi dai giudici di merito), ma dal mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia.
4.1. A mente dell'art. 390 cod. proc. pen., in sede di udienza di convalida di arresto, il giudice procede all'interrogatorio dell'arrestato, se possibile.
Nel caso in cui l'arrestato sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete integra una ipotesi di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 4649 del 15/01/2015, Baatar, Rv. 262034 - 01).
Una tale condizione, però, non esime il giudice dall'obbligo di effettuare l'interrogatorio in un momento successivo e nei ristretti limiti temporali indicati dalla legge.
L'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, effettua l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia. Nel comma 2 è previsto che nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
Pertanto, qualora, come nella specie, in sede di udienza di convalida l'interrogatorio non venga effettuato per ragioni di forza maggiore, il successivo titolo custodiale è legittimamente emesso ma il giudice per le indagini preliminari è tenuto ad espletare l'interrogatorio di garanzia ex art 294 cod. proc. pen., proprio perché, in mancanza di interrogatorio nell'udienza di convalida, tornano applicabili le regole generali in tema di esecuzione dei provvedimenti di coercizione personale di cui agli artt. 291 e ss. cod. proc. pen. (cfr. in tema di fermo Sez. 6, n. 146 del 22/01/1992, Quarta, Rv. 189441 - 01).
Deriva che, ove l'interrogatorio di garanzia non venga esperito nel termine previsto dall'art 294 cod. proc. pen., la custodia cautelare perde efficacia, a norma dell'art. 302 cpp (Sez. 6, n. 837 del 04/03/1991, Bottone, Rv. 190043 - 01), e la difesa può formulare istanza di liberazione (Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021, Hajdaraj, Rv. 281826 - 01; Sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, dep. 2014, Calvigioni, Rv. 258993 - 01).
La successiva traduzione, in lingua nota all'arrestato, dell'ordinanza cautelare non svolge effetto sanante, né può sostituirsi all'interrogatorio, poiché assolve solo all'obbligo di contestazione ma non anche a quello di acquisizione delle eventuali difese della persona sottoposta a misura cautelare.
4.2. Nella fattispecie in esame la causa di forza maggiore è cessata già nel pomeriggio del 13 maggio 2024, quando l'interprete è stato convocato dal GIP per il conferimento dell'incarico di tradurre l'ordinanza cautelare.
L'indagato doveva essere interrogato entro cinque giorni da quella data o comunque entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza tradotta in lingua turca.
L'interrogatorio di garanzia non è mai stato espletato; quindi la custodia cautelare ha perso efficacia ex art. 302 cod. proc. pen.
L'inefficacia non è suscettibile di sanatoria e può essere dichiarata con effetto ex tunc, dato che il ricorrente ha maturato, ora per allora, il diritto a riacquistare lo status libertatis per omesso svolgimento dell'interrogatorio di garanzia nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura (arg. da Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, Budini, Rv. 210258 - 01).
L'istanza di revoca della misura cautelare, formulata dalla difesa il 21 febbraio 2025 (da cui ha avuto origine il presente subprocedimento), non ha esposto i termini giuridici della questione con la dovuta precisione, ma, pur senza citare l'art. 306 cod. proc. pen., ha comunque posto in risalto l'omesso interrogatorio di garanzia.
Si ritiene, pertanto, che questa Corte - investita del ricorso su un appello ex art. 310 cod. proc. pen. preceduto da una autonoma istanza (erroneamente definita "di revoca") e chiamata a pronunciarsi in merito agli effetti del mancato interrogatorio sulla persistente operatività della misura custodiale - possa estendere le proprie valutazioni al tema della inefficacia che, a ben vedere, l'originaria istanza aveva introdotto e l'odierno ricorso ha coltivato.
5. Deriva che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e che va dichiarata l'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con provvedimento del GIP del Tribunale di Palermo del 13/5/2024, con conseguente ordine di immediata liberazione di Ye.Ha. se non detenuto per altra causa.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con provvedimento del GIP del Tribunale di Palermo del 13/5/2024 e per l'effetto ordina l'immediata liberazione di Ye.Ha. se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 23 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2025.