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Associazione mafiosa: il tempo silente non basta per la revoca della custodia cautelare in carcere.

Cassazione penale sez. II, 11/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 21/02/2022), n.5892

La massima

La Suprema Corte con la sentenza in argomento ha affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari viene meno solo col recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa.

Pertanto, il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova certa e definitiva dell'allontanamento dell'indagato dal sodalizio criminoso.



Fatto

1. Con ordinanza in data 15/06/2021- dep. 12/08/2021 il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA-sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il GIP di REGGIO CALABRIA in data 8/04/2021 aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere nei confronti di G.S., indagato per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo a) e di estorsione (capo b): egli era ritenuto partecipe dell'associazione di tipo mafioso ndrangheta, e in particolare dell'articolazione territoriale denominata "cosca L.", quale esecutore delle direttive di L.A., che era al vertice dell'organizzazione, e in particolare latore delle richieste estorsive ed esattore dei proventi delle estorsioni; era inoltre ritenuto concorrente di una condotta estorsiva in danno di soggetti che intendevano avviare una pescheria a REGGIO CALABRIA.


2. G. propone ricorso per cassazione, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., quanto alla carenza nell'ordinanza impugnata dell'attualità della pericolosità, e quindi delle esigenze cautelari. Ricorda che con la sentenza n. 28986/2020, che allega, la Prima sez. pen. di questa S.C. aveva confermato l'ordinanza restrittiva in carcere a carico del ricorrente, basandosi su una conversazione oggetto di captazione ambientale intercorsa il 22/01/2019 fra G. e L.P. (n. 1984). Essa si era espressa in questi termini quanto alle esigenze cautelari: "Quanto al tempo silente, il Tribunale, dopo avere ribadito la pervasività ed il radicamento nel territorio della cosca dei L., insuscettibile di essere neutralizzata nel volgere di pochi anni, alla pagina 16, ha citato una recentissima conversazione svoltasi nell'anno 2019 attestante la permanenza fino a questa data dei rapporti tra il G. ed il figlio del vertice della cosca, L.P., nella specie destinatario ammirato di confidenze sul percorso criminale dell'altro loquente, il G., per l'appunto, tutt'altro che intenzionato a cambiare regime di vita".


Censura che il TRIBUNALE del riesame non abbia tenuto in considerazione, quale elemento di novità, la sentenza di annullamento con rinvio della medesima Prima sez. pen. di questa S.C. n. 36490/2020 nei confronti del predetto L.P. (n. 1984), che pure allega, poiché essa, relativamente a quella conversazione, così motivava: "Viene, per questa via, riconosciuta primaria rilevanza ad un dialogo del quale, tuttavia, il Tribunale del riesame offre una esegesi affetta da tangibile deficit razionale (...). Il tenore complessivo dello scambio di battute e, in particolare, delle frasi pronunziate da L.P. non si presta ad essere letto, con il coefficiente di probabilità indicato dall'art. 273 c.p.p., quale espressione di persistente appartenenza all'associazione mafiosa. L'indagato, sul cui contegno, nell'amplissimo periodo intercorso tra agosto 2013 e gennaio 2019, nulla è stato esposto, replica a G. - il quale ha posto l'accento sulla coerenza dei propri comportamenti, emblematici di spessore umano e caratteriale - rappresentandogli di avere improntato il proprio agire a scelte altrettanto sintomatiche di forte personalità, così profferendo parole che, in assenza di ulteriori e più univoche informazioni, possono essere collegate solo in via del tutto ipotetica al fattivo ed attuale inserimento nella congrega criminale della quale i suoi familiari sono autorevoli esponenti. La conversazione del 22 gennaio 2019 - in quanto potenzialmente afferente ai tratti caratteriali di L.P. ed al suo modo di rapportarsi all'ambiente circostante piuttosto che comprovante che egli, come illogicamente ritenuto dal Tribunale del riesame, "non esce dalla scena nel 2013, ma continua ad operare, in maniera indisturbata, in favore del sodalizio, nei cui confronti manifesta recentemente un'incondizionata fedeltà" - ben difficilmente può costituire, dunque, la cartina di tornasole attraverso la quale apprezzare, in ottica indiziaria, la valenza degli elementi relativi a condotte anteriori di quasi sei anni. La superiore considerazione vale, di conseguenza, a riscontrare il vizio di legittimità adombrato dal ricorrente e ad imporre una rinnovata valutazione del quadro indiziario, libera nell'esito ma scevra dagli errori evidenziati".


Alla stregua di tale valutazione, riferita a L.P. (n. 1984), la cui vicinanza a G., documentata dalla conversazione intercettata, sarebbe per il Giudice della cautela indice del persistente inserimento del secondo nella cosca L., il ricorrente sostiene che il Collegio del riesame avrebbe omesso il confronto col seguente dato obiettivo: dal momento della consumazione dei fatti illeciti di cui alle imputazioni, e cioè da circa otto anni, sarebbe mancata la prova di quell'inserimento, e quindi non sussisterebbero le esigenze cautelari, per totale carenza di condotte sintomatiche del perdurare della pericolosità.


3. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede il rigetto del ricorso. Rileva come "già il procedimento incidentale di impugnazione dell'ordinanza genetica aveva dato per acquisita l'assenza di elementi deponenti nel senso dell'allontanamento del G. dal contesto associativo, considerazione motivatamente ribadita nell'ordinanza impugnata", e come il "ridimensionamento della portata della conversazione intercettata nel gennaio 2019 tra il G. ed il L., nella procedura incidentale a carico di quest'ultimo, correttamente (...) è stato considerato inidoneo a sovvertire la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari nei confronti del G., anche al di là della non rispondenza delle considerazioni della Corte agli ulteriori sviluppi di quella procedura incidentale".


Diritto

Il ricorso è inammissibile, poiché la motivazione posta a base dell'ordinanza impugnata è congrua e coerente, e in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità.


1. Trattandosi di appello contro ordinanza di rigetto di revoca della custodia in carcere, il TRIBUNALE ha correttamente rilevato l'avvenuta formazione del giudicato cautelare in ordine al la sussistenza e alla gravità del quadro indiziario; ha poi sottolineato che nella sentenza n. 36490/2020 la conversazione captata del 22/01/2019 aveva assunto rilievo quanto alla carenza dei gravi indizi esclusivamente nei confronti dello stesso L.P. (n. 1984). Nel caso in esame, il contenuto di essa ha invece acquisito peso in ordine alle esigenze cautelari nei confronti di G..


Lo stesso Collegio del riesame ha ampiamente richiamato l'orientamento di questa S.C., per il quale, pur dopo la riformulazione del terzo periodo dell'art. 275 c.p.p., comma 3 a seguito della L. n. 47 del 2015, persiste la presunzione legale di adeguatezza misura della custodia in carcere al fine di tutelare le esigenze cautelari, anche se essa da assoluta è diventata relativa: il temperamento è costituito dal potere-dovere del giudice di applicare una misura meno gravosa quando in concreto siano acquisiti elementi favorevoli di valutazione dell'idoneità di una misura alternativa per soddisfare le medesime esigenze di cautela, e sempre che non siano stati acquisiti elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari.


2. Resta controverso se tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari" debba includersi e in che termini il c.d. tempo silente, cioè un notevole intervallo temporale tra l'emissione della misura e i fatti contestati all'indagato, soprattutto quando manchino condotte sintomatiche di perdurante pericolosità o di dissociazione dal sodalizio.


Sul punto, come è noto, esistono due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Per il primo di essi la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è superabile col decorso di un rilevante lasso temporale tra le condotte ascritte e il momento applicativo della misura cautelare, dovendo il fattore tempo entrare nella valutazione concreta del giudice in ordine all'attualità del pericolo di recidiva (tra le tante, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720, Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728). Per il secondo orientamento, seguito dal TRIBUNALE del riesame, la presunzione viene meno solo col recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio: esso è valutabile in via residuale, quale uno dei possibili elementi - tra cui per es. un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale - che dimostrino, in modo obiettivo e concreto, una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (da ultima Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021 Rv. 282131, Giardino; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, Sentenza n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 Panese, n. m.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569).


Questo Collegio condivide il secondo orientamento, particolarmente adeguato per le mafie storiche, soprattutto quando, come nel caso di specie, l'ordinanza abbia specificamente motivato in ordine alla continuità e alla stabilità dei rapporti tra l'indagato e l'operatività dello stesso ritenuti, in assenza di elementi concreti di segno contrario, perduranti nel tempo.


3. E' corretta la considerazione del TRIBUNALE secondo cui la valutazione della conversazione intercettata sotto il profilo della sussistenza dl quadro indiziario a carico di L.P. (n. 1984) è differente da quella effettuata sotto il profilo delle esigenze cautelari a carico del ricorrente. Ciò emerge con evidenza proprio dalla motivazione della sentenza di questa S.C. n. 36490/2020, che pone a confronto " G.S. che rivendica, con fierezza, di avere affrontato la detenzione a testa alta e senza recriminazioni di sorta, pur avendo egli pagato anche colpe non proprie", con " L.P. (che risponde di avere, del pari, mantenuto un profilo basso"): a differenza di quest'ultimo, " G. (...) ha posto l'accento sulla coerenza dei propri comportamenti, emblematici di spessore umano e caratteriale".


Le conclusioni del Collegio del riesame per un verso non contrastano con quelle di tale pronuncia, per altro verso confermano gli esiti cui era già pervenuta, proprio dall'esame del colloquio del 22/01/2019, la sentenza di questa S.C. n. 28986/2020, di conferma dell'originaria ordinanza restrittiva della libertà: "il Tribunale, dopo avere ribadito la pervasività ed il radicamento nel territorio della cosca dei L., insuscettibile di essere neutralizzata nel volgere di pochi anni, alla pagina 16, ha citato una recentissima conversazione svoltasi nell'anno 2019 attestante la permanenza fino a questa data dei rapporti tra il G. ed il figlio del vertice della cosca, L.P., nella specie destinatario ammirato di confidenze sul percorso criminale dell'altro loquente, il G., per l'appunto, tutt'altro che intenzionato a cambiare regime di vita".


Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.


PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.


Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2022.


Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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