Dormire in auto con il motore acceso è guida in stato di ebbrezza? (Cass. Pen. n. 39736/25)
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Dormire in auto con il motore acceso è guida in stato di ebbrezza? (Cass. Pen. n. 39736/25)

Dormire in auto con il motore acceso è guida in stato di ebbrezza?

La sentenza n. 39736/2025 affronta uno dei temi più ricorrenti nella giurisprudenza in materia di guida in stato di ebbrezza: la definizione penalmente rilevante della condotta di guida e, in particolare, la possibilità di ricondurvi situazioni di veicolo fermo, con motore acceso, in assenza di prova certa di una precedente circolazione.

La pronuncia si colloca nel punto di frizione tra esigenze di tutela della sicurezza stradale e principio di legalità, offrendo una lettura rigorosa e non espansiva dell’art. 186 cod. strada.


1. Il fatto e l’iter processuale

L’imputato viene tratto a giudizio per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, cod. strada, per aver guidato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 2,18 g/l, aggravato dall’orario notturno.

La Corte di appello di Milano, pur ritenendo provato il fatto, dichiara la non punibilità per particolare tenuità dell’offesa ex art. 131-bis c.p., revocando le sanzioni amministrative accessorie.L’imputato propone ricorso per cassazione, censurando, tra l’altro, la ricostruzione della condotta materiale di guida.

La Corte di cassazione, accogliendo il terzo motivo di ricorso, annulla con rinvio la sentenza impugnata.


2. Interesse a ricorrere e natura della pronuncia ex art. 131-bis c.p.

In via preliminare, la Corte ribadisce un principio ormai consolidato:l’imputato ha interesse a impugnare la sentenza che dichiari la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché tale pronuncia:

  • accerta definitivamente la sussistenza del fatto e la sua attribuibilità all’imputato (art. 651-bis c.p.p.);

  • è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale;

  • può precludere la futura applicazione dell’art. 131-bis c.p.

Si tratta di un passaggio di rilievo sistematico, che conferma come la declaratoria di non punibilità non sia una pronuncia “neutra” sul piano degli effetti giuridici.


3. La nozione penalistica di “guida” nell’art. 186 cod. strada

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione del concetto di “guida”.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che:

  • la guida non coincide necessariamente con il movimento del veicolo;

  • anche la fermata può costituire una fase della circolazione;

  • in taluni casi, la presenza del conducente in stato di ebbrezza a bordo di un veicolo fermo può integrare la condotta tipica.

Tuttavia – ed è questo il punto qualificante della sentenza – tali affermazioni non possono essere applicate in modo automatico e decontestualizzato.


4. Veicolo fermo, motore acceso e accertamento della guida: i limiti dell’argomentazione presuntiva

Nel caso di specie, l’imputato:

  • non era stato visto alla guida;

  • era stato rinvenuto addormentato sul volante;

  • il veicolo era fermo, con due ruote sul marciapiede e due sulla carreggiata;

  • non vi era prova che l’auto fosse stata precedentemente condotta in area destinata alla circolazione pubblica.

La Corte di appello aveva ritenuto integrata la guida valorizzando:

  • l’accensione del motore;

  • la posizione del corpo dell’imputato;

  • la presunta temporaneità della fermata.

La Cassazione censura tale impostazione, giudicandola contraddittoria e manifestamente illogica.

In particolare, la Corte osserva che:

  • la mera accensione del motore non è, di per sé, indice di circolazione;

  • la fermata, quale fase della circolazione, presuppone un concetto dinamico, incompatibile con un veicolo stabilmente collocato in una posizione estranea alla logica del traffico;

  • l’argomento dell’“imminente necessità di spostare l’auto per consentire il passaggio dei pedoni” si risolve in una congettura priva di base fattuale, specie in orario notturno.


5. Il principio di diritto: interpretazione restrittiva della condotta tipica

La sentenza riafferma, in modo implicito ma netto che la nozione di guida non può essere dilatata fino a ricomprendere qualsiasi situazione di presenza del soggetto a bordo del veicolo con motore acceso, in assenza di concreti elementi di dinamica circolatoria.

In mancanza di prova:

  • di una precedente conduzione;

  • o di una effettiva fase di circolazione in atto,

non è consentito fondare la responsabilità penale su presunzioni logiche sganciate dal dato fattuale.


6. Considerazioni conclusive

La pronuncia in argomento richiama l’interprete a un uso misurato e rigoroso delle categorie di “guida”, “fermata” e “circolazione”, evitando letture estensive che rischiano di comprimere il principio di tassatività della fattispecie penale.

In materia di guida in stato di ebbrezza, la tutela della sicurezza stradale non può tradursi in una responsabilità sganciata dalla prova della condotta tipica.

Il diritto penale resta, anche in questo ambito, diritto del fatto.

Fonti

  • Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2025 (dep. 10 dicembre 2025), n. 39736

  • Art. 186 cod. strada

  • Art. 131-bis c.p.

  • Art. 651-bis c.p.p.




La sentenza integrale

Cassazione penale sez. IV, 04/12/2025, (ud. 04/12/2025, dep. 10/12/2025), n.39736

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Lodi, ha dichiarato Di.Gi. non punibile per particolare tenuità del fatto con revoca delle sanzioni amministrative accessorie e comunicazione al Prefetto ai sensi degli artt. 220, comma 2, e 223, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.


2. Di.Gi. è imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-sexies, cod. strada per aver guidato in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche con un tasso alcolemico di valore pari a 2,18 g/l con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno in S il 25 gennaio 2022 e la Corte di appello, pur considerando provato il fatto, ha ritenuto l'offesa di particolare tenuità per l'esiguità del danno e del pericolo conseguiti al reato e per l'inidoneità della condotta a suscitare allarme sociale.


3. Il fatto è stato così ricostruito: alle ore 2:30 del mattino, la pattuglia della Polizia Stradale di Milano ovest, non appena uscita dallo svincolo di S della tangenziale di M, era stata avvicinata da un utente della strada che aveva riferito agli operanti di aver visto un'autovettura procedere zigzagando, sulla quale aveva potuto notare, alla guida, una persona di sesso maschile; l'autovettura segnalata era stata trovata poco dopo dalle Forze dell'ordine ferma, con il motore acceso, e con il conducente accasciato sul volante; non appena il conducente dell'autovettura aveva abbassato il finestrino, gli operanti avevano percepito un forte odore di alcol provenire dall'interno dell'abitacolo e il conducente, una volta sceso dall'autovettura, presentava gli occhi lucidi, l'alito fortemente vinoso, una grande difficoltà espressiva (che non gli consentiva neppure di fornire alla pattuglia il suo numero di telefono), con evidente difficoltà nella deambulazione (tanto da dover essere accompagnato dagli operanti sul retro dell'auto di pattuglia per l'esecuzione del test con l'etilometro); il test aveva registrato un tasso alcolemico pari a 2,18 g/l in entrambe le prove.


4. Di.Gi. ricorre per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per inutilizzabilità della testimonianza de relato dell'agente di Polizia Stradale e per contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti del processo.


Con il secondo motivo, per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nella parte in cui si è ritenuto credibile l'ufficiale di polizia giudiziaria An..


Con il terzo motivo, per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186 cod. strada nella parte in cui si è ritenuto integrato il concetto di guida nonché contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti del processo.


Con il quarto motivo, per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186 cod. strada nella parte in cui si è ritenuto integrato il tasso alcolemico sulla base degli indici sintomatici, nonché per assenza di motivazione rispetto alle argomentazioni esposte nell'atto di appello o comunque illogicità della motivazione sul punto.


5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


6. Il difensore del ricorrente ha depositato un motivo aggiunto, inerente alla c.d. prova di resistenza, e memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Va premesso che il ricorrente ha interesse a proporre ricorso avverso la sentenza che abbia dichiarato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. in quanto si tratta di pronuncia che: a) ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651 bis cod. proc. pen.); b) è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313); c) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis, comma 3, cod. pen. (Sez. 4, n.19862 del 15/05/2025, Rigon, non mass.; Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, De Venuto, Rv. 280226 - 01; Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019, P., Rv. 277847 - 01; Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877 - 01). A ciò si aggiunga che nel ricorso è stato specificamente allegato l'interesse a scongiurare il pregiudizio derivante dalla possibilità per il Prefetto di irrogare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.


2. Tanto premesso, va ritenuto che il primo motivo di ricorso sia inammissibile in quanto si tratta di censura meramente reiterativa di analoga doglianza già presa in esame dalla Corte di appello e rigettata con ampia motivazione, con la quale la doglianza omette di confrontarsi adeguatamente. Il punto di partenza della doglianza concerne l'asserita rilevanza, ai fini della decisione, della segnalazione dell'autotrasportatore anonimo che avrebbe indirizzato la pattuglia della Polizia Stradale verso l'autovettura dell'imputato mentre, secondo quanto chiaramente affermato dalla Corte di appello, la ricostruzione del fatto prescinde totalmente dal contenuto della testimonianza de relato resa in merito dall'agente di polizia stradale. Sebbene la difesa abbia voluto precisare come la testimonianza de relato fosse la fonte di prova del fatto che l'imputato stesse guidando l'autovettura a bordo della quale è stato fermato, tale affermazione risulta priva di confronto con tutti gli argomenti svolti dalla Corte di appello alle pagg. 14-15 per indicare altre fonti di prova dalle quali si è desunta la condotta materiale del reato.


3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la valutazione circa l'attendibilità di un teste è rimessa al prudente apprezzamento e al libero convincimento del giudice di merito, non potendosi in fase di legittimità rivisitare tale valutazione, ove sostenuta da argomenti non manifestamente illogici né contraddittori. Né può accedersi all'assunto difensivo, secondo il quale la valutazione della testimonianza dell'agente di polizia stradale An. sarebbe viziata da ragionamento circolare, atteso che il giudice di merito ha con logicità spiegato, in primo luogo, che la mancata verbalizzazione della segnalazione ricevuta dall'autotrasportatore non inficiava l'attendibilità del narrato in quanto attinente a un elemento di contorno, ossia la fonte di un mero spunto investigativo, peraltro proporzionale al trattamento di dati personali riferibili a soggetti estranei al fatto oggetto di indagine penale. Inoltre, l'attendibilità del narrato circa i dati sintomatici dello stato di ebbrezza ha trovato riscontro, secondo quanto si legge nella sentenza, nel risultato registrato dall'etilometro, molto più elevato della soglia normativa di 1,5 g/l al netto di un inevitabile margine di errore, reso da un apparecchio omologato, sottoposto a revisione annuale poco prima dei fatti e conforme all'art. 379 Reg. esec. cod. strada, con ciò dovendosi escludere ogni ragionamento viziato da circolarità della prova.


4. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato e rende ultronea la disamina del quarto.


4.1. La difesa pone qui la questione della possibilità di sussumere il fatto accertato nella condotta materiale del reato contestato giacché, una volta esclusa la rilevanza delle dichiarazioni del terzo autotrasportatore ai fini del giudizio, sottolinea che l'imputato non è stato visto mentre guidava ma solo ritrovato a bordo di un'auto ferma con due ruote sul marciapiede, con motore e riscaldamento accesi, mentre dormiva sul volante, ritenendo così accertata una condotta che in alcun modo integra la condotta di guida. Aggiunge la difesa che, sebbene i giudici di merito abbiano ricordato che la fermata costituisce una fase della circolazione, occorre distinguere un'auto ferma nel mezzo della carreggiata, rispetto alla quale si può parlare di fermata, da un'auto ferma a bordo strada, in una posizione che non consente di accertare la precisa scelta del conducente di non sottrarsi al flusso circolatorio.


4.2. A tal proposito la Corte di appello ha ritenuto che l'accensione del motore fosse idonea a integrare "l'attivazione degli organi meccanici dell'autovettura che le imprimono l'energia cinetica, vale a dire spinta dinamica"; ha escluso che l'imputato si fosse posto a dormire in automobile con il motore acceso per garantire una temperatura interna salubre, in quanto non era sdraiato, ma accasciato sul volante, a dimostrazione di una fermata del tutto temporanea e non di una vera e propria sosta, e in quanto il posizionamento di due ruote sul marciapiede rendeva imminente la potenziale necessità per l'imputato di mutare autonomamente la posizione dell'autovettura per consentire il passaggio di pedoni.


4.3. In linea di principio, occorre ricordare che la contravvenzione prevista dall'art. 186 cod. strada sanziona "chiunque guida in stato di ebbrezza" e tale espressione è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità riferibile anche a chiunque sia sorpreso in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, qualora sia possibile ricondurre tale situazione a una condotta di guida antecedente ovvero qualora sia comunque possibile qualificare come mera "fermata" tale condotta, essendo la fermata stessa una fase della circolazione.


Per esemplificare, Sez. 4, n. 13599 del 18/12/2024, dep. 2025, Anghelas, non mass. ha ritenuto configurabile la condotta di guida in stato di ebbrezza con riguardo a una donna che dormiva all'interno dell'autovettura, ferma in mezzo alla carreggiata, con il motore ancora acceso; Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, Bonato Stefano, Rv. 285750 - 01 ha ritenuto sussistente la contravvenzione in un caso in cui il conducente di un veicolo era stato sottoposto ad alcoltest da agenti di polizia in un momento nel quale la vettura era in fase di "fermo tecnico", perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale; Sez. 6, n. 41457 del 12/09/2019 ha ritenuto sussumibile nel concetto di guida la condotta di colui che era stato fermato dopo aver parcheggiato il proprio veicolo ed essere in precedenza videoripreso alla guida dello stesso; Sez. 4, n. 21057 del 25/1/2018, Ferrara, Rv. 272742 - 01 ha ritenuto sussumibile nell'ambito della condotta di guida il caso di un'auto in sosta su carreggiata autostradale all'interno della quale veniva trovato l'imputato in stato di incoscienza e una bottiglia di superalcolici vuota, precisando che tale principio vale anche quando la fermata si tramuti in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una sosta; in pronunce più risalenti (Sez. 4, n. 45514 del 7/3/2013, Pin, Rv. 257695 - 01; Sez. 4, n. 37631 del 25/9/2007, Savoia, Rv. 237882 - 01) si era, in generale, affermato che la fermata costituisce una fase della circolazione, ma in ipotesi nelle quali non vi era allegazione di particolari circostanze nelle quali era stato effettuato l'alcoltest).


4.4. Letta entro tali coordinate ermeneutiche, la motivazione resa dalla Corte di appello è contraddittoria, in quanto non tiene conto del fatto che, secondo quanto si legge in altro passo della medesima sentenza, il processo non ha consegnato la prova che l'imputato avesse, in precedenza, movimentato il mezzo in area destinata al pubblico. La motivazione è anche manifestamente illogica in quanto, pur dando conto della posizione dell'imputato "accasciato sul volante" come propria di colui che potrebbe rapidamente passare dal dormiveglia alla conduzione dinamica del veicolo, desume dalla posizione dell'auto "parcheggiata lungo la strada con due ruote sul marciapiede e due ruote in strada" la fermata come fase della circolazione, che costituisce concetto dinamico non logicamente sostenuto dalla mera accensione del motore se il veicolo si trova in una posizione che esula dalla nozione di circolazione stradale né tantomeno dall'argomento secondo il quale un'autovettura posizionata con due ruote sul marciapiede alle ore 2:30 in piena notte indicherebbe in maniera univoca la temporaneità della fermata in ragione dell'imminente necessità di mutare la posizione del mezzo "per consentire il passaggio di pedoni, magari con ridotta mobilità e astretti all'uso dei relativi presidi".


5. In base a tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.


Così è deciso, il 4 dicembre 2025.


Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2025.

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