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Bancarotta: È amministratore di fatto anche chi svolge solo una parziale attività di gestione

Bancarotta patrimoniale e distrattiva

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessi dall'imputato in qualità di amministratore di fatto.

In particolare, all'imputato veniva contestato di avere:

a) distratto delle vetture concesse in leasing alla società fallita;

b) occultato le scritture contabili e di avere sporto una denuncia di furto strumentale.

All'esito del processo di primo grado, l'imputato veniva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e la sentenza di condanna veniva confermata nel successivo grado di appello.

Avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello, l'imputato proponeva ricorso per cassazione.

Analizziamo nel dettaglio la decisione della suprema corte.

Autorità Giudiziaria: Quinta Sezione della Corte di Cassazione

Reato contestato: bancarotta patrimoniale e documentale

Imputati: Amministratore di fatto

Esito: Ricorso rigettato (condanna definitiva) - sentenza n.20204/22 (ud. 11/01/2022, dep. 24/05/2022)

Indice:

1. L'accusa e le sentenze di condanna

2. I motivi di ricorso dell'imprenditore:

2.1 L'imputato non era "amministratore di fatto" ma aveva solo rapporti occasionali con la società

2.2 L'imputato è estraneo alla distrazione delle vetture concesse in leasing

2.3 L'imputato aveva denunciato lo smarrimento delle scritture contabili

2.4 La condanna si fonda su meri indizi

2.5 La corte di appello non ha motivato sul motivo attinente l'entità della pena

3. La decisione della corte: Il ricorso è infondato.

3.1 La nozione di amministratore di fatto nel reato di bancarotta

3.2 La corte di appello ha attribuito la qualità di amministratore di fatto sulla base di fonti di prova documentali e dichiarative

3.3 Il comportamento dell'imputato non era meramente occasionale

3.4 La corte di appello ha correttamente motivato sulla distrazione delle vetture concesse in leasing

3.5 La manifesta infondatezza degli altri motivi residuali

4. Dispositivo


1. L'accusa e le sentenze di condanna

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, pronunciata nei confronti anche di T.M., dal Tribunale di Piacenza, il 26 febbraio 2019, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessi nella qualità di amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita il 23 dicembre 2009, alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata circostanza aggravante ed alla recidiva, oltre alle pene accessorie fallimentari nella durata pari alla pena principale.


2. I motivi di ricorso dell'imprenditore:

Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando cinque vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..