Pena detentiva illegale per reati di competenza del giudice di pace: la Cassazione annulla anche se il ricorso è infondato (Cass. Pen. n. 886/26)
- Avvocato Del Giudice

- 1 feb
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Massima
È illegale la pena detentiva irrogata per i reati di minaccia non aggravata e lesioni personali lievi perseguibili a querela, rientranti nella competenza del giudice di pace ex art. 4 d.lgs. 274/2000. L’illegalità della pena deve essere rilevata d’ufficio dalla Corte di cassazione, anche in presenza di ricorso infondato o inammissibile, con annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
Il fatto
Con sentenza del 20 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p., infliggendo la pena complessiva di mesi quattro e giorni dieci di reclusione, determinata mediante applicazione del vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.
La responsabilità era stata affermata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e riscontrate dalla documentazione medica e da una testimonianza di conferma, in relazione a un episodio maturato all’esito di un conflitto condominiale.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo:
la violazione del diritto di difesa per la mancata formulazione delle conclusioni del Procuratore generale;
il vizio di motivazione per relationem;
l’erronea valutazione dell’attendibilità della persona offesa e degli elementi di riscontro.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente i motivi di ricorso attinenti all’accertamento della responsabilità penale, ritenendoli infondati o inammissibili, ma annulla la sentenza limitamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rilevando d’ufficio l’illegalità della pena detentiva inflitta.
La Corte osserva che:
i reati di minaccia non aggravata e di lesioni lievi guaribili in dieci giorni, perseguibili a querela, rientrano nella competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 274/2000;
per tali fattispecie, il sistema sanzionatorio applicabile è quello delineato dall’art. 52 del medesimo decreto, che non contempla la pena detentiva.
Ne consegue che la reclusione irrogata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello costituisce pena “ab origine” illegale, in quanto di genere non previsto dall’ordinamento per i reati contestati.
La Corte ribadisce il principio secondo cui l’illegalità della pena – perché non riconducibile al catalogo sanzionatorio previsto dalla legge – deve essere rilevata d’ufficio dalla Corte di cassazione, anche in presenza di ricorso infondato o inammissibile, trattandosi di vizio che incide direttamente sulla legalità costituzionale della sanzione.
Il richiamo è espresso all’arresto delle Sezioni Unite Miraglia (n. 38809/2022), che ha chiarito come il controllo sulla legalità della pena costituisca un potere-dovere del giudice di legittimità, funzionale alla tutela dei principi di cui agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.
La sentena integrale
Cassazione penale sez. V, 04/12/2025, (ud. 04/12/2025- dep. 09/01/2026) - n. 886
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza, emessa in data 20 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha condannato Ru.Pa. alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen., considerato l'aumento per il vincolo di continuazione fra i medesimi.
Il Tribunale aveva ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, Lo.An., anche in quanto riscontrate dalla documentazione medica in atti oltre che dalle dichiarazioni rese dalla teste Ma.Fr., considerando le lesioni provocate al culmine di una discussione insorta fra l'imputato e la persona offesa, dovuta a ragioni di preesistente contrasto fra i due, legate a problematiche di natura condominiale.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di norma processuale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. dolendosi del mancato deposito delle conclusioni del Procuratore generale in udienza, dinanzi alla Corte d'Appello, deducendo che si sarebbe verificata una lesione dei diritti della difesa, essendo, in ipotesi, possibile che il Procuratore generale intendesse aderire ai motivi di appello.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la Corte di appello motivato per relationem riportandosi alla ricostruzione e conclusione del primo giudice e finendo, per tale ragione, con il cadere nelle medesime carenze, omettendo di valutare le prove a difesa.
2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla ritenuta validità degli elementi di riscontro indicati. Deduce, in particolare: che la teste Ma.Fr. ha reso, nel corso delle indagini, dichiarazioni non corrispondenti a quelle rese nel dibattimento, avendo, nel primo caso dichiarato di non avere assistito all'aggressione della persona offesa, da parte dell'imputato, e rendendo nel giudizio una dichiarazione di segno opposto; l'indicazione della suddetta, come possibile testimone, era stata data, peraltro, dalla medesima persona offesa, compulsata sul punto; inoltre, quanto al certificato medico del Pronto soccorso, individuato dai giudici di merito, come elemento di riscontro, era da ritenere non credibile la dichiarazione della persona offesa di avere percorso due chilometri a piedi per raggiungere il nosocomio, dopo le riferite lesioni subite nell'aggressione.
3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata limitatamente alla pena detentiva infitta per i reati per cui si procede, in quanto pena illegale, pur essendo infondate le doglianze espresse con il ricorso.
1. Il primo motivo, con cui la difesa solleva censure relative alla presunta violazione dei diritti di difesa, è infondato.
Relativamente al tema proposto dalla difesa deve considerarsi che su questo aspetto, invero, si registra, nella giurisprudenza di questa Corte, un contrasto tra chi ritiene che la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, DL 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contraddittorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (cfr., in tal senso, Sez. 1 - , n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 34565 del 18.5.2023, Ali Mohamed; Sez. 7, n. 33182 del 10.7.2023, Gammardella; Sez. 6, n. 31798 del 13.4.2023, D'Ippolito; Sez. 2, n. 26185 del 25.5.2023, Megaro); e chi, invece, sostiene che la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni previste da detta norma integra una ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ma non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175; Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 28728 del 17/06/2022, Camara, non mass.).
Anche aderendo a tale secondo, più rigoroso, orientamento dovrebbe rilevarsi che, nel caso di specie, essendo al più configurabile una nullità conseguente alla violazione di disposizioni che attengono solo alla partecipazione della parte pubblica, e trattandosi di nullità a regime intermedio, deve trovare applicazione l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen. che non consente di eccepirla a chi "non ha interesse all'osservanza della disposizione violata" (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175).
Indipendentemente dall'adesione all'uno o all'altro degli indirizzi espressi da questa Corte, si deve concludere, pertanto, nel senso che la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale non consente alla difesa di eccepire la nullità della sentenza (Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, Rv. 285346 - 01; Sez. 5, n. 19368 del 24/03/2023, Mazzola, non mass.).
Peraltro, nel caso in esame la difesa non risulta avere, a sua volta, depositato conclusioni scritte e non prospetta alcun vulnus specifico, rapportato alla vicenda processuale, derivante dall'omissione denunciata.
2. È manifestamente infondato il secondo motivo con cui la difesa si duole della carenza della motivazione espressa dalla Corte di appello, in quanto redatta secondo la tecnica per relationem.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata, per carenza di motivazione, se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione, che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione per relationem (Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli e a., Rv. 254102), ricadendosi, invece, in ipotesi di sostanziale elusione delle questioni poste dall'appellante (Sez. 4, Sentenza n. 6779/2014 del 18/12/2013, Balzamo e a., Rv. 259316).
Nel caso di specie, tuttavia, nulla di ciò si è verificato avendo la Corte territoriale reso una motivazione con cui, dopo avere richiamato le doglianze difensive, ha indicato le ragioni specifiche che l'hanno indotta a confermare, nonostante i rilievi difensivi, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sull'aggressione subita da parte dell'imputato.
3. È inammissibile il terzo motivo.
La difesa sostiene che le dichiarazioni rese nella fase delle indagini dalla suddetta teste siano state di tenore diverso, e che ciò sarebbe indice di inattendibilità, in quanto la suddetta si sarebbe limitata, in fase di indagini, a dichiarare di avere prestato soccorso senza avere assistito ad un'aggressione. Tuttavia, la doglianza non è corredata dall'allegazione delle medesime dichiarazioni ed è, pertanto, inammissibile in quanto deduce un vizio di motivazione e richiama atti specificamente indicati senza contenere la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere il ricorso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).
Inoltre, la censura risulta prospettata senza neppure indicare la decisività del dato che si assume trascurato e, a tale proposito, occorre ricordare che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). Peraltro, nel caso in esame, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre senza dubbio la cd. "doppia conforme", poiché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Deve, pertanto, considerarsi che, in ordine alla dedotta omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste di riscontro, Ma.Fr., la sentenza di primo grado ha riportato entrambe le dichiarazioni rese dalla teste, in fase di indagini e nel corso del dibattimento, ritenendole, con motivazione logica, idonee a fornire conferma alla ricostruzione resa dalla persona offesa, anche nel loro contenuto minimo, avendo la teste riferito di avere comunque assistito la persona offesa, visibilmente scossa e dolente, e di averle prestato soccorso.
Sono, altresì, inammissibili le ulteriori doglianze espresse in ordine al certificato medico e alla sostenuta implausibilità della circostanza, dichiarata dalla persona offesa, che la medesima possa avere percorso un tragitto di due chilometri, dopo l'aggressione, per raggiungere il nosocomio presso il quale si era fatta refertare, in quanto volte ad ottenere una inammissibile rivalutazione delle prove.
Le considerazioni difensive, declinate in fatto, omettono di confrontarsi con la motivazione, logica ed immune da vizi, della sentenza impugnata che ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, in quanto lineari e convergenti, oltre che riscontrate dal certificato medico in atti e dalle dichiarazioni rese dalla teste Ma.Fr., e dalle parziali ammissioni dello stesso imputato (nella parte in cui ha ammesso di essersi avvicinato, per strada, alla vittima) considerando, invece, generiche le dichiarazioni rese dai testi della difesa, non idonee per i loro contenuti, a supportare un giudizio di segno opposto.
4. Deve rilevarsi, tuttavia, che entrambi i reati per cui è intervenuta condanna rientrano nella competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, trattandosi di minaccia non aggravata e di lesioni ritenute guaribili in dieci giorni e perseguibili a querela di parte. Ne consegue che, in relazione a tali fattispecie, l'imputato non può essere sottoposto all'irrogazione di una pena detentiva che, se mantenuta, sarebbe una pena illegale.
Le pene applicabili per il reato di minaccia e di lesione volontaria - di competenza, ab origine, del giudice di pace ex art. 4 D.Lgs. 274/2000 - sono quelle previste dall'art. 52, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 5 274 del 2000, meno gravi per genere rispetto alla pena detentiva della reclusione applicata. È, invero, oramai pacifico che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3,13,25 e 27 Cost., il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, o infondato, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di genere e/o specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia. Rv. 283689-01). Spetta, poi, al giudice provvedere alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio illegale, trattandosi di valutazione che investe, prima ancora che la quantificazione, la stessa individuazione di una pena all'interno del catalogo individuato dal citato D.Lgs. n. 274 del 2000 (Sez. 5, n. 8349 del 10/01/2025, Rv. 287666 - 01).
Nel caso in esame, la pena inflitta risulta determinata dal Tribunale, ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., considerando come pena base quella, detentiva di sei mesi di reclusione, da infliggere per il reato di lesioni, assunto come reato più grave, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche a mesi quattro di reclusione e aumentata di giorni dieci per la continuazione con il reato di minaccia sub 1).
L'individuazione della pena da infliggere evidentemente comporta - come sottolinea la sentenza Miraglia - la necessità di considerare tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio sulla base di un giudizio che deve essere rimesso alla Corte territoriale, da effettuarsi alla luce delle risultanze processuali e sulla base del modello sanzionatorio previsto dal legislatore per siffatti reati dal D.Lgs. n. 274 del 2000.
Occorre, altresì, ricordare che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023 - dep. 2024, L., Rv. 286153), l'applicazione delle pene previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000 non è automatica, potendo risultare in concreto più favorevole il trattamento sanzionatorio comminato per i reati di competenza del Tribunale in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena (beneficio che, nel caso in esame, risulta concesso) e secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale.
Ferma restando l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità penale del ricorrente, che consegue all'infondatezza delle censure in ordine a tale profilo, il Giudice del rinvio, da individuarsi in diversa sezione della Corte d'Appello di Napoli, valuterà quale sia il corretto trattamento sanzionatorio da applicare, previo apprezzamento concreto nel contraddittorio con l'imputato, ovvero quale sia la disciplina più favorevole tenuto conto dell'intervenuta disposta concessione del beneficio della sospensione condizionale. Dalla irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità penale del ricorrente discende la condanna del medesimo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello.
5. In conclusione la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio per i reati di lesioni con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli , e rigetto nel resto del ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2026.










