Sentenze

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La massima
Cassazione penale sez. V, 19/10/2021, n.42218
Secondo la Suprema Corte, la cessione di un ramo d'azienda "a prezzo vile" e senza accollo dei debiti da parte della cessionaria risulta integrare il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale, anche se partecipata quasi per l'intero dalla cedente, in quanto l'operazione non realizza un automatico incremento del valore della partecipazione societaria in termini corrispondenti a quello del complesso aziendale ceduto, trattandosi di "asset" eterogenei, il cui valore dipende dalla situazione debitoria e dall'andamento della società partecipata.
La sentenza
Fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di C.F.J., quale amministratore unico e liquidatore, e di F.G., quale amministratore di fatto, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi al fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.) e al reato di bancarotta fraudolenta documentale per il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.); mentre ha assolto i predetti imputati da ulteriori condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale relative ai due fallimenti, provvedendo alla conseguente riduzione della pena.
Inoltre, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato in anni cinque la durata delle pene accessorie ex art. 216, u.c., L. Fall..
Infine, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, ha liquidato in favore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., una provvisionale di Euro 10.000,00.
1.1. In particolare la condanna riguarda:
- per il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (dichiarato il 29 settembre 2015), la cessione, avvenuta in data 5 dicembre 2013, in favore della neocostituita (OMISSIS) s.r.l. del ramo di azienda concernente l'attività di commercio al minuto di abbigliamento, gestita in (OMISSIS), dietro pagamento di un prezzo, ritenuto "vile", di Euro 6.000 (capo A.1, primo punto); l'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture contabili della società, al fine di frodare i creditori (capo A.2);
- per il fallimento (OMISSIS) s.r.l. (dichiarato il 17 novembre 2016), l'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture contabili della società, al fine di frodare i creditori (capo B.2).
1.2. Il giudice di appello ha ritenuto, invece, l'insussistenza dei reati:
- di bancarotta fraudolenta patrimoniale per il fallimento (OMISSIS) s.r.l., con riguardo al contratto di locazione, al contratto di cessione di marchio, alla cessione a Idea (società di diritto svizzero, di seguito "sagl") delle quote della fallita, alla attività di e-commerce di proprietà di terzi (capo A.1 secondo, terzo e quarto punto);
- di bancarotta fraudolenta patrimoniale per il fallimento (OMISSIS) s.r.l. consistente nella cessione a Jtrade s.rl. del ramo di azienda relativo all'attività di commercio di coltelli (capo A.2).
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto a firma del comune difensore, articolando sette motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Con il primo si denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p..
Le istanze della difesa erano volte a colmare due vuoti probatori decisivi: l'accertamento, mediante istituzione di perizia, del valore del ramo di azienda ceduto a (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.); l'accertamento, mediante audizione del curatore di (OMISSIS), della consegna allo stesso della contabilità, ritenuta mancante, relativa all'anno 2016.
Lamentano i ricorrenti che il rigetto delle istanze si fonderebbe su una motivazione illogica (laddove, a fronte delle lacune riscontrate, dichiara esaustive le risultanze probatorie raccolte) e contraddittoria (laddove nega rilevanza alle richieste istruttorie concernenti proprio quegli aspetti che la stessa sentenza di condanna ha reputato decisivi).
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione sulla ritenuta colpevolezza degli imputati per la distrazione del ramo di azienda della (OMISSIS) s.r.l., già (OMISSIS) s.r.l. (capo A.1, primo punto).
L'affermazione di responsabilità si basa sul rilievo che:
- il prezzo di 6.000,00 Euro non è congruo anche volendo aderire alla stima di Euro 15.250,00, proposta dalla difesa (a fronte della stima del curatore di Euro 132.500,00);