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Bancarotta fraudolenta impropria: si configura nel caso di cessione di ramo d'azienda sottocosto (Cassazione penale n.42218/21)


Bancarotta fraudolenta


Indice:



La massima

Secondo la Suprema Corte, la cessione di un ramo d'azienda "a prezzo vile" e senza accollo dei debiti da parte della cessionaria risulta integrare il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale, anche se partecipata quasi per l'intero dalla cedente, in quanto l'operazione non realizza un automatico incremento del valore della partecipazione societaria in termini corrispondenti a quello del complesso aziendale ceduto, trattandosi di "asset" eterogenei, il cui valore dipende dalla situazione debitoria e dall'andamento della società partecipata.



La sentenza integrale

Cassazione penale sez. V, 19/10/2021, n.42218

Fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di C.F.J., quale amministratore unico e liquidatore, e di F.G., quale amministratore di fatto, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi al fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.) e al reato di bancarotta fraudolenta documentale per il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.); mentre ha assolto i predetti imputati da ulteriori condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale relative ai due fallimenti, provvedendo alla conseguente riduzione della pena.

Inoltre, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato in anni cinque la durata delle pene accessorie ex art. 216, u.c., L. Fall..

Infine, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, ha liquidato in favore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., una provvisionale di Euro 10.000,00.

1.1. In particolare la condanna riguarda:

- per il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (dichiarato il 29 settembre 2015), la cessione, avvenuta in data 5 dicembre 2013, in favore della neocostituita (OMISSIS) s.r.l. del ramo di azienda concernente l'attività di commercio al minuto di abbigliamento, gestita in (OMISSIS), dietro pagamento di un prezzo, ritenuto "vile", di Euro 6.000 (capo A.1, primo punto); l'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture contabili della società, al fine di frodare i creditori (capo A.2);

- per il fallimento (OMISSIS) s.r.l. (dichiarato il 17 novembre 2016), l'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture contabili della società, al fine di frodare i creditori (capo B.2).


1.2. Il giudice di appello ha ritenuto, invece, l'insussistenza dei reati:

- di bancarotta fraudolenta patrimoniale per il fallimento (OMISSIS) s.r.l., con riguardo al contratto di locazione, al contratto di cessione di marchio, alla cessione a Idea (società di diritto svizzero, di seguito "sagl") delle quote della fallita, alla attività di e-commerce di proprietà di terzi (capo A.1 secondo, terzo e quarto punto);

- di bancarotta fraudolenta patrimoniale per il fallimento (OMISSIS) s.r.l. consistente nella cessione a Jtrade s.rl. del ramo di azienda relativo all'attività di commercio di coltelli (capo A.2).


2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto a firma del comune difensore, articolando sette motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Con il primo si denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p..

Le istanze della difesa erano volte a colmare due vuoti probatori decisivi: l'accertamento, mediante istituzione di perizia, del valore del ramo di azienda ceduto a (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.); l'accertamento, mediante audizione del curatore di (OMISSIS), della consegna allo stesso della contabilità, ritenuta mancante, relativa all'anno 2016.

Lamentano i ricorrenti che il rigetto delle istanze si fonderebbe su una motivazione illogica (laddove, a fronte delle lacune riscontrate, dichiara esaustive le risultanze probatorie raccolte) e contraddittoria (laddove nega rilevanza alle richieste istruttorie concernenti proprio quegli aspetti che la stessa sentenza di condanna ha reputato decisivi).



2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione sulla ritenuta colpevolezza degli imputati per la distrazione del ramo di azienda della (OMISSIS) s.r.l., già (OMISSIS) s.r.l. (capo A.1, primo punto).

L'affermazione di responsabilità si basa sul rilievo che:

- il prezzo di 6.000,00 Euro non è congruo anche volendo aderire alla stima di Euro 15.250,00, proposta dalla difesa (a fronte della stima del curatore di Euro 132.500,00);

- la cessione del ramo di azienda a prezzo "vile" realizza comunque una condotta distrattiva anche se la cessionaria è una società partecipata al 99% dalla cedente.


2.2.1. Il primo assunto farebbe leva su un travisamento della prova, poiché mai la difesa degli imputati ha affermato che l'azienda ceduta valesse 15mila Euro, anzi la tesi difensiva era, all'opposto, che il valore del ramo di azienda coincidesse con il corrispettivo pattuito, secondo quanto stimato dalla Best Control s.r.l. (3.000,00 Euro il valore dell'avviamento, 3.000,00 Euro quello delle attrezzature).

Esso inoltre viene contraddetto da un successivo passaggio motivazionale, laddove la Corte di appello ha assolto gli imputati da un'ulteriore operazione - la cessione dell'intero capitale sociale della (OMISSIS) alla Jdea, che di fatto realizzava una cessione di quello stesso ramo di azienda - giudicando, questa volta, congruo il prezzo pattuito di Euro 9.000,00 (quindi non più 15.000,00).


2.2.2. Il secondo assunto sarebbe apodittico e, inoltre, non prenderebbe in considerazione il fatto che il trasferimento del ramo di azienda fosse avvenuto in favore di una società nella quale la cedente partecipava per la quota del 99%, il che avrebbe lasciato sostanzialmente invariato il patrimonio di (OMISSIS).


2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità degli imputati per la omessa tenuta della contabilità della società (OMISSIS) s.r.l., già (OMISSIS) s.r.l. (capo A.2).


2.3.1. Il liquidatore avrebbe informato il curatore della conservazione della contabilità in forma cartacea presso la sede di Novara e dell'utilizzo del sistema operativo AS 400, non più accessibile a causa della scadenza del contratto.

Il curatore non ha mai segnalato agli imputati lacune o difficoltà a reperire la contabilità, né ha impiegato quel minimo di diligenza utile a reperire la contabilità in forma cartacea presso la sede di Novara o a chiedere a IBM le credenziali per accedere al sistema operativo AS400 ed estrarre l'intera contabilità.

In ogni caso C. aveva richiesto al commercialista una copia della documentazione contabile dallo stesso tenuta, che ha poi messo a disposizione del pubblico ministero.

Quindi la motivazione della sentenza sarebbe illogica e contraddittoria laddove parla di omessa tenuta della contabilità.


2.3.2. Analoghi vizi presenterebbero le ragioni addotte dalla Corte di appello a sostegno dalla sussistenza del dolo specifico del reato.

E' pacifico che la contabilità era esistente e che, anche se parzialmente, è stata messa a disposizione del pubblico ministero; dunque, secondo i ricorrenti, la possibilità di ricostruire, sia pure in modo parziale, la movimentazione degli affari dimostrerebbe l'assenza di qualsivoglia volontà di frode.


2.4. Con il quarto motivo si fa valere vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità degli imputati per la omessa tenuta della contabilità della società (OMISSIS) srl (capo B.2).

Si richiamano tutti gli adempimenti svolti dall'amministratore nel mettere a disposizione della curatela l'intera contabilità della società.

Si rileva la caduta logica degli argomenti impiegati sulla configurabilità del dolo specifico.


2.5. Con il quinto motivo F.G. denuncia vizio di motivazione circa la propria qualità di amministratore di fatto.


2.5.1. Il ricorrente premette che non emergono prove dell'esercizio di poteri gestori da parte sua: non lo ha dichiarato il coimputato, non si trae dalle relazioni del curatore.


2.5.2. A fronte di tanto, gli elementi valorizzati dalla Corte di appello sarebbero privi di rilievo.

Non vi sarebbe alcuna prova in atti che Jdea sagl, di cui F. era co-amministratore, fosse la società capogruppo e comunque che F. esercitasse poteri di indirizzo delle società controllate.

La dichiarazione di B.L. (amministratrice della diamante s.r.l., società creditrice di (OMISSIS)), che attribuiva al F. la veste di amministratore di fatto, sarebbe priva di reale capacità dimostrativa, perché: raccolta dal curatore e inserita nella relazione ex art. 33 L. Fall.; priva di riferimenti fattuali verificabili e verificati.

I contratti di consulenza, conclusi con (OMISSIS) s.r.l. il 14 ottobre 2013 e con (OMISSIS) srl il 2 giugno 2014, avrebbero riguardato solo aspetti di natura commerciale, non avrebbero conferito alcuna procura speciale ad negotia.


2.6. Con il sesto motivo entrambi i ricorrenti deducono vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

La determinazione della pena-base in anni quattro di reclusione viene giustificata facendo riferimento all'elevato disvalore penale e sociale del fatto e al rilevante danno arrecato alla fallita.

Si tratta di parametri che non troverebbero rispondenza nel processo, poiché, alla luce delle pronunce assolutorie per la gran parte delle condotte, non emergerebbe alcun disvalore particolare del fatto, né vi sarebbe prova della entità del danno effettivamente causato.

I singoli aumenti di pena non sono sorretti da alcuna motivazione.


2.7. Con il settimo motivo si lamentano analoghi vizi sulla determinazione della durata delle pene accessorie ex art. 216 L. Fall.


3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto del D.L. n. 105 del 2021, art. 7, comma 1.


Diritto

1. I ricorsi sono fondati limitatamente capo B2.


2. Il primo motivo, relativo alla mancata acquisizione di prove asseritamente decisive, è inammissibile.


2.1. Nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in sede di appello os ammissibile ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, senza che peraltro le parti possano invocare a tal fine un vero e proprio diritto alla prova, dovendosi dunque ritenere che possa sollecitarsi l'esercizio da parte del Giudice del potere di integrazione (Sez. U. n. 930 del 13/12/1995, dep. nel 1996, Clarke, rv. 203427; Cass. Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. nel 2018, Picone, rv. 272197).

In tale quadro deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa invocarsi la mancata acquisizione di una prova decisiva (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziani, Rv. 278061).


2.2. Va aggiunto, peraltro, che tale principio è tanto più tranciante quando si ci si dolga della mancata istituzione di una perizia (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).

E' vero che la doglianza può riverberarsi in termini di vizio della motivazione, come in effetti deducono i ricorrenti, tuttavia devono essere prospettate lacune motivazionali su punti decisivi che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (sul punto si rinvia all'ampia analisi di Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, rv. 271163; cfr. anche Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, rv. 266623, e Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, rv. 265323).

Nel caso in rassegna non risultano affatto lacune da colmare, ma si è in presenza di asserzioni difensive che mirano a contrastare gli approdi raggiunti dalle sentenze di merito.


3. Il secondo motivo è infondato.


3.1. I ricorrenti invocano un vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistita nella cessione in data 5 dicembre 2013 dalla (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) srl poi fallita) in favore della neocostituita (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) srl) del ramo di azienda concernente l'attività di commercio al minuto di abbigliamento, gestita in (OMISSIS), dietro pagamento di un prezzo, ritenuto "vile", di Euro 6.000 (capo A.1, primo punto).


3.2. Secondo i ricorrenti il vizio di motivazione rileverebbe: come "errore revocatorio" (sul significante) della stima proposta dalla difesa; come travisamento per omissione in relazione alla mancata valutazione dei rapporti tra cedente e cessionario.


3.2.1. La lettura congiunta delle sentenze di primo e di secondo grado rendono evidente che l'affermazione di responsabilità si fonda sui seguenti elementi:

- la (OMISSIS) srl (poi (OMISSIS) s.r.l.) si trova in crisi irreversibile sin dal 2010 e viene dichiarata fallita il 29 settembre 2015.

- il 5 dicembre 2013 la società cede alla neocostituita Outlet (OMISSIS) srl (poi (OMISSIS) srl) il ramo di azienda costituito dal commercio al minuto al prezzo di 6.000,00 Euro;

- il prezzo della cessione era "vile", poiché la cessione è avvenuta senza accollo dei debiti da parte della cessionaria e la stima effettuata dal perito incaricato dalla curatela aveva indicato in Euro 132.500,00 il valore dell'azienda, considerato il valore della licenza pari ad Euro 185.000,00 Euro con un abbattimento prudenziale in ragione della situazione di crisi.

E' questo il nucleo centrale della decisione: un ramo di azienda del valore di oltre 130 mila Euro viene ceduto al prezzo di 6mila Euro.

La Corte di appello prende in esame i rilievi del consulente della difesa e li supera osservando che si tratta di generiche valutazioni sulla situazione economica della fallita e che i calcoli effettuati sono privi di riscontro.

L'accenno alla valutazione in Euro 15.206,00 che la Corte di appello riferisce (per i ricorrenti erroneamente) alla consulenza di parte, è irrilevante, proprio perché anche il giudice di secondo grado, come quello di primo grado, ha motivatamente abbracciato la stima dell'ausiliario del curatore.

La decisione si conforma ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (cfr. tra le tante Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008; Sez. 5, n. 24024 del 01/04/201 Bellachioma, Rv. 263943; Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644).


3.2.2. Non incide sul tessuto argomentativo della sentenza neppure la considerazione che la distrazione non sussisterebbe dato che l'azienda ceduta sarebbe rimasta, di fatto, "in pancia" alla cedente, proprietaria del 99% delle quote della cessionaria.

L'argomento, apparentemente suggestivo, è privo di pregio.

La distrazione ha riguardato un complesso aziendale del valore di 130 mila Euro, che, con l'operazione incriminata, è stato sottratto alla garanzia dei creditori di (OMISSIS) srl (poi (OMISSIS) s.r.l.).

Per poter sostenere che non c'e' stata diminuzione patrimoniale non è sufficiente affermare che quell'azienda è comunque rimasta a (OMISSIS) srl grazie alla titolarità del 99% delle quote della cessionaria (OMISSIS) srl, occorrerebbe invece dimostrare che la partecipazione societaria di (OMISSIS) srl è aumentata di un valore corrispondente a 130mi1a Euro, di talché i suoi creditori non hanno subito alcun pregiudizio in ragione della contropartita rappresentata dalla possibilità di rivalersi sulle quote societarie per il medesimo ammontare del valore dell'azienda.

Invero una partecipazione societaria non incrementa automaticamente il proprio valore a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda, trattandosi di asset eterogenei il cui valore dipende da fattori diversi e risentendo la prima della situazione debitoria e dell'andamento della società partecipata.

La difesa nulla ha specificato a proposito di tale variabili, anzi l'unico elemento emerso nel processo smentisce l'ipotesi di una equivalenza, dato che la cessionaria (OMISSIS) srl è fallita a distanza di poco più di due anni dalla sua costituzione.


4. E' infondato anche il terzo motivo sul reato di bancarotta documentale, riferito al fallimento (OMISSIS) s.r.l. di cui al capo A2.


4.1. I ricorrenti ripropongono in questa sede le medesime circostanze di fatto già vagliate e superate dai giudici di merito: luogo di conservazione della contabilità; gestione informatica; deposito presso la Procura della repubblica di ulteriore documentazione contabile.

Al riguardo sia il primo sia il secondo giudice hanno evidenziato l'omessa consegna al curatore del libro giornale e dei partitari, vale a dire di quella documentazione contabile di fondamentale importanza per la vita della società.

I medesimi giudici hanno posto in rilievo come anche il deposito "tardivo" abbia riguardato solo il libro giornale relativo all'anno 2015.


4.2. Va ricordato che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L. Fall. prevede due fattispecie alternative:

- quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, alla quale è equiparata quella di omessa tenuta (anche parziale); tutte tali condotte (alternative) devono essere sorrette dal dolo specifico, vale a dire devono avere lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori;

- quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).


4.3. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, nella specie si verte nella prima ipotesi, dato che si è in presenza di una sottrazione o, in ogni caso, omessa tenuta (parziale) della contabilità.

La Corte di appello, con maggior precisione rispetto al giudice di primo grado, ricava la prova del dolo specifico, dalla circostanza che tale condotta si accompagna alla distrazione del ramo di azienda, sicché è logico presumere che l'assenza di contabilità fosse finalizzata ad occultare l'operazione pregiudizievole per i creditori.

Si tratta di motivazione congrua, non inficiata dalla diverse opzioni valutative espresse dalla difesa, che, muovendo dalle medesime premesse fattuale, giunge a conclusioni opposte.


5. Il quarto motivo è fondato.

La censura investe il reato di bancarotta fraudolenta documentale, riferito al fallimento (OMISSIS) srl, di cui al capo B2.


5.1. La condotta consiste nella sottrazione, distruzione od omessa tenuta della contabilità relativa all'anno 2016.

Ricorre dunque una delle ipotesi c.d. "a dolo specifico" (cfr. sopra paragrafo 4.2.).

La Corte di appello desume l'elemento soggettivo del reato nel "mancato riscontro probatorio delle operazioni pregiudizievoli per i creditori di (OMISSIS) srl", tuttavia tale affermazione entra i contraddizione con la decisione di escludere la sussistenza di condotte distrattive riferite al fallimento (OMISSIS), in origine contestate al capo B.1.


5.2. Questa frattura dell'ordito logico della motivazione impone l'annullamento con rinvio della sentenza sul capo in rassegna.


6. Il quinto motivo è inammissibile.

La censura investe la qualità di amministratore di fatto assegnata a F.G..


6.1. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (per tutte Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).

Peraltro la previsione di cui all'art. 2639 c.c. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893).


6.2. Nella specie, esprimendo un giudizio conforme, i giudici di primo e di secondo grado hanno posto in luce molteplici elementi da cui hanno potuto inferire "la concreta e perdurante ingerenza dell'imputato nella gestione degli affari delle due società, (OMISSIS) e (OMISSIS)": dichiarazioni raccolte dalla curatela (pacificamente utilizzabili, trattandosi di atti formatisi al di fuori del procedimento); titolarità in capo al F. delle quote di entrambe le società fallite (maggioritaria per (OMISSIS) e totalitaria per (OMISSIS)); gli ampi poteri di azione riconosciute al F. dai contratti di consulenza conclusi con le due società che gli hanno consentito di definire le strategie economiche e di occultare, attraverso il simulato schermo pattizio, la reale interferenza nella direzione gestionale e finanziaria della società.


6.3. Tale conclusione non viene efficacemente contrastata dall'impugnazione che atomizza i singoli elementi nel tentativo di sminuirne la valenza e di sottoporre alla Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione; rilettura che esula dai poteri del giudice di legittimità, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe').

D'altra parte l'esistenza di contratti di consulenza con le due società fallite non basta ad estromettere l'imputato dalla responsabilità penale, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 L. Fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. tra le tante Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 che si è pronunciata in un caso simile a quello qui in esame).

Occorre aggiungere che, nel caso in rassegna, i giudici di merito hanno posto in luce come i contratti di consulenza fossero meri simulacri formali, dato che non risulta documentato il pagamento di corrispettivi.


7. Il sesto e il settimo motivo, attinenti alla misura della pena principale e di quella accessoria, rimangono assorbiti.


8. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo B2, cioè alla bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento (OMISSIS) srl.

Il giudice di rinvio dovrà applicare i principi enucleati sopra al paragrafo 5 e a quello, richiamato, 4.2.

Competerà allo stesso anche rivalutare l'intero trattamento sanzionatorio alla luce delle conclusioni raggiunte, fornendo adeguata motivazione delle scelte compiute.


I ricorsi vanno rigettati nel resto.


PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B2, cioè alla bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento (OMISSIS) srl con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021


 

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