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Bancarotta: La qualifica di amministratore di fatto richiede "prove significative e concludenti"

Bancarotta fraudolenta distrattiva

Bancarotta: La qualifica di amministratore di fatto richiede "prove significative e concludenti"

1. La massima

In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale.

La prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela può essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili.


2. Analisi della sentenza

Indice:


1. Il caso

All'imprenditore veniva contestato il reato di cui all'art. 216 comma 1, n. 2, L. Fall. (bancarotta fraudolenta distrattiva), perché, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante (in un primo momento) e di amministratore di fatto (in un secondo).


2. Il processo

All'esito del processo di primo grado, l'imprenditore veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta e la sentenza veniva confermata nel successivo giudizio di appello.

La corte di cassazione dichiarava inammissibili il ricorso e la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imprenditore diveniva definitiva.


3. I riferimenti

Giudici di merito: Tribunale di Velletri - Corte di Appello di Roma

Autorità Giudiziaria: Quinta Sezione della Corte di Cassazione

Reato contestato: Bancarotta fraudolenta distrattiva

Sentenza: n.4558 (ud. 13/01/2023, dep. 02/02/2023)


4. La massima: La prova dell'amministratore di fatto

Nella sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale.


5. La sentenza della corte di cassazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 febbraio 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 16 febbraio 2021 dal Tribunale di Velletri con la quale gli imputati B. e T. erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione ciascuno per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, nella qualità di amministratore e legale rappresentante la prima e di amministratore di fatto il secondo sino al 3 febbraio 2012, data del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Velletri, della società T. O.F. s.r.l., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche oltre pene accessorie per la durata di anni 5 ed il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.


2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso i rispettivi difensori di fiducia, con distinti atti articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.


2.1. Con il ricorso proposto attraverso il difensore di fiducia avv. nell'interesse di B.R. è stato proposto un unico motivo.


2.1.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla omessa valutazione delle prove a discarico e alla eventuale riqualificazione della contestazione in quella di bancarotta semplice documentale.


La Corte territoriale pur riconoscendo che l'oggetto della distrazione, valutato dal primo giudice in Euro 270.731,64, sia da ritenersi provato per l'importo inferiore di Euro 264.631,64, ha egualmente ritenuto la sentenza di primo grado immune da vizi considerando mere irregolarità contabili alcune circostanze di fatto evidenziate dalla difesa nell'atto di appello.


2.1.2. La sentenza impugnata ha omesso di valutare le indicazioni del consulente della difesa C.G. il quale, nel corso del suo esame, ha chiarito la sussistenza di errori nella contabilizzazione ed in particolare la irregolare annotazione dei saldi attivi nel triennio 2009/2011 che, unitamente alle prove documentali acquisite, doveva condurre ad una precisa risposta sul punto, laddove la Corte si è limitata a replicare che la censura del ricorrente era relativa alla sola scheda contabile del 2010 o che le irregolari annotazioni erano imputabili ad annotazioni innocue.


La Corte ha valorizzato le dichiarazioni della ricorrente solo nella parte relativa alla utilizzazione delle somme di cassa per erogazioni ai trasportatori omettendo completamente di considerare le dichiarazioni eteroaccusatorie dalla stessa rese rispetto al coimputato ex coniuge che si sarebbe di fatto interamente occupato dell'amministrazione della società.


2.1.3. Infine, la sentenza impugnata risulta carente nel respingere la invocata richiesta di derubricazione della fattispecie contestata in quella di bancarotta semplice documentale.


Lamenta la ricorrente che, comunque, la prova della sussistenza di una bancarotta patrimoniale distrattiva è stata raggiunta anche attraverso l'esame delle scritture contabili, risultate comunque idonee a ricostruire il patrimonio della società.


Se comunque grazie ad una parziale ricostruzione attraverso le scritture contabili è stato possibile individuare il patrimonio della società, la irregolare tenuta può essere frutto di negligenza e, dunque, di colpa, con la conseguente estinzione del meno grave reato di bancarotta documentale semplice per intervenuta prescrizione.


Del tutto da escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo avuto riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, del resto esclusa anche dall'ipotesi di accusa.


2.2. Con il ricorso proposto attraverso il difensore di fiducia, avv. nell'interesse di T.D. sono stati proposti i seguenti motivi.


2.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi di prova necessari ai fini della sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente.


Lamenta la difesa che l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto al T. si fonda sulle dichiarazioni eteroaccusatorie della coimputata, sulla esistenza di una delega ad operare sul conto corrente societario dal novembre 2010 all'ottobre 2011, sulle dichiarazioni del teste M..


Richiamando la giurisprudenza di questa sezione in tema di amministratore di fatto, il ricorrente esclude che la sentenza abbia operato una corretta interpretazione e applicazione di tali principi.


Al riguardo:


- le dichiarazioni eteroaccusatorie provengono da un soggetto, la B., portatrice in qualità di coniuge di risentimenti e questioni personali;


- la sussistenza di una delega ad operare sul conto risulta del tutto ininfluente dal momento che alcun accertamento è stato compiuto sull'effettivo utilizzo della delega stessa da parte del ricorrente;


- il curatore non è stato in grado di fornire circostanze precise sul punto;


- il teste M., dipendente della società si è limitato a riferire che il T. era suo amico e unico referente in relazione all'attività dallo stesso svolta, ma non ha circostanziato l'effettiva ingerenza gestionale del ricorrente rispetto alla società.


Infine, la sentenza appare illogica nella parte in cui valorizza la conoscenza che la B. aveva delle operazioni societarie ai fini della affermazione della sua penale responsabilità, ma allo stesso tempo utilizza le dichiarazioni sul versante eteroaccusatorio per coinvolgere il T., risultando contraddittoria nella parte in cui dà credibilità all'assunto della B. circa la sua conoscenza delle disposizioni patrimoniali.


2.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per inversione dell'onere della prova in capo al ricorrente in relazione al nesso di causalità sussistente tra la posizione di amministratore di fatto e le condotte distrattive contestate.


Erroneamente la sentenza impugnata nel condividere le argomentazioni del giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorrente non sia stato in grado di dimostrare che l'attività gestoria fosse realmente svolta dall'amministratore di diritto comportando una inammissibile inversione dell'onere della prova.


CONSIDERATO in DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).


1. Il ricorso presentato nell'interesse della ricorrente B. è inammissibile.


1.1. La prima doglianza è manifestamente infondata non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata la quale con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ha chiarito che (p.4) il giudice di primo grado ha ritenuto provata la distrazione per il minore importo di Euro 264.631,64 accogliendo la difesa del consulente tecnico di parte circa l'erroneo computo effettuato nella scheda contabile dell'esercizio 2010 delle annotazioni "versamenti in banca" trattandosi di due voci che andavano sottratte e non sommate dal valore finale della cassa.


Logica e non censurabile appare la considerazione di entrambi i giudici di merito (ipotesi di doppia conforme) in base alla quale lo scostamento suindicato non solo era di scarso rilievo rispetto al dato complessivo, ma era comunque imputabile a chi aveva provveduto a redigere la scheda e inidoneo ad incidere sulla complessiva attendibilità delle scritture medesime.


1.2 Manifestamente infondata appare la seconda doglianza non confrontandosi anche in tal caso con le specifiche risposte offerte dalla sentenza impugnata. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Corte territoriale ha preso in considerazione le indicazioni del consulente di parte e ha logicamente ed esaurientemente replicato che le censure si sono concentrate sulla scheda contabile dell'anno 2010, trascurando il saldo della voce disponibilità liquide dell'anno 2009 (Euro 160,489) con la conseguenza che seppure non vi fosse stato un incremento nell'anno 2010 della voce, "(..) gli imputati avrebbero dovuto rispondere quanto meno della sorte impressa, alla comunque cospicua somma predetta(..)."


La sentenza impugnata, inoltre, ha espressamente richiamato le risultanze dell'ultimo bilancio depositato e acquisito agli atti relativo al 31 dicembre 2010 che si chiude con l'incremento di tale voce ad Euro 298.068. La nota integrativa che accompagna il bilancio spiega che l'importo è costituito da denaro e altri valori di cassa per Euro 263.932, cifra corrispondente a quella riportata in chiusura della scheda contabile al 31.12.2010 e in apertura di quella al 31.12.2011.


La sentenza ha operato buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.


Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela. Sul punto, si è affermato come siffatta esistenza (e consistenza) possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, (2019), Villa, Rv. 275499).


1.3. Generica appare la doglianza relativa alla omessa valorizzazione delle dichiarazioni della ricorrente nella parte in cui la stessa aveva riferito che della società si era interessato unicamente l'ex coniuge coimputato, dal momento che se è vero che le dichiarazioni eteroaccusatorie sono state utilizzate quale chiamata in reità nei confronti del T., alla luce delle complessive risultanze istruttorie le stesse non hanno comunque consentito alla Corte territoriale (sul punto la motivazione in fatto appare logica e non contraddittoria) di escludere la penale responsabilità della ricorrente quale amministratore di diritto.


1.4. Quanto alla richiesta di riqualificazione della condotta in bancarotta documentale semplice, il motivo risulta del tutto generico limitandosi a censurare la impugnata sentenza, che peraltro ha motivato sullo specifico punto, con l'affermazione che la condotta realmente realizzatasi è quella di regolare e incompleta tenuta delle scritture contabili.


2. Il ricorso nell'interesse del T. è inammissibile.


2.1. In relazione al primo motivo che appare manifestamente infondato, la sentenza ha correttamente tenuto in conto i principi affermati da questa Corte in relazione all'amministratore di fatto secondo i quali in tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021 (2022) Rv. 282775).


La sentenza impugnata ha correttamente applicato siffatti principi dal momento che, nel condividere le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, ha valorizzato la chiamata in reità della coimputata ampiamente riscontrata non solo dalla esistenza in capo al T. di una delega ad operare sui conti della società (sul punto la motivazione offerta alla obiezione difensiva della mancata prova dell'effettivo utilizzo della delega appare logica e coerente), ma anche dalla corretta e insindacabile valutazione operata delle dichiarazioni del teste M..


2.2. Il secondo motivo di ricorso è inedito e come tale inammissibile.


Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Consegue altresì, a norma dell'art. 616 c.p.p. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di Euro tremila.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2023

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