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Bancarotta: La qualifica di amministratore di fatto richiede "prove significative e concludenti"

Bancarotta fraudolenta distrattiva

Bancarotta: La qualifica di amministratore di fatto richiede "prove significative e concludenti"

Indice:

1. Il caso

2. Il processo

3. I riferimenti

4. La massima

5. La sentenza della corte di cassazione


1. Il caso

All'imprenditore veniva contestato il reato di cui all'art. 216 comma 1, n. 2, L. Fall. (bancarotta fraudolenta distrattiva), perché, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante (in un primo momento) e di amministratore di fatto (in un secondo).


2. Il processo

All'esito del processo di primo grado, l'imprenditore veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta e la sentenza veniva confermata nel successivo giudizio di appello.

La corte di cassazione dichiarava inammissibili il ricorso e la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imprenditore diveniva definitiva.


3. I riferimenti

Giudici di merito: Tribunale di Velletri - Corte di Appello di Roma

Autorità Giudiziaria: Quinta Sezione della Corte di Cassazione

Reato contestato: Bancarotta fraudolenta distrattiva

Sentenza: n.4558 (ud. 13/01/2023, dep. 02/02/2023)


4. La massima

Nella sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale.


5. La sentenza della corte di cassazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 febbraio 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 16 febbraio 2021 dal Tribunale di Velletri con la quale gli imputati B. e T. erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione ciascuno per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, nella qualità di amministratore e legale rappresentante la prima e di amministratore di fatto il secondo sino al 3 febbraio 2012, data del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Velletri, della società T. O.F. s.r.l., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche oltre pene accessorie per la durata di anni 5 ed il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.


2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso i rispettivi difensori di fiducia, con distinti atti articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.


2.1. Con il ricorso proposto attraverso il difensore di fiducia avv. nell'interesse di B.R. è stato proposto un unico motivo.


2.1.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla omessa valutazione delle prove a discarico e alla eventuale riqualificazione della contestazione in quella di bancarotta semplice documentale.


La Corte territoriale pur riconoscendo che l'oggetto della distrazione, valutato dal primo giudice in Euro 270.731,64, sia da ritenersi provato per l'importo inferiore di Euro 264.631,64, ha egualmente ritenuto la sentenza di primo grado immune da vizi considerando mere irregolarità contabili alcune circostanze di fatto evidenziate dalla difesa nell'atto di appello.


2.1.2. La sentenza impugnata ha omesso di valutare le indicazioni del consulent