Bancarotta e omesso versamento di imposte: il bilancio non basta a provare la distrazione (Corte app. Roma, n. 12549/25)
- Avvocato Del Giudice
- 1 giorno fa
- Tempo di lettura: 13 min

Indice:
La massima
Elemento oggettivo – Prova della previa disponibilità – Attendibilità intrinseca del bilancio – Dato contabile “cartolare” e mancanza di riscontri esterni
In tema di bancarotta per distrazione, la prova della reale esistenza e della concreta disponibilità del bene in capo alla società non può essere fondata in modo esclusivo sul dato di bilancio, quando l’attendibilità intrinseca delle scritture risulti criticabile e manchino riscontri esterni acquisibili (es. verifiche fiscali sugli scambi, informazioni da dipendenti, elementi commerciali); in tal caso, in difetto di prova dell’effettiva disponibilità in capo all’imputato, deve disporsi l’assoluzione.
Corte app. Roma, sez. II, 29 ottobre 2025, n. 12549
Massima a cura dello Studio Legale del Giudice
Vuoi approfondire l'argomento?
Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta
La spiegazione
La decisione riguarda il fallimento di una società a responsabilità limitata (commercio abbigliamento), società rimasta per decenni in mano alla famiglia S. Tra il 2009 e il 2018 la società accumula un debito erariale e contributivo enorme (oltre 1,5 milioni) per omessi versamenti sistematici.
Nel gennaio 2020 la famiglia cede quote e amministrazione a Do. Gi., soggetto anziano, residente altrove, senza esperienza nel settore e con precedenti anche per bancarotta: la Corte lo qualifica sostanzialmente come “chiusista / prestanome”, cioè schermo formale per “abbandonare” la società al fallimento.
In appello:
Gi. viene assolto dalla distrazione delle “rimanenze” (oltre 2,4 milioni) perché manca la prova che quelle rimanenze esistessero davvero e/o che lui ne avesse disponibilità effettiva: il dato era solo “cartolare” e il bilancio ritenuto non affidabile senza riscontri esterni.
Per la bancarotta documentale, la Corte esclude la prova del dolo specifico della fraudolenta (non basta dire “manca la contabilità e lui era amministratore”), e derubrica in bancarotta semplice documentale: Gi. risponde per omessa tenuta della contabilità nel periodo della sua (inerte) gestione.
La condanna della famiglia S. per bancarotta impropria da operazioni dolose viene confermata: l’omesso pagamento protratto di imposte e contributi è letto come scelta gestionale consapevole che ha causato o comunque aggravato il dissesto.
La sentenza integrale
Corte appello Roma sez. II, 29/10/2025, (ud. 23/10/2025, dep. 29/10/2025), n.12549
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo giudice ha, in sintesi, ritenuto provate le condotte oggetto di contestazione a carico di tutti gli imputati (salvo dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di An.Ri., perché decedutane) corso del procedimento) argomentando che: - la stessa An.Ri., insieme ai figli, Ci. e Ro.Sc., succedutisi nel tempo come amministratori della ARCO.CR Srl e titolari dell'intero capitale sociale, avevano cagionato dolosamente il fallimento della società, omettendo sistematicamente di provvedere al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, così accumulando l'ingente debito di oltre 1,5 milioni di euro, che ne aveva quanto meno aggravato lo stato di dissesto economico; - Gi., ultimo amministratore della ARCO.CR, unitamente a An.Ri., che lo aveva preceduto nella carica, avevano distratto le rimanenze, indicate in Euro 2.465.185 nel bilancio al 31.12.2018 (ultimo bilancio depositato) poiché mai rinvenute dal curatore, che non era stato nemmeno in grado di ricostruirne le sorti; - il solo Gi. aveva altresì omesso di presentarsi al curatore fallimentare e di consegnargli i libri e la documentazione contabile della società, violando gli obblighi connessi alla carica, nella consapevolezza di rendere in tal modo impossibile la ricostruzione delle vicende economiche della fallita ed il recupero delle poste attive iscritte in bilancio. La sentenza è gravata del rituale appello presentato dai difensori degli imputati. L'avv. D., nell'interesse di Gi., ha chiesto:
1. la derubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo A) nella fattispecie della bancarotta semplice, deducendo che: - le scritture contabili obbligatorie sono l'oggetto materiale del reato di bancarotta semplice; - ai fini della prova del dolo specifico necessario ad integrare la bancarotta fraudolenta non è sufficiente l'oggettiva mancanza delle scritture contabili e l'accettazione della carica di amministratore, in mancanza della dimostrazione che l'imputato avesse ricevuto la contabilità dal precedente amministratore e fosse a conoscenza delle vicende societarie;
2. l'assoluzione perché il fatto non sussiste, ex art. 530, comma 2, c.p.p., dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, difettando la prova della reale disponibilità in capo alla fallita delle somme oggetto di contestazione, prova inidoneamente basata dal primo giudice unicamente sulla presunzione di veridicità delle scritture contabili, in assenza di accertamenti sulla relativa attendibilità intrinseca; 3. in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla breve durata della carica gestoria, dall'attribuibilità al precedente amministratore dell'assenza di contabilità, dal buon j comportamento processuale e dallo scarso allarme sociale generato dai precedenti penali, peraltro non I specifici, con riduzione della pena principale e delle pene accessorie.
L'avv. V. nell'interesse di C.R. S., ha chiesto: 1. l'assoluzione dal reato loro ascritto per carenza di motivazione (e prima ancora dì prova) in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta impropria, evidenziando, in particolare, come "al momento del cambio di gestione societaria erano presentì ...rimanenze attive per oltre 2.400.000 euro", che avrebbero consentito al nuovo amministratore di saldare i debiti tributari, eventualmente anche attraverso il ricorso ad una definizione agevolata; 2. in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla mancanza di pericolosità sociale e dalla buona condotta processuale. All'esito dell'udienza del 23.10.2025, acquisite le conclusioni scritte depositate dalle parti, questa Corte ha deliberato come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di appello, ad avviso del collegio, sono fondati esclusivamente con riferimento alla posizione di Gi. in relazione ai reati contestati al capo B), dal quale deve essere assolto per non aver commesso il fatto, ed al capo A), per il quale si reputano sussistenti gli elementi costituitivi della bancarotta semplice, essendo nel resto inidonei ad inficiare le argomentate considerazioni espresse, in fatto e in diritto, nella sentenza impugnata, che si richiama integralmente. 2. È preliminarmente opportuno ribadire che, come si evince dall'esposizione degli elementi fattuali compiuta dal primo giudice - da ritenersi sostanzialmente pacifici anche alla luce dei motivi di appello - la ARCO.CR, già Sc. Srl, è stata una società avente ad oggetto il commercio di abbigliamento interamente riconducibile alla famiglia Sc., poiché costituita nel 1987 da Ot.Sc. (padre), An.Ri. (madre), Ci. e Ro.Sc. (figli), che erano rimasti titolari dell'intero capitale sociale (dopo la morte di Otello ripartito tra i congiunti) fino al 24.01.2020, quando tutte le quote erano state acquistate da Do.Gi. Analogamente, l'amministrazione era stata assunta da Ot.Sc. dalla costituzione all'11.12.2009, quando era stato costituito un CdA composto dal predetto e dai figli Ci. e Ro. Dopo la morte di Ot. (Omissis), gli era subentrata An.Ri., alternatasi al figlio Roberto nel ruolo di presidente del CdA fino al 16.06.2017, quando era divenuta amministratrice unica, sostituita nella carica da Gi. il 25.01.2020. La proprietà e la gestione della società sono pertanto rimaste nelle mani della famiglia S. fino agli inizi dell'anno 2020, quando sono state interamente acquisite dal coimputato Gi. Quest'ultimo, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, non risulta aver svolto alcuna concreta attività gestoria, né ha provveduto alla tenuta della contabilità - tanto che l'ultimo bilancio depositato è quello risalente all'esercizio 2018, approvato nel luglio 2019, dunque ancora sotto la precedente gestione - così da essere stato definito come il "chiusista", individuato dai precedenti soci e amministratori quando avevano "deciso di spogliarsi della società, abbandonandola al fallimento". 3. Ad ulteriore conferma dell'assunto, si rileva che il curatore ha precisato in sede di esame di essersi recato presso l'unica sede operativa nota della società, situata in Viterbo, trovando un negozio vuoto e chiuso, secondo i vicini interpellati in merito rilasciato dagli occupanti già nel 2020. A ciò si aggiunga che l'ingente debito accumulato dalla ARCO.CR nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in base alle informazioni acquisite presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione alla data del 13.10.2021, si è quasi integralmente formato negli anni dal 2009 al 2018 (posto che per il 2019 risultano debiti "solo" per circa Euro 37.000 e per il 2020 per Euro 668,01), a riprova di come l'attività d'impresa fosse ormai cessata. 4. È, dunque, inverosimile che Gi. abbia agito in una prospettiva imprenditoriale acquistando - al valore nominale di Euro 20.400 - l'intero capitale sociale di una società che, stando ai bilanci depositati, ha sempre avuto un modestissimo utile di esercizio (nel 2018 pari ad Euro 11.898) ed era gravata da una rilevante esposizione debitoria (nel 2018 pari a quasi 2 milioni di euro, a fronte, come si vedrà meglio nel prosieguo, del dato meramente cartolare delle "rimanenze"), per poi disinteressarsene completamente. Nel contesto descritto, la cessione a distanza di un solo giorno dell'amministrazione e dell'intero capitale sociale al predetto imputato, persona di età avanzata (poiché nato nel 1949), residente in altra regione (nella città di L'Aquila), privo di alcuna nota esperienza nel settore dell'abbigliamento, oltre che gravato da una nutritissima serie di precedenti penali, non solo per reati contro il patrimonio (furti, truffe, ricettazioni), ma anche della medesima specie di quelli per cui si procede (e cioè una condanne per bancarotta semplice e tre per bancarotta fraudolenta), è piuttosto spiegabile solo con la volontà dei cedenti di creare uno schermo formale alla precedente gestione effettiva, in vista dell'inevitabile fallimento. 5. Il Tribunale, pur apprezzando correttamente il dato fattuale, evocativo del ruolo di mero amministratore formale di Gi., non ne ha tratto le dovute conclusioni in punto di responsabilità penale per i reati a lui ascritti. 5.1. Quanto al capo B), in particolare, è innegabile la criticità connessa alla verifica dell'attendibilità dei bilanci societari, ed in specie di quello relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2018, che costituisce l'unico elemento di prova dal quale dovrebbe desumersi l'esistenza di "rimanenze" nel patrimonio della società a quella data. Ciò specie ove si consideri l'assoluta mancanza di elementi di riscontro esterno - che pure potevano essere acquisiti in fase d'indagine, ad esempio, attraverso la verifica degli scambi commerciali presso il cassetto fiscale della società ovvero l'assunzione di informazioni dai dipendenti - e, per contro, l'annotazione di dati tra loro non coerenti - come l'esposizione nei bilanci della voce "imposte dell'esercizio" in misura esigua (da un minimo di poco superiore ad Euro 13.000 a poco più di Euro 20.000 nella annualità dal 2015 al 2018) a fronte di un dato effettivo di ben altra natura (poiché sempre superiore ad Euro 100.000). A ciò si aggiunga che la ritenuta qualifica di mero prestanome, secondo ogni massima di esperienza in tema, è scarsamente compatibile con la disponibilità di beni materiali per oltre 2,4 milioni di euro, che, quand'anche presenti nel patrimonio della società alla data del 31.12.2018, ben potrebbero essere stati oggetto di distrazione da parte della compagine societaria a ristretta base proprietaria all'epoca esistente. In ogni caso, nulla dimostra che Gi. ne abbia mai avuto l'effettiva disponibilità, per cui deve essere assolto da tale fattispecie di reato. 5.2. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestata al capo A), sub specie di sottrazione dei libri e delle scritture contabili, le considerazioni che precedono ostano al riconoscimento della prova del dolo specifico necessario ad integrare detta fattispecie, acriticamente rinvenuta dal primo giudice nel mero dato formale dell'acquisizione della carica e della sparizione della contabilità. Anche sul punto, è appena il caso di evidenziare che l'ultimo bilancio è stato presentato da An.Ri. e approvato da un'assemblea costituita dalla stessa e dai figli. Né vi è prova del trasferimento della documentazione contabile da parte del precedente amministratore a Gi., il quale non risulta nemmeno essere stato mai portato a conoscenza delle vicende societarie. L'unica ricostruzione coerente con le suddette considerazioni e dotata di credibilità razionale è, dunque, che, a fronte della situazione di crisi irreversibile della ARCO.CR., riconducibile quanto meno all'elevatissimo debito fiscale, la famiglia An.Ri. - S., anziché provvedere al risanamento o alla messa in liquidazione, abbia preferito uscire formalmente dalla società, cedendola ad un terzo e facendosene schermo, non solo in vista dell'inevitabile fallimento, ma anche per attribuire adesso la sparizione dei libri e delle scritture contabili. Gi., che era comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di amministratore, deve dunque rispondere dell'omessa tenuta della contabilità nel periodo della sua gestione, fatto che, come sollecitato dalla difesa, in assenza di prova certa che abbia agito con il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, integra gli estremi del reato di bancarotta semplice documentale. 6. Quanto al trattamento sanzionatorio per tale fattispecie, si reputa che la gravità del fatto - in ragione dell'integrale e assoluta inerzia dell'amministratore protrattasi fino al fallimento della società - e l'allarmante personalità dell'imputato - che, oltre a non essere nuovo assimili condotte illecite, non ha offerto alcuna collaborazione con gli organi fallimentari e nel corso del processo ai fini della ricostruzione dell'accaduto - giustifichino una pena superiore al minimo edittale. Per le medesime ragioni, non si ravvisa alcun elemento suscettibile di positiva valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, peraltro richieste dall'appellante sulla base di argomentazioni errate e inconferenti, quali lo "scarso allarme sociale" correlabile ai precedenti penali per reati contro il patrimonio a carico dell'imputato, disconoscendo l'esistenza di precedenti specifici e gravi (quali le già menzionate tre condanne per bancarotta fraudolenta, per l'ultima delle quali ha riportato la pena detentiva di 5 anni di reclusione) o "la buona condotta processuale", in effetti consistita solamente nell'assenza dal procedimento. Si reputa pertanto adeguata e proporzionata la pena base di un anno di reclusione, aumentata per la recidiva specifica e reiterata (che non è stata oggetto di contestazione nei motivi d'appello) ad un anno e otto mesi di reclusione. Per l'effetto, deve revocarsi la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 7. Quanto al delitto di bancarotta impropria, contestato nei confronti dei fratelli S. perché, in qualità di membri del consiglio di amministrazione dal 2009 al 2017 (R. S. anche quale presidente del Cda dal 2013 al 2014), cagionavano per effetto di operazioni dolose il fallimento della ARCO.CR mediante l'intenzionale e sistematico missione del pagamento dei debiti erariali, può ritenersi pacifica, in punto di fatto, l'esistenza della più volte menzionata rilevantissima esposizione debitoria derivata dal mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali per anni, particolarmente nel periodo oggetto dell'imputazione, quando tutti gli elementi acquisiti convergono nella confermare che la società era attiva e produttiva di reddito. Oltre a quanto già menzionato, è utile ricordare, in proposito, che all'epoca la società gestiva un negozio di abbigliamento in una prestigiosa via del centro di Viterbo e aveva numerose persone alle proprie dipendenze (cfr. relazione ex art. 33 L.Fall.). È altrettanto pacifico che, nello stesso periodo, gli odierni appellanti sono stati sempre soci e membri del consiglio di amministrazione (talvolta presieduto personalmente o da uno dei genitori) della ARCO.CR, "con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a firma singola e disgiunta", sì che la gestione societaria, anche per l'assenza di qualsivoglia allegazione difensiva di senso contrario, è stata ad essi interamente riferibile. D'altra parte, ai sensi dell'art. 2381, comma 6, c.c., "gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato", potendo chiedere agli organi delegati (nella specie peraltro insussistenti) informazioni relative alla gestione della società, per cui in tema di responsabilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 cpv. c.p. e dell'art.223, comma 2, n. 2, L.Fall., l'inerzia del soggetto agente assume valenza di rilievo penale non soltanto nell'inerzia doverosa per evitare il danno temuto, ma anche quando l'omissione si traduca nella mancata acquisizione di informazioni necessarie a configurare con esattezza l'evento dannoso per la società. Nella specie, l'entità e la protrazione nel tempo delle omissioni nei versamenti di imposta e dei contributi previdenziali sono state di tale entità da non poter sfuggire ai componenti dell'organo amministrativo (i quali, a ben vedere, non hanno nemmeno negato di esserne stati a conoscenza, né illustrato l'esistenza di eventuali fattori impeditivi al regolare adempimento), che, come già accennato, le hanno invece ampiamente ridimensionate in sede di bilancio. In effetti, sul piano dell'elemento oggettivo del reato, l'appello censura la sentenza impugnata attraverso la stereotipata negazione di dati pacificamente acquisiti - ad esempio, denunciando l'asserita carenza di esplicitazione del "riferimento al ruolo" rivestito dagli imputati all'interno della società o del "riferimento relativo alla sussistenza dell'ingente debito tributario verificatosi" - ovvero lamentando l'assenza di "alcun accenno" a profili che solo gli stessi imputati avrebbero potuto dedurre - quali la "eventuale richiesta di rottamazione o definizioni agevolate". Deve pertanto ritenersi che tale condotta omissiva sia stata frutto della decisione comune degli amministratori effettivi, volta a utilizzare ingenti ricavi a scopi di autofinanziamento, se non senz'altro per fini estranei all'esercizio dell'impresa, anziché all'adempimento dei debiti, fino a creare un passivo superiore a 1,5 milioni di euro. L'entità di tale debito, che peraltro, qualora fosse stato esposto correttamente in contabilità, avrebbe verosimilmente comportato l'obbligo per gli amministratori di procedere alla ricapitalizzazione o messa in liquidazione della società, è sicuramente tale da averne comportato o almeno aggravato il dissesto, tanto da * costituire la componente di gran lunga maggioritaria del passivo fallimentare. | Ed è noto che, "Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art, 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014). Sul piano dell'elemento soggettivo del reato, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, "Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. (Nella specie, sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16111 del 08/02/2024). Nel caso in esame, gli appellanti lamentano l'assenza di motivazione da parte del primo giudice sull'elemento psicologico del reato, deducendo che, "Al momento del cambio di gestione societaria erano presenti quindi rimanenze attive per oltre 2.400.000 euro", somma che avrebbe consentito un nuovo amministratore di poter eseguire pagamenti anche attraverso definizioni agevolate. L'assunto, coerente con l'intenzione degli imputati di ribaltare le proprie responsabilità su Gi., non coglie nel segno, atteso che, anche a prescindere dalla considerazioni precedentemente espresse circa l'assenza di prova dell'esistenza di tali rimanenze nel momento in cui quest'ultimo ha assunto la carica, semmai conferma che il patrimonio societario sarebbe stato ampiamente sufficiente a consentire al precedente organo di vertice di provvedere al pagamento dei debiti tributari e che quindi la relativa omissione è stata frutto di una scelta consapevole e volontaria degli amministratori, nella prevedibilità dell'esito che ne sarebbe scaturito. 8. In punto di trattamento sanzionatorio, il primo giudice ha già inflitto la pena nel minimo edittale, condivisibilmente escludendo l'esistenza di elementi apprezzabili ai fini di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché senz'altro incompatibili con la gravità e la protrazione nel tempo dell'illecito accertato, che ha cagionato un notevole danno all'erario, oltre che connotato da profili allarmanti, quali la scaltrezza manifestata con l'abbandono della società in fase di decozione. I motivi di appello sul punto consistono, del resto, nella generica allegazione di profili irrilevanti - quali l'incensuratezza - o smentiti dagli atti - quali la mancanza di pericolosità sociale e la buona condotta processuale. Deve pertanto concludersi con la conferma della sentenza impugnata nei confronti dei predetti imputati.
P.Q.M.
Visto l'art. 598 bis c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 29.11.2024, appellata da Gi.Do., Sc.Ci. e Sc.Ro.: - assolve GI. dal reato a lui ascritto al capo B) per non aver commesso il fatto e, diversamente definito il reato a lui ascritto al capo A) ai sensi dell'art. 217 L.Fall., ridetermina la pena per esso in 1 anno e 8 mesi di reclusione; - revoca la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata a GI. e riduce la durata delle pene accessorie di cui all'art. 217, u.c., L.Fall. in misura pari alla pena principale; - conferma nel resto e condanna Sc.Ci. e Sc.Ro. al pagamento delle spese processuali del grado. Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025. Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2025.

