Notifica in appello: se il difensore domiciliatario è cancellato dall’albo la notifica ex art. 161 co. 4 c.p.p. è nulla (Cass. Pen. n. 35873/25)
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Notifica in appello: se il difensore domiciliatario è cancellato dall’albo la notifica ex art. 161 co. 4 c.p.p. è nulla (Cass. Pen. n. 35873/25)

Notifica in appello: se il difensore domiciliatario è cancellato dall’albo la notifica ex art. 161 co. 4 c.p.p. è nulla (Cass. Pen. n. 35873/25)

La massima

È nulla (nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.) la notifica del decreto di citazione in appello effettuata al difensore ai sensi dell’art. 161, co. 4, c.p.p. quando il domicilio eletto dall’imputato presso il difensore fiduciario è divenuto “inesistente” per sopravvenuta cancellazione del legale dall’albo.

In tale caso l’elezione di domicilio non può ritenersi riferibile alla volontà dell’imputato e la notifica deve essere eseguita secondo gli artt. 157–159 c.p.p. (non via 161, co. 4). (Cass. pen., sez. IV, 22.10.2025, n. 35873)


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. IV, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 03/11/2025), n.35873

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della Spezia aveva dichiarato Gi.Ma. penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 56,624 cod. pen., per aver commesso atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi di quattro bottiglie di liquore del valore di Euro 48,75, sottraendole a un esercizio commerciale, ritenuta la recidiva qualificata (La Spezia, 21 novembre 2016).


2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.


Con il primo, ha dedotto violazione di legge processuale in riferimento alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello che assume omessa/errata: la notifica al domicilio già eletto presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. Massimiliano Del Fiandra, non era andata a buon fine per sopravvenuta cancellazione del legale dall'albo di appartenenza; quella tentata presso la comunità di recupero MARIS, invece, non era andata a buon fine per irreperibilità dell'imputato; la Corte procedente aveva disposto procedersi ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore nominato d'ufficio, Avv. Francesca Pastore. Ne sarebbe derivata, secondo la prospettiva difensiva, una mancata conoscenza del giudizio d'appello in capo all'imputato, atteso che, pur a voler considerare attenuato il regime dell'assenza dell'appellante, rispetto a quanto previsto dall'art. 420 bis, cod. proc. pen., purtuttavia è sempre imposta la verifica della regolarità delle notificazioni ai sensi dell'art. 598 ter comma 1, stesso codice. E, tale verifica, nella specie, avrebbe dovuto condurre alla rinnovazione di quella destinata all'imputato, senza procedere ai sensi dell'art. 161 comma citato, nessuna negligenza potendo ravvisarsi in capo al Gi. quanto all'impossibilità di notificare la citazione al domicilio eletto, siccome ascrivibile alla cancellazione del difensore del relativo albo professionale. Sotto altro profilo, poi, il deducente ha osservato che anche il difensore nominato d'ufficio era stato sostituito con altro, abilitato al patrocinio in cassazione, cosicché il rapporto non fiduciario con il primo non avrebbe potuto reggere la presunzione di conoscenza del processo, non essendo stato l'imputato diretto destinatario degli atti.


Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva, non avendo la Corte territoriale chiarito perché il fatto da ultimo contestato, definito di modestissimo valore, costituisca espressione concreta della ritenuta pericolosità.


3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Alfredo Pompeo VIOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Genova per l'ulteriore corso.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso va accolto per fondatezza del primo, assorbente motivo.


2. Va premesso che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 - 01).


Nella specie, emerge dagli atti che l'imputato è stato giudicato in primo grado in epoca antecedente alla novella di cui al D.Lgs. n. 150/2022 che ha riguardato anche l'art. 420 bis, cod. proc. pen., disciplinante il processo in assenza dell'imputato; all'udienza del 12/02/2018, ne era stata dichiarata l'assenza e, alla successiva del 12/03/2018, lo stesso risultava detenuto per altra causa e rinunciante a comparire, sempre assistito da difensore fiduciario (lo stesso del quale era stata poi constatata la cancellazione dall'albo professionale); la sentenza appellata veniva pronunciata all'esito di tale udienza. Dal certificato del DAP in atti, poi, emerge che l'imputato, detenuto in esecuzione di pena per altra causa, era stato scarcerato il 15/04/2022, con affidamento al servizio sociale, all'atto della scarcerazione risultando come ultimo domicilio eletto la comunità MARIS sita in La Spezia.


Nel decreto presidenziale 19/02/2025, di citazione per l'udienza del 24/04/2025 in appello, si dava ancora atto del domicilio eletto presso l'Avv. Massimiliano Del Fiandra del foro di La Spezia, ma la notifica disposta presso costui non veniva effettuata, leggendosi nella relativa relata del 03/03/2025 che non era stato possibile notificare l'atto perché il destinatario risultava cancellato dall'albo degli avvocati di La Spezia. La successiva notifica all'imputato, presso la comunità MARIS suindicata, luogo presso il quale si è evidentemente ritenuto trovarsi di fatto l'imputato, non era andata a buon fine per essere il destinatario sconosciuto (racc. A/R del 12/03/2025). La notifica era stata disposta, quindi, presso il difensore nominato d'ufficio, pertanto ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. Quest'ultimo difensore veniva peraltro sostituito, con nomina in data 08/05/2025, successiva quindi alla sentenza del 24/04/2025, avendo il legale rappresentato di non essere patrocinante in cassazione.


3. Tanto premesso, deve puntualizzarsi, intanto, che il caso all'esame, di processo celebrato cioè in assenza dell'imputato, non rientra nella disciplina introdotta dalla novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2022, trattandosi di processo già pendente nel quale, alla data di entrata in vigore della riforma, era già stata pronunciata ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato (cfr. la disposizione transitoria contenuta nell'art. 89 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 "1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato").


Nella specie, infatti, l'imputato Gi. è stato dichiarato assente all'udienza del 12/02/2018, nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente applicazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla novella introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022.


Orbene, la norma in esame consentiva il giudizio in absentia nei confronti dell'imputato che non avesse espressamente rinunciato ad assistervi, anche nell'ipotesi in cui egli avesse dichiarato o eletto domicilio, non distinguendo tra l'elezione di domicilio presso difensore fiduciario o nominato d'ufficio.


4. Ciò posto, vanno richiamati alcuni principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore, sebbene d'ufficio: qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4 - bis dell'art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen., in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4 - bis dell'art. 162 cit. di rendere, cioè, reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a procedimento penale e assistito da un difensore d'ufficio (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, Austin, Rv. 281198 - 01). E, in via di stretta conseguenzialità, si è altresì precisato che le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d'ufficio (nella specie, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso tale difensore d'ufficio) sono affette da nullità assoluta, ove quest'ultimo abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4 - bis, cod. proc. pen., in quanto, benché non omesse, ma solo effettuate in forma diversa da quella prescritta, sono radicalmente inidonee ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all'imputato (Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Stroe, Rv. 283566 - 01).


Tali principi hanno trovato conferma anche nel diritto vivente successivamente formatosi, a mente del quale, ove l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 - 01). In tale ultimo arresto, peraltro, il Supremo organo della nomofilachia, operato un rinvio, tra l'altro, anche a Sez. U, n. 15498 del 2021, Lovric, ha precisato che, diversamente opinando, si profilerebbe il rischio di ricadute nel sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell'esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell'imputato, essendo compito del giudice accertare la rituale instaurazione del contraddittorio e la corretta costituzione del rapporto processuale, in modo da garantire che la mancata partecipazione dell'imputato sia ascrivibile alla conoscenza del processo e a una determinazione volontaria, in dipendenza della ricezione personale dell'atto di citazione a giudizio, oppure, secondo l'elencazione dell'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen., di situazioni definibili quali "indici di conoscenza".


5. Il Collegio ritiene che i sopra richiamati principi siano validi anche nel caso all'esame, nel quale il domicilio era stato originariamente eletto presso un difensore fiduciario.


La successiva cancellazione dell'Avv. Del Fiandra dal relativo albo professionale configura, infatti, un'ipotesi di elezione effettuata presso un domicilio inesistente, tale per causa non riconducibile alla volontà dell'imputato, esattamente come nell'ipotesi di elezione presso difensore d'ufficio che rifiuti la domiciliazione. Si tratta, pertanto, di una notifica non solo inidonea o insufficiente, ma addirittura inesistente, sia pur per fatto sopravvenuto e, comunque, radicalmente inidonea a instaurare un valido contraddittorio, come tale affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, cod. proc. pen.


Invero, una volta accertata l'inesistenza del domicilio eletto, la notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di appello all'imputato Gi. avrebbe dovuto essere eseguita nelle forme previste dall'art. 157, cod. proc. pen. anteriormente vigente, eventualmente avviando le relative ricerche a mente dell'art. 159 stesso codice, ma non mediante consegna di copia al difensore d'ufficio, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.


6. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per l'ulteriore corso.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per l'ulteriore corso.


Così è deciso, 22 ottobre 2025.


Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2025.

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