Sequestro probatorio: il GIP non può decidere sull'istanza di restituzione durante le indagini (Cass. Pen. n. 39411/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 11 dic
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Con la sentenza n. 39411/2025, la Sesta Sezione penale afferma che nelle indagini preliminari, la richiesta di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere decisa esclusivamente dal Pubblico Ministero.
Se il GIP interviene prima che vi sia opposizione a un formale decreto reiettivo del PM, l’atto del giudice è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.
Un principio noto, ma troppe volte disatteso.
1. Il caso
Il procedimento nasce dal sequestro probatorio di beni riferibili a un soggetto indagato per esercizio abusivo della professione sanitaria (art. 348 c.p.), nella specie l’esercizio dell’attività di osteopata senza titolo abilitante.
La difesa presenta al PM istanza di restituzione, il PM esprime parere contrario e trasmette la richiesta al GIP.
Il GIP, invece di dichiarare l’incompetenza, decide nel merito e rigetta l’istanza.
La difesa ricorre per Cassazione, denunciando:
violazione degli artt. 263, commi 4 e 5, c.p.p.;
incompetenza funzionale del GIP;
difetto assoluto di motivazione.
2. Il quadro normativo: una procedura rigidamente scandita
L’art. 263 c.p.p. distingue nettamente la competenza.
Durante le indagini preliminari, competente a decidere sulla restituzione è solo il PM (comma 4), che provvede con decreto motivato.
Contro il decreto del PM è ammessa opposizione al GIP, che decide secondo il rito camerale (comma 5).
Ne consegue che:
la richiesta diretta al GIP è inammissibile;
un intervento anticipato del GIP fuori dall’opposizione integra nullità assoluta, perché viola la competenza funzionale.
Una linea giurisprudenziale costante e senza oscillazioni (Papalia 2022; Mesori 2020; De Lorenzo 2016; Inchingolo 1999).
3. La decisione: nullità assoluta e trasmissione al PM
La Cassazione constata che:
il GIP ha esercitato un potere che non aveva, decidendo un’istanza che avrebbe dovuto essere definita dal PM;
il provvedimento è dunque affetto da nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d’ufficio.
Da qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Agrigento.
La Corte ribadisce che la disciplina del sequestro probatorio è congegnata in modo da preservare il ruolo esclusivo del PM nella fase investigativa, evitare che il giudice intervenga prima del necessario contraddittorio camerale e garantire la corretta “filiera” della tutela giurisdizionale.
5. La sentenza integrale
Cassazione penale sez. VI, 03/12/2025, (ud. 03/12/2025, dep. 05/12/2025), n.39411
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, previa acquisizione del parere contrario del Pubblico Ministero, ha rigettato la richiesta di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari da Li.Ga., sottoposto a indagine per il reato di cui all'art. 348 cod. proc. pen. per l'asserito esercizio abusivo dell'attività di osteopata.
2. L'avvocato, difensore di Li.Ga., ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento.
Il difensore, deducendo un unico motivo, ha censurato l'inosservanza dell'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen., e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Il difensore ha premesso di aver proposto istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio al Pubblico Ministero e ha rilevato che questo, dopo aver espresso parere negativo, ha trasmesso l'istanza al Giudice per le indagini preliminari, che l'ha rigettata.
Il difensore eccepisce, tuttavia, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro probatorio, il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, previo parere del pubblico ministero, sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato sarebbe, peraltro, privo di motivazione, in quanto non avrebbe considerato gli elementi probatori offerti a sostegno dell'istanza e le censure proposte in relazione al difetto di pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al reato contestato.
3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 ottobre 2025, il Procuratore generale Francesca Ceroni, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha censurato l'inosservanza dell'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen., e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
3. Il motivo è infondato.
L'art. 263, comma 4, cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, competente a decidere sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro è il pubblico ministero, che provvede con decreto motivato; il quinto comma dell'art. 263 cod. proc. pen. sancisce, inoltre, che contro il decreto è ammessa opposizione al giudice che procede (e, quindi, al giudice per le indagini preliminari), il quale decide col rito camerale a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, pertanto, in tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sequestrate può essere richiesta, durante la fase delle indagini preliminari, al solo pubblico ministero procedente da parte dell'interessato, che potrà rivolgersi al giudice per le indagini preliminari solo in sede di opposizione avverso l'eventuale decreto reiettivo, sicché se l'interessato, nella medesima fase, adisce direttamente il giudice per le indagini preliminari il provvedimento che questi emette, previo parere del pubblico ministero, deve ritenersi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale (Sez. 2, n. 6976 del 06/10/2022, (dep. 2023), Papalia, Rv. 284183 - 01; Sez. 3, n. 9986 del 19/12/2019, dep. 2020, Mesori, Rv. 278532; Sez. 2, n. 43700 del 27/9/2016, De Lorenzo, Rv. 268449; Sez. 6, n. 2544 del 5/7/1999, Inchingolo e altro, Rv. 214530; Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani, Rv. 214060).
4. Alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero del Tribunale di Agrigento, competente a decidere sull'istanza di restituzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2025.

