top of page

Una volta esclusa l’aggravante mafiosa, la competenza territoriale deve essere trasferita al giudice naturale precostituito per legge (Cass. Pen. n. 10863/2025)

Mafia

Con la sentenza n. 10863/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania e il provvedimento cautelare del GIP di Catania, disponendo l’immediata liberazione di G.G.. Tale provvedimento era stato applicato per il reato di tentata estorsione aggravata dall’utilizzo di ordigni esplosivi, in danno di due imprenditori di Ragusa.


Il caso: esclusione dell’aggravante mafiosa e incompetenza territoriale

Il GIP del Tribunale di Catania aveva disposto gli arresti domiciliari per G.G. con il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, ritenendolo gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

A seguito di istanza ex art. 309 c.p.p., il Tribunale del Riesame di Catania aveva escluso l’aggravante del metodo mafioso prevista dall’art. 416-bis.1 c.p., ma aveva comunque confermato la misura cautelare ritenendo sussistenti gravi indizi per il reato di tentata estorsione semplice.

La difesa aveva contestato l’incompetenza funzionale e territoriale del GIP di Catania, sostenendo che, esclusa l’aggravante mafiosa, la competenza territoriale dovesse essere trasferita al GIP di Ragusa, luogo in cui il reato era stato commesso.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e chiarito che:

1. Competenza territoriale e funzionale

L’esclusione dell’aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) comporta la perdita della competenza funzionale del GIP del Tribunale del distretto (Catania) a favore del GIP del Tribunale ordinario (Ragusa).

Quando il Tribunale del Riesame modifica la qualificazione giuridica dei fatti e ne esclude la riconducibilità ai reati di competenza distrettuale, deve dichiarare l’incompetenza del GIP del Tribunale del capoluogo del distretto.

2. Trasmissione degli atti al giudice competente

Una volta dichiarata l’incompetenza, il Tribunale del Riesame deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero competente per la sollecitazione dell’emissione di un nuovo titolo cautelare.

Il Pubblico Ministero ha il dovere di decidere se accettare la decisione o far decorrere il termine di 20 giorni entro cui il titolo cautelare perde efficacia.

3. Applicazione dell’art. 27 c.p.p.

Il giudice, anche in sede di impugnazione cautelare, deve valutare la sussistenza delle esigenze cautelari e stabilire se esiste urgenza sufficiente per l’adozione della misura.

L’assenza di motivazione specifica sull’urgenza comporta la caducazione del provvedimento.


Conclusioni

La sentenza ha affermato i seguenti principi di diritto:

  • La competenza funzionale del GIP distrettuale è esclusa quando si accerti l’inesistenza dell’aggravante mafiosa.

  • L’ordinanza cautelare deve essere riesaminata dal giudice naturale precostituito per legge, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente.

  • L’urgenza della misura cautelare deve essere adeguatamente motivata, pena l’illegittimità del provvedimento.

  • Il principio del giudice naturale è fondamentale e deve essere garantito anche in sede cautelare.

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

IMG_3365_edited_edited.png
bottom of page