Associazione per delinquere: non basta un solo episodio per provare la stabile partecipazione al sodalizio (Cass. Pen. n.34276/25)
- Avvocato Del Giudice
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Massima di diritto
La partecipazione ad un’associazione per delinquere non può essere desunta da un singolo episodio criminoso se non è dimostrato che il ruolo dell’imputato e le modalità dell’azione rivelino una stabile intraneità al sodalizio.
La condanna per il reato di cui all’art. 416 c.p. richiede una motivazione specifica sulla non occasionalità dell’apporto e sulla consapevole adesione al programma associativo.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. I, 10/10/2025, (ud. 10/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34276
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 giugno 2023 la Corte di appello di Messina, previa rideterminazione della pena inflitta in 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3.000 Euro di multa, ha confermato per il resto la condanna di Pe.Gi. per i reati degli artt. 416 cod. pen. (capo 1) e 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, (capo 3) che le erano stati contestati.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge, in punto di condanna per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore dell'imputato, avv. Domenico Andre, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. È fondato, in particolare, il primo motivo con assorbimento del secondo. Il ricorso deduce che l'unico contatto tra la ricorrente e la consorteria criminale di cui è stata riconosciuta responsabile è avvenuto in occasione dell'episodio del falso matrimonio contestato al capo 3, per cui il vincolo con essa non è mai stato stabile e duraturo.
L'argomento è fondato.
Nella sentenza di appello, in effetti, la questione dell'apporto partecipativo della ricorrente alla organizzazione criminale è risolto a pag. 9 della motivazione con la seguente motivazione "la stessa si occupava di reperire donne in Italia per contrarre falsi matrimoni ed era in quest'ambito un sicuro punto di riferimento per Ab., il quale si rivolgeva a lei proprio per trovare persone disposte a convolare a nozze fittizie; la donna si attivava, inoltre, per cercare una casa in locazione dove potessero temporaneamente alloggiare gli sposi, così dimostrando una certa esperienza in quest'ambito, indice di intraneità al sodalizio, a nulla rilevando il suo coinvolgimento in un unico episodio criminoso risultando dall'esame degli elementi di prova come ella fosse dedita a tale attività in favore dell'associazione di cui faceva parte tanto da essersi rivolto a lei perché certo della sua incondizionata disponibilità".
La sentenza supera, pertanto, l'obiezione dell'occasionalità della condotta con un riferimento molto generico ad elementi di prova non specificati in alcun modo ("dall'esame degli elementi di prova"), e non indicati neanche in alcuna altra parte successiva del percorso logico della sentenza.
Pur versandosi in una situazione di sentenze di merito convergenti sul percorso logico argomentativo, le cui motivazioni, per giurisprudenza consolidata, pertanto, si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056), il vizio della motivazione della sentenza di secondo grado sull'accertamento della esistenza di una attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, De Falco, Rv. 279589 - 01; Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 - 01) della ricorrente alla consorteria non viene meno neanche alla lettura di quella di primo grado, che, nel contesto di un processo contro più imputati, soffre della medesima povertà di riferimenti alla posizione della odierna ricorrente - mai indicata, al di fuori della vicenda del falso matrimonio alla cui organizzazione ammette di aver concorso, se non in modo promiscuo agli altri coimputati - e della medesima genericità ed assertività degli argomenti spesi in motivazione per affermare la non occasionalità dell'apporto della Pe. all'operatività della consorteria criminale.
È vero che, come è noto, la partecipazione all'associazione si può desumere anche dal coinvolgimento in un unico episodio criminoso, purché, però, "esso sia dimostrativo, con portata concludente, della sussistenza del vincolo associativo" (Sez. 1, n. 41098 del 15/07/2011, Racariu, Rv. 251171 - 01). Occorre, ovvero, che nel percorso giustificativo dell'affermazione di responsabilità "sia dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo" (Sez. 1, n. 6308 del 20/01/2010, Ahmed, Rv. 246115 - 01), motivazione che manca nelle sentenze dei gradi di merito.
Ne consegue che, nella parte relativa alla condanna dell'imputata per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., la sentenza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale punto.
Il secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta partecipazione della ricorrente all'associazione a delinquere, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Messina.
Così è deciso, 10 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2025.

