La lieve entità nello spaccio: il dato quantitativo non è decisivo (Cass. Pen. n.31858/25)
- Avvocato Del Giudice

- 28 set
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Indice:
1. Introduzione
1. Introduzione
L’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 prevede una figura autonoma di reato, caratterizzata da una minore gravità, che il giudice deve valutare tenendo conto di tutti gli elementi della condotta.
Tra questi, il dato quantitativo della sostanza ha rilievo, ma non può essere assunto isolatamente come criterio esclusivo.
Con la sentenza n. 31858 del 16 settembre 2025, la Corte di cassazione, Sezione VI, ha annullato la decisione della Corte d’appello di Firenze, la quale aveva escluso la configurabilità della fattispecie lieve valorizzando unicamente il superamento dei limiti ponderali, senza esaminare gli ulteriori indici normativamente richiesti.
2. La vicenda processuale
L’imputato era stato trovato in possesso di 61,21 grammi di marijuana, 179,49 grammi di hashish e 2,71 grammi di eroina, sostanze che, secondo i giudici di merito, superavano i parametri quantitativi compatibili con il “piccolo spaccio”. Condannato ex art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990, si era visto negare la più favorevole qualificazione di cui al comma 5.
La difesa aveva però insistito sul fatto che la condotta fosse riconducibile al “piccolo spaccio”, valorizzando una serie di elementi: assenza di organizzazione, incensuratezza, inserimento lavorativo e regolare presenza sul territorio.
3. La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo alcuni principi già affermati dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, è stato riaffermato che l’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 configura un’autonoma figura di reato, suscettibile di comprendere anche la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti eterogenee.
Non vi è dunque spazio per la scomposizione artificiosa del fatto in più episodi autonomi, laddove la condotta sia unitaria e possa complessivamente qualificarsi come “lieve entità”.
In secondo luogo, la Corte ha censurato la decisione della Corte d’appello di Firenze per avere escluso la fattispecie attenuata valorizzando esclusivamente il dato ponderale.
Tale approccio, osserva la Suprema Corte, è contrario all’impostazione consolidata, secondo cui il giudice deve compiere una valutazione globale, che tenga conto non solo del quantitativo sequestrato, ma anche delle modalità della condotta, della sussistenza o meno di un’organizzazione, della durata e dell’ampiezza del fenomeno, della portata dei guadagni e del grado di inserimento del soggetto in un contesto criminale.
Il dato quantitativo, pur significativo, non può costituire l’unico parametro di giudizio: esso può, in concreto, assumere un peso assorbente, ma solo se la motivazione dia conto della ragione per cui tale elemento prevalga sugli altri indici normativamente previsti.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva trascurato del tutto gli altri profili, incorrendo così in vizio di motivazione.
Ulteriore incoerenza è stata ravvisata nella qualificazione operata dal giudice di merito: la medesima condotta dell’imputato, con riferimento alla detenzione di eroina, era stata inquadrata nel paradigma del “piccolo spacciatore”, mentre, per hashish e marijuana, la fattispecie attenuata era stata esclusa, senza che fosse offerta una motivazione idonea a giustificare la diversa valutazione.
4. Il concetto di “piccolo spaccio”
La Cassazione ha quindi ribadito che la nozione di lieve entità va letta alla luce della ridotta offensività complessiva del fatto.
La fattispecie attenuata ricorre quando l’attività di cessione si colloca in un ambito ristretto, privo di rilevante impatto sul mercato e caratterizzato da scarsa pericolosità sociale.
Gli indici elaborati dalla giurisprudenza sono molteplici:
la limitata circolazione di stupefacente e di denaro;
la modestia dei guadagni;
l’assenza di un’organizzazione stabile o di modalità tipiche dello spaccio professionale;
la detenzione di una provvista destinata a cessioni circoscritte, non idonea ad alimentare un mercato continuativo o diffuso.
Ne consegue che la detenzione di un quantitativo non irrilevante di sostanza può comunque rientrare nel paradigma attenuato, qualora sia finalizzata a cessioni episodiche e non inserita in un contesto organizzato.
L’offensività va dunque misurata non soltanto sulla base della quantità, ma anche della qualità della condotta e del suo effettivo inserimento nel mercato illecito.
5. La sentenza integrale
Cassazione penale sez. VI, 16/09/2025, (ud. 16/09/2025, dep. 24/09/2025), n.31858
Sezione: Sesta
Presidente: DE AMICIS Gaetano
Relatore: TONDIN Federica
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, con rito abbreviato, aveva condannato Ma.Ab. per i reati di cui: a) all'art 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto a fini di cessione complessivamente gr. 61,21 di marijuana e gr. 179,49 di hashish (capo a); b) all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto a fini di cessione gr. 2,71 di eroina.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato per violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, e difetto di motivazione.
Nella prospettazione difensiva il reato di cui al capo a) integrerebbe la fattispecie lieve di cui al comma 5 citato ed errata sarebbe la qualificazione ritenuta in sentenza, che valorizza il solo dato quantitativo.
Sotto questo profilo si rileva che la fattispecie lieve richiede la valutazione di plurimi elementi indicativi della complessiva minore gravità, quali le modalità e circostanze della condotta; rilevanti nel caso di specie sarebbero l'assenza di professionalità nello spaccio, dell'inesistenza di una qualsiasi forma di organizzazione dello stesso, l'incensuratezza, la regolare presenza sul territorio italiano, l'esistenza di un regolare impiego lavorativo.
Errata sarebbe, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il quantitativo complessivo di stupefacente rinvenuto eccede largamente i riferimenti ponderali elaborati da questa Corte nella sentenza n. 45061/2022 (Sez. 6, 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149-01), che individua parametri quantitativi compatibili con il fatto di lieve entità superiori a quelli accertati nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. L'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Muralo, Rv. 274076).
Le Sezioni unite hanno affermato che, ai fini dell'applicazione della fattispecie in esame, è necessaria una valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, fermo restando che è, poi, possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e, cioè, che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri.
Ma "è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività".
3. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo la fattispecie lieve perché il quantitativo di stupefacente complessivamente rinvenuto eccede i limiti di cui alla sentenza n. 45061/2022 sopra citata.
Sul punto va rilevato, in primo luogo, che tale sentenza ha fornito una semplice rilevazione statistica delle decisioni che hanno applicato il comma 5 dell'art. 73 citato e che da essa emerge che la detenzione di gr. 174,83 di hashish e 50,12 di marijuana (42,06 gr. di principio attivo) è compatibile con i limiti massimi entro cui è stata riconosciuta la lieve entità.
In ogni caso, a prescindere da tali dati statistici, va ribadito che, come sopra rilevato, il dato ponderale non è di per sé dirimente ai fini dell'esclusione della lieve entità, né a tale esclusione può condurre la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze tabellarmente distinte.
La sentenza impugnata non ha esaminato alcun altro elemento - al di là del quantitativo sequestrato - sulla cui base escludere, o ritenere, che l'attività di spaccio del ricorrente possa essere ricondotta alla fattispecie concreta art comma 5 dell'art. 73 citato, configurabile nelle ipotesi di cosiddetto "piccolo spaccio", che si caratterizza per una minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez.6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).
Peraltro° nella sentenza impugnata non vengono motivate le ragioni per cui l'imputato, trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti, relativamente alla detenzione di eroina sia stato considerato un "piccolo spacciatore", mentre, per la detenzione di hashish e marijuana°non sia stato qualificato come tale.
In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2025.




