
Con la sentenza n. 6986/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di contraddizioni tra dispositivo e motivazione nelle sentenze penali, affermando il seguente principio di diritto: se la motivazione esclude la responsabilità dell’imputato, la condanna non può reggersi, e la sentenza deve essere annullata.
La Corte ha annullato la decisione della Corte d’Appello di L’Aquila, che aveva condannato l’imputato A.L. per appropriazione indebita, pur avendo nella motivazione dichiarato che il fatto non sussiste.
Il caso: condanna con motivazione assolutoria
L’imputato era stato condannato in primo grado, per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e frode informatica (art. 640-ter c.p.) dal Tribunale di Pescara alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.
La Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto come appropriazione indebita (art. 646 c.p.), riducendo la pena a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa.
Tuttavia, nella motivazione della sentenza la stessa Corte aveva affermato che la riqualificazione del reato non era possibile, perché mancavano gli elementi essenziali dell’appropriazione indebita, concludendo che “A.L. va assolto perché il fatto non sussiste”.
Nonostante questa conclusione, nel dispositivo della sentenza la Corte aveva comunque confermato la condanna, creando una contraddizione insanabile tra dispositivo e motivazione.
Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione
La Suprema Corte ha annullato la sentenza, affermando:
1) In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale il dispositivo
Di regola, il dispositivo della sentenza è l’elemento decisionale centrale e prevale sulla motivazione (Sez. 3, n. 2351/2022, Almanz; Sez. 1, n. 48766/2019, Pelusi).
Questo perché il dispositivo è l’atto che cristallizza la volontà del giudice, mentre la motivazione serve a giustificare la decisione, ma non può modificarla.
2) Se la motivazione contiene un evidente errore materiale, il dispositivo resta valido
Se il contrasto è dovuto a un mero errore materiale nella motivazione, la sentenza resta valida (Sez. 2, n. 35424/2022, Raimondi).
Se la motivazione esclude la responsabilità dell’imputato, la condanna non può reggersi
Se il giudice afferma esplicitamente nella motivazione che il fatto non sussiste, la condanna nel dispositivo è priva di fondamento e la sentenza deve essere annullata.
In questi casi, il contrasto non è un semplice errore materiale, ma un vizio insanabile della decisione.
3) Il giudice di rinvio dovrà riesaminare l’intera vicenda
Poiché la motivazione aveva concluso per l’insussistenza del fatto, la Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, affinché venga riesaminata la responsabilità dell’imputato.