La sentenza d’appello va annullata se la Corte non decide sulla richiesta di pena sostitutiva avanzata nei motivi aggiunti (Cass. Pen. n. 36044/25)
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La sentenza d’appello va annullata se la Corte non decide sulla richiesta di pena sostitutiva avanzata nei motivi aggiunti (Cass. Pen. n. 36044/25)

La sentenza d’appello va annullata se la Corte non decide sulla richiesta di pena sostitutiva avanzata nei motivi aggiunti (Cass. Pen. n. 36044/25)

La massima

Nel giudizio di appello in camera di consiglio, la Corte deve pronunciarsi sull’istanza di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva ex art. 53 L. 689/1981, formulata nei motivi aggiunti nei termini dell’art. 598-bis c.p.p.

L’omessa decisione integra vizio di mancata pronuncia in violazione del principio devolutivo che impone l'annullamento con rinvio.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. VI, 30/10/2025, (ud. 30/10/2025, dep. 05/11/2025), n.36044

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 16 ottobre 2024, ha dichiarato La.Fr. responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso in Chieri il 16 maggio 2022 e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa la recidiva reiterata, ha rideterminato la pena in tre mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

3. L'avvocato Pietro Massaro, difensore dell'imputato, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo un unico motivo di ricorso.

Il difensore ha censurato l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena della reclusione con la pena della detenzione domiciliare avanzata con i motivi aggiunti depositati in data 30 aprile 2025 e ribadita nelle conclusioni.

La Corte di appello, infatti, non si è pronunciata su questa richiesta della difesa né esplicitamente, né implicitamente, come risulta dall'esame del testo del provvedimento impugnato e dello sviluppo logico delle argomentazioni enunciate nello stesso.

4. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 ottobre 2025, il Procuratore generale, Simone Perelli, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Con le repliche e le conclusioni depositate in data 17 ottobre l'avvocato Pietro Massaro ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto il motivo proposto è fondato.

2. Il difensore ha censurato l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena della reclusione con la pena della detenzione domiciliare avanzata con i motivi aggiunti depositati in data 30 aprile 2025 e ribadita nelle conclusioni.

3. Il motivo è fondato.

Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale: ex plurimis, Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il difensore, quale procuratore speciale dell'imputato, con i motivi aggiunti depositati in data 30 aprile 2025 ha richiesto la sostituzione della pena detentiva con la pena la detenzione domiciliare e ha ribadito questa richiesta nelle conclusioni scritte depositate in data 18 maggio 2025 ai sensi dell'art. 598 - bis, comma 1, cod. proc. pen.

La richiesta è ammissibile, stante l'entità della pena irrogata al ricorrente, ed è stata tempestivamente formulata, in quanto l'art. 598 - bis, comma 1 - bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 1, del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, prevede che nel giudizio di appello celebrato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti "l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

La Corte di appello ha, tuttavia, omesso di provvedere su questa richiesta, in quanto non ha motivato sulla stessa, né esplicitamente, né implicitamente.

Le Sezioni unite hanno, peraltro, statuito l'obbligo del giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste della parte impugnante (ex plurimis: Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238).

4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sull'applicazione della pena sostitutiva richiesta ad altra sezione della Corte di appello di Torino, in quanto questa decisione implica valutazioni di fatto, non consentite a questa Corte di legittimità.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 30 ottobre 2025.

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2025.


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