Il giudice non può applicare automaticamente una misura più grave in caso di impossibilità tecnica del braccialetto elettronico (Cass. Pen. n. 8379/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 16 apr
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La pronuncia della Cassazione penale, Sez. V, 29 gennaio 2025, n. 8379, si inserisce nel solco dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di misure cautelari personali, in particolare con riferimento al divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico ex art. 282-ter c.p.p.
La Corte affronta le ricadute operative della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2024, che ha escluso automatismi in caso di non fattibilità tecnica del dispositivo elettronico.
Fatto
Il Tribunale del Riesame di Milano aveva accolto l'appello del P.M., applicando all'indagato la misura del divieto di avvicinamento all'ex moglie e alla figlia minore, con prescrizione del braccialetto elettronico.
Inoltre, aveva disposto che, in caso di rifiuto del consenso o di accertata non fattibilità tecnica, la misura fosse automaticamente aggravata con il divieto di dimora nel Comune di Saranno.
L'indagato ricorreva per cassazione deducendo, tra l'altro, violazione dell'art. 282-ter c.p.p., per come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173/2024, contestando l'automatismo nell'aggravamento della misura cautelare.
Decisione
La Suprema Corte rigetta il primo motivo, confermando la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Accoglie invece il secondo motivo, rilevando che il Tribunale del Riesame aveva disposto l'aggravamento in caso di non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico in modo automatico, senza una rivalutazione concreta delle esigenze cautelari.
Principio di diritto
Secondo la Cassazione, in conformità alla sentenza n. 173/2024 della Corte costituzionale, il giudice non può disporre automaticamente una misura più grave (quale il divieto di dimora) nel caso in cui sia accertata la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico.
In tali ipotesi, il giudice è tenuto a rivalutare le esigenze cautelari alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità, potendo adottare anche misure meno afflittive, come l'obbligo di presentazione alla PG.