Il giudice può revocare la messa alla prova se l’imputato non adempie agli obblighi imposti, senza necessità di un nuovo avviso formale (Cass. Pen. n. 10083/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 17 mar
- Tempo di lettura: 3 min

Con la sentenza n. 10083/2025, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di V.S., confermando la decisione del Tribunale di Taranto che aveva revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova per il mancato svolgimento delle attività imposte.
La decisione ribadisce il seguente principio di diritto: se l’imputato non rispetta le prescrizioni imposte con la messa alla prova, il giudice può revocare il beneficio senza necessità di un nuovo avviso formale, purché la revoca sia stata preannunciata in udienza.
Il caso: revoca della messa alla prova per inadempimento degli obblighi
V.S. era stato ammesso alla messa alla prova il 21 settembre 2023 per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate commessi il 16 ottobre 2019 a Taranto.
Il Tribunale di Taranto, il 26 settembre 2024, ha revocato il beneficio, ritenendo che l’imputato non avesse mai svolto i lavori di pubblica utilità previsti dal programma di messa alla prova.
Il difensore ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che:
Il Tribunale aveva disposto la revoca senza fissare un’apposita udienza camerale, come previsto dall’art. 464-octies c.p.p..
L’imputato non era stato adeguatamente informato della possibilità di revoca e non aveva avuto modo di difendersi.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:
La revoca della messa alla prova può avvenire in un’udienza fissata per la verifica dell’esito del beneficio
La legge prevede che il giudice possa revocare la messa alla prova se l’imputato non rispetta gli obblighi imposti (art. 464-octies c.p.p.).
Tuttavia, la revoca deve avvenire in un’udienza in cui sia garantito il contraddittorio.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva già fissato l’udienza del 26 settembre 2024 per verificare l’esito della messa alla prova, e in quell’occasione ha disposto la revoca.
Questa modalità è stata ritenuta sufficiente a garantire il diritto di difesa dell’imputato, poiché la finalità dell’udienza era chiaramente indicata.
Nessuna violazione del diritto di difesa se l’udienza è stata preannunciata
Il difensore sosteneva che la revoca dovesse avvenire con un’apposita udienza camerale.
La Cassazione ha chiarito che ciò è necessario solo se l’udienza fissata non prevede espressamente la verifica dell’esito della messa alla prova.
Nel caso di V.S., il Tribunale aveva esplicitamente fissato l’udienza per valutare l’esito del beneficio, il che includeva anche la possibilità di revoca.
Di conseguenza, l’imputato non può lamentare un difetto di contraddittorio se l’udienza era già destinata a tale finalità.
L’assenza di avviso formale non determina la nullità della revoca
Il difensore contestava il fatto che l’imputato non avesse ricevuto un ulteriore avviso specifico sulla possibilità di revoca.
La Cassazione ha ribadito che la fissazione dell’udienza con l’indicazione della verifica della messa alla prova è sufficiente a garantire la conoscenza delle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi.
Nel caso in esame, il Tribunale di Taranto aveva già informato le parti della finalità dell’udienza del 26 settembre 2024, per cui non era necessario un ulteriore avviso formale.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in materia di messa alla prova:
Il giudice può revocare la messa alla prova se l’imputato non adempie agli obblighi imposti, senza necessità di un ulteriore avviso formale, purché la revoca avvenga in un’udienza fissata per verificare l’esito del beneficio.
Il diritto di difesa è rispettato se l’udienza è stata fissata con la chiara indicazione della verifica della messa alla prova.
Il mancato svolgimento dei lavori di pubblica utilità giustifica la revoca della messa alla prova, senza necessità di ulteriori valutazioni.