La riduzione di pena nel giudizio abbreviato non si estende ai reati già giudicati con sentenza irrevocabile (Cass. pen. n. 19420/25)
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La riduzione di pena nel giudizio abbreviato non si estende ai reati già giudicati con sentenza irrevocabile (Cass. pen. n. 19420/25)

1. Introduzione

La pronuncia della Corte di cassazione, Sez. I penale, 15 maggio 2025, n. 19420, si inserisce nel solco della giurisprudenza che chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dal D.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Il provvedimento ribadisce che la riduzione di pena nella misura di un sesto prevista per il giudizio abbreviato, in caso di mancata impugnazione, opera solo rispetto alla pena inflitta per i reati oggetto della sentenza di primo grado e non si estende alle pene derivanti da sentenze già passate in giudicato, anche se unificate ex art. 81 c.p.


2. Il caso

Con sentenza del 27 gennaio 2023 il GIP del Tribunale di Bari aveva condannato l’imputato alla pena di 20 anni di reclusione, unificando sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto del procedimento con quelli già giudicati con cinque precedenti sentenze irrevocabili.

La sentenza era divenuta definitiva per mancata impugnazione.

Successivamente, in sede esecutiva, il giudice riduceva la pena di un sesto, ma solo con riferimento al reato oggetto della sentenza del 2023, escludendo la riduzione per le pene relative ai giudicati pregressi.

Avverso tale decisione l’imputato proponeva opposizione, poi rigettata con ordinanza confermata in sede di legittimità.


3. La questione giuridica

La questione attiene all’ambito applicativo della riduzione premiale prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., secondo cui: «quando la sentenza di condanna, emessa all'esito del giudizio abbreviato, non è impugnata dall'imputato, la pena è ulteriormente diminuita di un sesto».

Nel caso in esame, si discute se tale ulteriore riduzione possa estendersi anche agli aumenti di pena per reati giudicati con sentenze già definitive, ma unificati nel medesimo provvedimento in forza del riconoscimento della continuazione.


4. La motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso dichiarandolo inammissibile, richiamando il principio affermato da Cass., Sez. I, n. 8236/2025, Garofalo, secondo cui il beneficio previsto dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. «si applica esclusivamente per quelle fattispecie per le quali l'imputato non ha proposto impugnazione, senza che si verifichi alcun effetto estensivo in executivis».

Secondo la Corte, la ratio deflattiva della norma impone di circoscrivere il beneficio ai reati giudicati con rito abbreviato, e per i quali vi sia stata rinuncia all'impugnazione. L'applicazione estensiva ai reati già giudicati e irrevocabili, anche se unificati ex art. 81 c.p., sarebbe priva di base normativa e violerebbe la logica dell’istituto.


5. Osservazioni conclusive

La pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso nella lettura dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., il cui ambito applicativo è limitato ai soli reati giudicati con rito abbreviato e non impugnati.

In presenza di sentenze irrevocabili unificate con il giudizio abbreviato in virtù del vincolo della continuazione, il beneficio non si estende agli incrementi di pena derivanti da tali giudicati.

Tale lettura garantisce coerenza con la finalità premiale del rito abbreviato e con l’esigenza di valorizzare il risparmio processuale effettivo. In mancanza di impugnazione, il premio sanzionatorio deve restare confinato al reato effettivamente definito in quel procedimento, evitando indebite estensioni a decisioni che non hanno goduto di tale risparmio. La sentenza, pertanto, si pone in continuità con l’interpretazione funzionalistica e restrittiva della norma, chiarendo ogni ambiguità in punto di applicazione dell'ulteriore sconto di pena.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. I, 15/05/2025, (ud. 15/05/2025, dep. 23/05/2025), n.19420

RITENUTO IN FATTO


1. Con sentenza del 27/01/2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari ha inflitto a Cu.Na. la pena complessiva di anni venti di reclusione, risultante dalla unificazione, sotto il vincolo della continuazione, dei reati oggetto di tale processo e di quelli già giudicati mediante cinque sentenze passate in giudicato; tale pronuncia non è stata appellata né dall'imputato, né dal difensore e, pertanto, è passata in giudicato il 17/10/2023.


1.1. Con ordinanza datata 11/04/2024, il medesimo Giudice - in sede esecutiva - ha ridotto nella misura di un sesto la pena inflitta, limitatamente al reato giudicato mediante la sopra detta sentenza e, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva a carico del condannato in anni diciannove, mesi uno e giorni venti di reclusione.


1.2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell'esecuzione ha disatteso l'opposizione formulata - ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen. - avverso tale ordinanza, nella parte in cui aveva applicato la suddetta riduzione in maniera solo parziale, ponendo a fondamento della decisione reiettiva la non applicabilità della riduzione di un sesto alle pene derivanti da pregressi giudicati, difettando in tal caso il fondamentale requisito del richiamato istituto, costituito dalla presenza di una sentenza di condanna non oggetto di impugnazione.


2. Ricorre per cassazione Cu.Na., a mezzo dell'avv. Giuseppe Giulitto, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen. La decisione viola la concezione unitaria del reato continuato, dal momento che la riduzione nella misura di un sesto è stata operata - in via esclusiva - con riguardo alla pena irrogata in relazione al reato di cui al capo 2), nell'ambito del procedimento che ha stabilito la pena base; tale decisione, però, non ha tenuto conto degli aumenti di pena che erano stati operati a titolo di continuazione esterna. La riduzione ex art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., invece, deve essere computata sulla complessiva pena finale inflitta.


3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.


L'invocato istituto ha una ratio deflattiva, che collega l'applicazione del beneficio, in executivis, al dato della totale acquiescenza del condannato alla condanna inflitta e, quindi, al connesso risparmio di tempo ed energie processuali, elementi dai quali ha origine l'ulteriore trattamento premiale, in relazione alla pena originaria. Tale principio non può trovare deroga, in presenza di una unificazione quoad poenam derivante dal riconoscimento della continuazione, posto che il beneficio verrebbe accordato, in tal caso, in assenza di qualsiasi tipo di risparmio processuale.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.


2. Come già sintetizzato in parte narrativa, Cu.Na. è stato condannato alla pena di venti anni di reclusione e non ha proposto appello; in executivis, quindi, ha domandato la riduzione di un sesto di tale pena, ai sensi dell'art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen. In accoglimento di tale istanza, la riduzione gli è stata accordata, ma con esclusivo riferimento alla pena base, stabilita in relazione al reato per il quale si procedeva nel processo culminato con l'emissione della suddetta condanna; non è stata invece applicata - l'invocata riduzione ulteriore - relativamente agli incrementi sanzionatori operati in sentenza, a titolo di continuazione esterna. La doglianza difensiva, dunque, si focalizza esclusivamente su tale limitazione del campo di applicazione dell'istituto della riduzione in ragione di un sesto.


2.1. Questo Collegio ritiene inammissibile la dedotta questione, in quanto confliggente con i principi di diritto già affermati in sede di legittimità, ai quali intende ora dare continuità. è sufficiente, infatti, operare un richiamo al dictum di Sez. 1, n. 8236 del 21/01/2025, Garofalo, Rv. 287627 - 01, che è così massimata: "In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato abbia proposto impugnazione esclusivamente in relazione ad alcuni dei reati per i quali ha riportato condanna, comportando la riduzione di un ulteriore sesto della pena inflitta per i soli reati non oggetto di gravame". Nella parte motiva di tale decisione, più nello specifico, può leggersi quanto segue: "Ne discende conclusivamente che, nelle ipotesi in cui si procede per una pluralità di reati, contestati in una stessa sede processuale, la diminuente esecutiva di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., attesa la sua natura esclusivamente deflattiva, si applica esclusivamente per quelle fattispecie per le quali l'imputato non ha proposto impugnazione, senza che si verifichi alcun effetto estensivo in executivis".


2.2. Mutuando tali regole ermeneutiche, non può che reputarsi corretta l'affermazione sussunta nell'avversata decisione: la rinuncia a proporre impugnazione opera relativamente ai reati per i quali è intervenuta la singola condanna; non è possibile operare un ampliamento della sfera di operatività di tale istituto premiale, estendendolo ai reati già coperti da sentenza irrevocabile, che siano stati dunque giudicati in diversa sede e che siano oggetto di una semplice aggiunta di pena.


Il concetto, del resto, è stato recentissimamente ribadito da questa Sezione, che ha appunto esaminato la seguente questione: se la riduzione di un sesto della pena inflitta - quale prevista dall'art. 442-bis, comma 2, cod. proc. pen., in caso di applicazione, in sede di giudizio abbreviato,, della disciplina della continuazione rispetto - ad altri reati oggetto di precedente decisione passata in giudicato - debba trovare applicazione esclusivamente con riferimento al reato o ai reati oggetto del giudizio abbreviato del quale si tratta, ovvero se sia possibile effettuare la estensione applicativa ai reati già separatamente giudicati (ossia, sostanzialmente se si possa adottare la soluzione auspicata dalla difesa e sopra riassunta). La conclusione alla quale si è giunti - ed alla quale, si ripete, questo Collegio aderisce convintamente - è stata nel senso che la riduzione ex art. 442-bis comma 2 cod. proc. pen. operi con esclusivo riferimento alla pena inflitta in ordine al reato o ai reati giudicati con rito abbreviato, definito mediante sentenza emessa in primo grado, passata in giudicato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e non oggetto di impugnazione; ciò in quanto, stando al dato testuale della disposizione codicistica, la pena deve essere ulteriormente ridotta. Deriva da tale assetto normativo, inoltre, che laddove trovi applicazione - in sede di giudizio abbreviato - la disciplina del reato continuato, la riduzione di un sesto potrà trovare applicazione, in caso di mancata impugnazione, soltanto ai segmenti sanzionatori in relazione ai quali siano ravvisabili i sopra detti presupposti (si veda Sez. 1, notizia di decisione n. 4 del 14/05/2025).


3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in Euro tremila - in favore della Cassa delle Ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.


Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2025.

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