Giudizio abbreviato: non è abnorme la revoca dell’ordinanza ammissiva per consentire la costituzione della parte civile (Cass. Pen. n. 36045/25)
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Giudizio abbreviato: non è abnorme la revoca dell’ordinanza ammissiva per consentire la costituzione della parte civile (Cass. Pen. n. 36045/25)

Giudizio abbreviato: non è abnorme la revoca dell’ordinanza ammissiva per consentire la costituzione della parte civile (Cass. Pen. n. 36045/25)

La massima

Nel giudizio abbreviato la revoca dell’ordinanza già fissata per la discussione, finalizzata a sanare l’omessa citazione della persona offesa e a consentire la costituzione di parte civile (finché non è dichiarata l’apertura della discussione), non integra provvedimento abnorme: il giudice può legittimamente esercitare il potere di revoca per eliminare la nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. VI, 30/10/2025, (ud. 30/10/2025, dep. 05/11/2025), n.36045

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato richiesto dagli imputati Gh.Ma. e Ca.Fr. e aver fissato l'udienza del 17 settembre 2025 per la discussione, in accoglimento dell'istanza proposta dai querelanti, ha revocato la precedente ordinanza e ha disposto che l'udienza indicata si svolga ai soli fini della integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno presentato la querela, rinviando la discussione ad una udienza successiva.

2. Gli avvocati difensori degli imputati Gh.Ma. e Ca.Fr., hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza e, deducendone l'abnormità, ne hanno chiesto l'annullamento.

I difensori hanno eccepito l'abnormità del provvedimento impugnato, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare, in assenza di una specifica previsione normativa, ha disposto la regressione del procedimento a una fase anteriore al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio e la costituzione delle parti offese.

II giudice, dunque, avrebbe illegittimamente disposto la regressione del processo in assenza di nullità insanabili, che peraltro non ricorrerebbero nel caso di specie, e, in questo modo, avrebbe alterato la regolarità del corso del procedimento.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 15 settembre 2025, il Procuratore generale Marialilia Di Nardo ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

In data 27 ottobre 2025 gli avvocati hanno depositato una memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato.

2. I difensori hanno eccepito l'abnormità del provvedimento impugnato, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare, in assenza di una specifica previsione normativa, avrebbe illegittimamente disposto la regressione del procedimento a una fase anteriore, al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio e la costituzione di parte civile delle persone offese.

3. Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale: ex plurimis, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che gli imputati Gh.Ma. e Ca.Fr., in seguito alla notifica del decreto penale di condanna n. 60/2025 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania in data 15 febbraio 2015 per il reato di cui agli artt. 61 n. 7, 81, secondo comma, 110,393 cod. pen., commesso in Omegna il 25 e il 23 novembre 2023, hanno proposto opposizione, chiedendo il giudizio abbreviato.

Il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 4 aprile 2025, non contempla le persone offese.

Il Giudice per le indagini preliminari all'udienza del 27 maggio 2025 ha accertato la rituale instaurazione del contraddittorio con gli imputati e, su richiesta dei loro difensori, ha rinviato per la discussione del giudizio abbreviato all'udienza del 17 settembre 2025.

Il Giudice per le indagini preliminari, inoltre, con il provvedimento impugnato, premesso di aver ricevuto la richiesta di integrazione del contraddittorio delle persone offese al fine di costituirsi parte civile, ha revocato la precedente ordinanza e ha disposto che l'udienza del 17 settembre 2025 si svolga ai soli fini della integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno presentato la querela, rinviando la discussione ad una udienza successiva.

4. Il provvedimento impugnato non può essere ritenuto invalido, né tanto meno abnorme.

4.1. Con il provvedimento impugnato il Giudice ha legittimamente accolto l'istanza di remissione in termini proposta dal difensore dei querelanti pretermessi, per costituirsi parte civile, e ha revocato "l'invito alla discussione", stabilendo che l'udienza già calendarizzata fosse destinata all'interlocuzione in ordine alla legittimazione dei querelanti a costituirsi parte civile.

Il Giudice per le indagini preliminari ha, dunque, fatto corretta applicazione della legge processuale, in quanto ha revocato la precedente ordinanza, al fine di sanare le nullità conseguenti all'omessa citazione delle persone offese e di consentire alle stesse l'eventuale costituzione di parte civile.

4.2. Il dovere per il giudice di porre rimedio alle nullità degli atti del procedimento, del resto, non sussiste solo per le nullità assolute, come sostengono i ricorrenti, ma per tutte le forme di nullità previste dal legislatore, ivi compresa quella conseguente all'omessa citazione in giudizio della persona offesa del reato e del querelante di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

4.3. Nel caso di specie, peraltro, il termine per la costituzione di parte civile non era ancora decorso all'atto dell'adozione del provvedimento impugnato, in quanto non era stata dichiarata ancora l'apertura della discussione del giudizio abbreviato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen., purché antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 40923 del 30/05/2018, I., Rv. 273927 - 01, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, verificata la regolare costituzione delle parti e ammesso l'imputato al giudizio abbreviato condizionato, senza dichiarare l'apertura della discussione, aveva ammesso la costituzione della parte civile all'udienza successiva fissata per la convocazione dei periti; Sez. 2, n. 12608 del 18 febbraio 2015, P.C. in proc. Pisani, Rv. 262774; Sez. 3, n. 35700 del 22 giugno 2010, C., Rv. 248487).

4.4. Il provvedimento impugnato, dunque, non può essere considerato abnorme, in quanto il Giudice per le indagini preliminari di Verbania ha fatto uso legittimo del potere generale di revocare le ordinanze precedentemente adottate al fine di sanare le nullità medio tempore incorse, senza determinare alcuna stasi del procedimento, né regressione indebita.

5. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila Euro in favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 ottobre 2025.

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2025.


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