RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, con ordinanza in data 6 settembre 2022, conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con riguardo alla richiesta di liquidazione delle spese di amministrazione e custodia giudiziaria dei beni aziendali (SEP S.r.l.), sottoposti a sequestro preventivo con decreto del GIP di Latina in data 2 ottobre 2017 nel procedimento n. 4993/2017 RGNR PM Latina, avanzata in data 29 luglio 2019 dall'amministratore Dott. C. e inviata all'AG di Roma, in unione agli atti del procedimento già trasmesso per competenza territoriale in data 19 luglio 2018, con nota declinatoria di competenza del GIP di Latina in data 2 settembre 2019.
1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nel premettere di essere competente alla gestione del sequestro preventivo disposto in data 20 maggio 2019, nell'ambito del procedimento n. 2657/2018 RGNR PM Roma, sulla medesima impresa SEP S.r.l., ricusa la competenza e solleva il conflitto negativo sotto il profilo di non avere emesso il provvedimento di sequestro cui accede la nomina dell'amministratore Dott. C., di non avere ricevuto gli atti di quella gestione, indispensabili ad esaminare l'istanza di liquidazione e, inoltre, che non risulta l'unione del procedimento già pendente presso la Procura di Latina con quello relativo al sequestro disposto dal GIP di Roma.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, come si è detto, aveva declinato la propria competenza a provvedere sull'istanza di liquidazione dell'amministratore giudiziario nominato, poiché il relativo procedimento era già stato precedentemente trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma, sicché il giudice procedente, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 168 (TU Spese giustizia), deve individuarsi in quello della Capitale.
3. Dopo la proposizione del conflitto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina non ha fatto pervenire osservazioni.
3.1. E' pervenuta una memoria a firma dell'avv. Imperia Luigi, nell'interesse dell'amministratore Dott. C., con la quale si sollecita l'individuazione del giudice competente a procedere alla liquidazione, nonché un'istanza, nell'interesse di C.E., volta ad ottenere l'estromissione dal procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La competenza appartiene al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, quale giudice competente alla gestione dell'amministrazione giudiziaria del bene aziendale sequestrato, a cagione del trasferimento della competenza a conoscere del relativo procedimento penale.
1.1. Non è necessario provvedere sull'istanza di "espunzione" presentata nell'interesse di C. poiché si tratta di una questione che riguarda il merito del procedimento e che non ha riflesso sulla competenza.
2. E' opportuno premettere che, a mente del D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, art. 168 (TU Spese di giustizia), "la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede".
2.1. Senza pretesa di completezza, per determinare quale sia il "magistrato che procede", in quanto "ha la disponibilità degli atti" nel momento in cui viene presentata la richiesta di liquidazione, occorre fare riferimento alle particolari condizioni che si verificano quando: il procedimento è archiviato (Sez. U, n. 4535 del 18/04/2019 - dep. 2020, PM in proced. SCAF Srl, Rv. 277580); la liquidazione riguarda il consulente tecnico del pubblico ministero (Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, Seghaier, Rv. 257989); si tratta del sequestro di un compendio aziendale affidato all'amministrazione giudiziaria.
2.2. In quest'ultima ipotesi, è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità, precorrendo lo sviluppo normativo che portato all'attuale versione dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., ha da tempo individuato nel giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo quello deputato alla "gestione" della procedura, indipendentemente dagli sviluppi processuali (Sez. 3, n. 35801 del 2/7/2010, P.M. in proc. Spandre e altri, Rv. 248556; Sez. 3, n. 13041 del 28/02/2013, Iaconisi, Rv. 255115; dopo la citata modifica, Sez. 2, n. 35810 del 29/5/2013, Venditti, Rv. 257396; Sez. 5, n. 28336 del 7/5/2013, Scalera, Rv. 256775; Sez. 5, n. 25118 dell'8/5/2012, Minischetti, Rv. 253223).
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha portato a compimento il processo di omologazione della gestione di beni sottoposti a misura cautelare reale e a misure di prevenzione, stabilendo espressamente che il giudice competente a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione deve essere individuato in quello che ha disposto il sequestro e che ha nominato l'amministratore giudiziario.
Si tratta, in effetti, di una disciplina funzionale a ottimizzare le operazioni di gestione, talvolta estremamente complesse, di beni sottoposti a misura ablativa, concentrando le relative competenze in capo a un unico organo giudiziario, il quale, avendo cognizione diretta delle vicende che li hanno riguardati, è in grado di assumere, in una prospettiva di non dispersione delle conoscenze e in definitiva di migliore efficienza delle pratiche gestorie, le iniziative più efficaci per la tutela del patrimonio, in particolare quando vengano in rilievo beni aziendali.
2.3. In definitiva, va ribadito in questa sede che, in tema di sequestro preventivo, a seguito dell'introduzione, nell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., del comma 1-ter, ad opera della L. 17 ottobre 2017, n. 161, competente a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo e', anche durante la pendenza del processo, il giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 1, n. 56412 del 3/5/2018, Confl. comp. in proc. Sardagna, Rv. 274868).2.4. Il legislatore ha, del resto, precisato che "1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro 1, titolo 3, del codice di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 35, comma 1, e successive modificazioni".
3. Il testuale richiamo, contenuto nell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. da 35 a 51-bis non è privo di significato per risolvere la questione di competenza posta dall'autorità giudiziaria di Roma.
L'art. 42, comma 4, del citato decreto regola espressamente la disciplina delle spese e compensi, attribuendo la competenza al giudice che gestisce la procedura, anche durante i giudizi di impugnazione (art. 35, comma 5, stesso decreto).
3.1. Il principio di unicità e uniformità della gestione, affidata al giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro, va declinato con specifico riguardo al trasferimento di competenza del procedimento nell'ambito del quale il provvedimento è stato assunto.
Non vi è dubbio, infatti, che la regola della fissità del giudice, da identificarsi in quello che ha emesso il provvedimento, se resta confermata, alla luce della disciplina speciale introdotta dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p. nel caso dello sviluppo processuale "verticale", che riguarda il dibattimento e le impugnazioni, soffre una espressa deroga quando cambia la competenza territoriale, là dove torna a espandersi la regola generale di cui all'art. 168 TU Spese di giustizia, che stabilisce la competenza nel giudice che procede.
Nel caso del trasferimento "orizzontale" della competenza, cioè non per gradi o fasi, ma in ragione della competenza per territorio sul procedimento penale cui accede il sequestro, deve aversi riguardo al giudice che procede, quale che sia quello che ha adottato la misura, poiché è colui che ha la gestione del compendio aziendale in sequestro, ciò in conformità alla ratio legis che espressamente intende accentrare gli atti di gestione e amministrazione presso il giudice competente.
Una volta individuato il giudice che procede in quello investito della trattazione del procedimento penale a seguito di trasmissione per competenza, deve però farsi applicazione della disciplina speciale che, allo scopo di assicurare la fissità della gestione, stabilisce la competenza del giudice per le indagini preliminari.
4. Orbene, nel caso in esame è indubbio che, in data anteriore alla presentazione dell'istanza di liquidazione da parte dell'amministratore giudiziario nominato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina per il complesso aziendale della SEP S.r.l., l'autorità di quella località aveva trasmesso il procedimento n. 4993/2017 RGNR a quella di Roma.
A seguito della incontestata competenza dell'autorità giudiziaria della Capitale per tale procedimento, non vi è dubbio che il giudice che procede alla gestione del compendio aziendale in sequestro è quello di Roma, da individuarsi nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
4.1. Non fanno velo a tale conclusione, la cessazione del sequestro (per essere stato emesso un nuovo provvedimento di sequestro da parte dell'AG di Roma sul medesimo complesso aziendale), poiché si tratta di un fatto storico che concorre unicamente a perimetrare il compenso gestorio, né la circostanza che, come lamenta l'autorità che ha proposto il conflitto, gli atti della gestione non gli siano stati trasmessi dal pubblico ministero di Roma unitamente all'istanza di liquidazione, posto che la materiale acquisizione del fascicolo processuale è onere del giudice chiamato a pronunciarsi.
5. La competenza va, quindi, statuita in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2023