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Cassazione penale sez. II, 17/03/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 22/05/2023), n.22073



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 3 ottobre 2022, rigettava la richiesta di riesame avanzata da F.A. contro provvedimento di sequestro preventivo emesso il 31 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila in relazione ai reati di cui agli artt. 640 bis ter c.p. ed altro.


2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.


2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e) per travisamento della prova.


Il ricorrente contesta "la sussistenza di un errore decisivo di travisamento della prova" attinente al fatto che il F. avesse percepito in tutto o in parte il profitto dei reati (circostanza pacificamente non vera) e all'affermazione che non erano note le quote di profitto riferibili ai diversi concorrenti nel reato, laddove alla luce delle indagini effettuate le quote di profitto percepite dai concorrenti erano perfettamente individuate.


Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 240 c.p.p., art. 322 ter, in relazione all'art. 640 quater c.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b), conseguente al travisamento della prova di cui al primo motivo.


Assume che risultava pacifico che egli non aveva ricevuto alcun profitto dal reato ma che i giudici di merito avevano ritenuto il contrario, assumendo che non essendo nota tale quota andava disposto a suo carico il sequestro, nel complesso, dell'intero profitto del reato.


Precisa che, tuttavia, era emerso che l'odierno ricorrente non aveva percepito neanche in parte minima il profitto dei reati contestati (confluito per l'interno nel patrimonio dei coindagati cessionari dei titoli agrari attraverso la indebita percezione dei contributi) e che le quote di profitto percepito da ciascun concorrente erano state individuate con precisione sicché nessuna somma dell'indagato poteva essere sottoposta a vincolo cautelare.


Col terzo motivo deduce la violazione dell'art. 240 c.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b). Lamenta che il Tribunale non aveva valutato la circostanza che non era stata operata una preventiva ricerca dei beni eventualmente acquistati con le somme di denaro illecitamente conseguite con riguardo ai concorrenti nel reato ai fini dell'imposizione del vincolo.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.


2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali di rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baroni, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).


3. Orbene occorre rilevare, pertanto, che può trovare ingresso l'argomento relativo al preteso travisamento della prova (consistente nel fatto che i giudici di merito non avrebbero valutato la portata della documentazione in atti attestante il fatto che l'indagato non aveva percepito alcuna somma, in quanto tutti i contributi era stati incamerati dai singoli percettori), dal momento che, come già affermato, il provvedimento di causa è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge.


Il ricorso, come si è detto, intanto deduce un presunto travisamento della prova, che avrebbe inciso sulla logicità della motivazione, non implicando carenza assoluta ovvero apparenza della stessa che integra la violazione di legge, e già questo sarebbe sufficiente per ritenerlo manifestamente infondato; in ogni caso, il preteso travisamento - che dovrebbe essere tale da determinare una ipotesi di motivazione assente o meramente apparente - non emerge dal provvedimento impugnato e nulla è stato allegato al ricorso, così che lo stesso risulta non autosufficiente al riguardo.


3.1. Per altro verso occorre considerare che il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato è un reato di danno ed ai fini della possibilità di procedere a sequestro preventivo a nulla rileva il concreto profitto che il singolo concorrente nella fattispecie delittuosa abbia ottenuto, ma quello prodotto dalla consumazione del reato nel suo complesso avendo la giurisprudenza di questa Corte Suprema già avuto modo di chiarire che "E' legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter c.p. eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto..., nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio" (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292).


La suddetta conclusione, trova giustificazione, a livello dogmatico, ove si osservi che, per la teoria monistica cui e', notoriamente, ispirata la disciplina del concorso di persone nel reato, ciascun concorrente, la cui attività si sia inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, risponde anche degli atti posti in essere dagli altri compartecipi e dell'evento delittuoso nella sua globalità, che viene considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti.


Questo principio solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, quale che sia l'entità del contributo prestato, comporta anche solidarietà nella pena, nel senso che, a norma dell'art. 110 c.p., ciascuno risponde della pena stabilita per il reato, salve le disposizioni di legge volte a graduare la sanzione penale a seconda della valenza che ciascuna partecipazione assume nel contesto generale del concorso, sulla base dei parametri normativi di cui agli artt. 112 e 114 c.p.: in terminis Cass. 15445/2004.


La suddetta tesi è stata recepita dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21222/2013 Rv. 256545; Cass. 28264/2013 Rv. 255610; Cass. 13562/2012 Rv. 253581; Cass. 8740/2012 Rv. 254526; Cass. 13277/2011 Rv. 249839) e le SS.UU., con la sentenza n. 26654/2008 Rv. 239926 avevano già fatto proprio il principio solidaristico, avendo statuto che "In tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso".


Le suddette considerazioni inducono a ritenere prive di fondamento alcuno le censure formulate con i primi due motivi di ricorso.


4. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato: la motivazione non appare né assente né meramente apparente quanto alla individuazione delle somme da sequestrare in capo all'indagato il quale in questa sede deduce, peraltro, profili di puro fatto che non risultano essere datati adeguatamente dedotti in fase cautelare e che, peraltro, non appaiono in concreto comprovati in violazione del principio di autosufficienza.


5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in Euro tremila.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, il 17 marzo 2023.


Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2023



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