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Cassazione penale sez. VI, 01/02/2023, (ud. 01/02/2023, dep. 01/03/2023), n.8963



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Ragusa, decidendo sull'appello proposto ex art. 322-bis c.p.p. dal Procuratore Europeo delegato della sede di Palermo, confermava il provvedimento del 14 luglio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa aveva rigettato la richiesta di quello stesso Procuratore Europeo delegato di applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo a fini di confisca diretta della somma di 25.000 Euro o per equivalente su beni di pari valore nei confronti di G.R.: sottoposto ad indagini per avere presentato alla Irfis FinSicilia s.p.a. una domanda di finanziamento agevolato e di contributo a fondo perduto nell'ambito di un progetto di interventi per sostenere gli imprenditori in difficoltà a causa dell'emergenza da covid 19, e di avere così ottenuto indebitamente il contributo comunitario di 25.000 Euro, dichiarando in quella istanza falsamente di essere in regola con la normativa antimafia e l'insussistenza di cause di esclusione previste del D.Lgs. n. 50 del 2016 art. 80, omettendo di dichiarare di essere stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e di essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.


Rilevava il Tribunale come gli elementi di conoscenza a disposizione avessero confermato l'esistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 316-ter c.p., così diversamente qualificato il fatto contestato all'indagato ai sensi dell'art. 640-bis c.p. (dato che il G. aveva indebitamente percepito quel contributo comunitario sulla base di una domanda contenente l'attestazione di fatti non veri ovvero l'omissione di informazioni dovute, senza però aver indotto in errore l'ente erogatore che si era limitato a prendere atto dei requisiti autocertificati dal richiedente); ma come fosse corretta la decisione del Giudice per le indagini preliminare di ritenere che la richiesta di applicazione della misura reale fosse stata avanzata da un soggetto non legittimato, in quanto la normativa vigente preclude al Procuratore Europeo delegato di avanzare una richiesta di applicazione della misura del sequestro se il reato per il quale si procede - com'e' quello nel caso di specie, in considerazione del profitto conseguito inferiore a 100.000 Euro - è sanzionato con pena nel massimo inferiore a quattro di reclusione.


2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore Europeo delegato della sede di Palermo, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 321 c.p.p., 322-ter c.p., 13 e 30 del Regolamento (UE) 2017/1939, per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente escluso la legittimazione del Procuratore Europeo delegato a presentare richieste di applicazione di misure "investigative" nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto uno qualsiasi dei reati di sua competenza, tra i quali rientrano i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui alla Direttiva (UE) 2017/1371, indipendentemente dalla qualifica come altro tipo di reato che ai fatti dovesse essere data dal diritto di uno degli Stati membri dell'UE: tenuto conto che il predetto art. 13 attribuisce al Procuratore Europeo delegato gli stessi poteri che i singoli ordinamenti degli Stati membri riconoscono al procuratori nazionali; e che il citato art. 30, lungi dallo stabilire una ‘limitazione funzionale' ai poteri di iniziativa del procuratore Europeo delegato, nel richiamare i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ha inteso esclusivamente prevedere che per tali più gravi delitti gli Stati nazionali devono introdurre una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione.


3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2, come introdotto dall'art. 5-duodecies del decreto L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore Europeo delegato della sede di Palermo vada accolto, essendo fondato il motivo dedotto.


2. L'art. 30, par. 1, del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo "all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea ("EPPO")" - le cui disposizioni, è bene rammentare, sono entrate direttamente a far parte dell'ordinamento interno italiano e sono direttamente applicabili senza necessità dell'adozione di un atto legislativo di recepimento - stabilisce che " Almeno nei casi in cui il reato oggetto dell'indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, gli Stati membri assicurano che i procuratori Europei delegati siano autorizzati a disporre o a chiedere le misure investigative (tra le quali quella del) congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente...".


Non è corretto ritenere, così come ha fatto il Tribunale di Ragusa con l'ordinanza impugnata, che la disposizione appena indicata riconosca una competenza funzionale del Procuratore Europeo delegato a disporre ovvero a chiedere l'applicazione di misure di investigazione, tra le quali il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato, esclusivamente laddove stia procedendo per un reato punito con la pena della reclusione nel massimo non inferiore a quattro anni: opzione esegetica che impedirebbe di disporre il sequestro preventivo nelle ipotesi in cui le indagini riguardino il delitto di indebita percezione di erogazioni ai danni dell'Unione Europea, di cui all'art. 316-ter c.p., nella forma non aggravata prevista dal periodo finale del comma 1 di tale articolo.


E ciò per tre ordini di ragioni.


In primo luogo perché l'art. 30 del citato Regolamento UE non prevede affatto che le elencate misure di investigazione possano essere disposte "solamente" nelle indagini per i reati puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ma "almeno" in quelle indagini: lasciando così intendere che gli ordinamenti nazionali ben possano prevedere l'operatività di una o di parte di quelle misure anche per reati puniti meno severamente, dovendo tuttavia assicurarne l'applicazione quanto meno per i reati più gravi; fatte salve le ulteriori condizioni fissate dal par. 3 del menzionato art. 30, che però non riguardano il sequestro finalizzato alla confisca del profitto o dei beni utilizzati per commettere il reato.


In secondo luogo va evidenziato che dal combinato disposto degli art. 22 e 30 del considerato Regolamento UE, si evince che la competenza generale per materia della Procura Europea delegata riguarda le indagini su tutti i reati "che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale", nonché per i reati ad essi "indissolubilmente connessi", per quelli posti in essere dalle organizzazioni criminali di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI, e, a determinate condizioni, per i reati di quella natura se a carattere transnazionale.


A cui si aggiunga che - come perspicuamente sottolineato nel ricorso oggi in esame - la richiamata direttiva (UE) 2017/1371, avente ad oggetto le disposizioni concernenti "la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", fa riferimento, all'art. 2, al perseguimento penale di tutti i reati che toccano quegli interessi finanziari o che attengono ai bilanci dell'Unione o dei suoi organismi e istituzioni, senza alcuna limitazione in relazione ad eventuali limiti edittali di pena. Mentre l'art. 7 della stessa direttiva puntualizza che i reati in questione sono quelli puniti con la reclusione, senza alcun riferimento a limiti edittali, aggiungendo che gli Stati membri devono adottare modifiche del proprio ordinamento, stabilendo per quegli illeciti "una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli", tali dovendosi considerare quelli elencati "qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore a 100.000 Euro": direttiva che significativamente è stata recepita nel nostro ordinamento con l'art. 1 del D.Lgs. n. 14 luglio 2020, n. 75, con cui è stata appunto introdotta la previsione della circostanza aggravante disciplinata dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 316-ter c.p..


Deve, dunque, escludersi che per il reato di indebita percezione di erogazione in danno dell'Unione Europea, laddove non ricorra l'aggravante del danno o profitto superiore a 100.000 Euro, di cui al predetto ultimo periodo del comma 1 dell'art. 316-ter c.p., sia preclusa la possibilità per il Procuratore Europeo delegato di chiedere o disporre una delle misure investigative elencate dal menzionato art. 30, par. 1, del Regolamento UE 2017/1939.


Ragionare in maniera diversa - così come ha fatto il Tribunale di Ragusa creerebbe una irragionevole distonia di sistema, perché vorrebbe dire per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. il Procuratore Europeo delegato sia competente per materia a svolgere le indagini (persino se l'erogazione abbia comportato un danno per gli interessi finanziari dell'Unione Europea inferiore a 10.000 Euro, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 25, par. 2, del Regolamento in questione), ma debba poi sollecitare il Procuratore ordinario della Repubblica competente per territorio a chiedere o a disporre le considerate misure investigative, compresa la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato ai sensi dell'art. 322-ter c.p..


Soluzione interpretativa, questa, che si porrebbe in insanabile contrasto tanto con la disposizione dettata dall'art. 25, par. 1, del Regolamento in argomento, che prescrive che "Se I'EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa"; quanto con le norme dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 2 febbraio 2021, n. 9 (contenente le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea "EPPO"), che, senza introdurre alcuna deroga, in relazione ai profili della competenza, alle disposizioni contenute nel Regolamento UE più volte citato, eloquentemente stabiliscono che, ferma restando le regole sulla competenza dei giudici, "in relazione ai procedimenti per i quali la Procura Europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, i procuratori Europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell'interesse della Procura Europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali".


3. La riconosciuta fondatezza del motivo dedotto con il ricorso impone l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ragusa che nel nuovo giudizio si atterrà all'indicato principio di diritto.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.


Così deciso in Roma, il 01 febbraio 2023.


Depositato in Cancelleria il 01 marzo 2023



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