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Cassazione penale sez. VI, 28/02/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 14/04/2023), n.15852



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza dell'8 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 22 settembre) ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip e relativo alla somma di Euro 39.850 in contanti, eseguito il 6 luglio 2022 presso l'abitazione di C.U., indagato per i delitti di cui agli artt. 319 e 321 c.p..


2. In particolare, secondo la contestazione provvisoria, il predetto avrebbe corrotto T.P. - ingegnere e responsabile dell'Ufficio tecnico settore ambiente e territorio del Comune di Pedimonte Matese nonché consulente esterno della Green Impresit s.r.l. in riferimento ad una gara pubblica di appalto e contemporaneamente componente della Commissione competente per l'aggiudicazione di un pubblico appalto indetto da ASI - attraverso il versamento della somma di 50.000 Euro finalizzata ad ottenere illecitamente la aggiudicazione (aggiudicazione effettivamente avvenuta e poi annullata dal TAR).


3. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi.


3.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge per avere il Tribunale del riesame mutato il titolo cautelare del provvedimento genetico (adottato dal Gip a titolo "impeditivo" e ritenuto dall'ordinanza impugnata legittimo in quanto relativo a denaro di cui andrà disposta obbligatoriamente la confisca).


3.2. Con il secondo motivo, di natura subordinata, si denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancanza di plausibili argomentazioni in ordine all'effettiva sussistenza di un periculum in mora, indicazione comunque necessaria anche per il caso del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso - avente valenza preliminare e assorbente è fondato.


2. Il provvedimento impugnato ha in effetti operato una "mutazione" del titolo cautelare reale, disposto dal Gip quale sequestro "impeditivo" e trasformato dal Tribunale del riesame in sequestro finalizzato alla confisca (ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 bis).


3. In tal modo non risulta rispettato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui "e' illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1 confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'e' nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato" (così, Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748; Sez. 6, n. 30109 del 12/07/2012, Minuzzo, Rv. 252998).


4. Ne' risulta idonea al fine di giustificare il mantenimento in sequestro del denaro l'affermazione - contenuta nelle righe finali dell'ordinanza impugnata secondo cui "Nessun dubbio, a prescindere dalla finalità per la confisca, che il prelievo della somma di denaro rinvenuta in contanti si imponga anche al fine di evitare che la stessa sia dispersa, stante l'immediata disponibilità della stessa presso l'abitazione dell'indagato e la sua utilizzabilità, in quanto denaro contante, a vista". Trattasi di motivazione, da un lato, generica in quanto riferibile a qualsivoglia sequestro di somme di denaro, dall'altro lato, non conforme rispetto a quanto stabilito da questa Sezione in riferimento al sequestro preventivo avente ad oggetto il denaro contante per il quale "la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso" (Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, Bagalà, Rv. 272906). Elementi, questi, in ordine ai quali il Tribunale del riesame non si è in alcun modo pronunciato.


Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al competente Tribunale del riesame per nuovo giudizio.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere competente ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 5.


Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023.


Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2023

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