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Uso personale o spaccio? Quando la quantità modesta non basta ad escludere la cessione di stupefacenti (Trib. Vicenza n. 435/2025)

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Indice:


1. Introduzione

La linea di confine tra uso personale e detenzione a fini di spaccio rappresenta uno dei punti più delicati del diritto penale degli stupefacenti.

Se il legislatore, con l’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ha previsto una specifica ipotesi di “lieve entità”, la giurisprudenza è costantemente chiamata a chiarire quando un quantitativo modesto possa ritenersi compatibile con il consumo individuale e quando, invece, sia indice di destinazione alla cessione.

La sentenza del Tribunale di Vicenza, 18 giugno 2025, n. 435, affronta il tema affermando un principio di diritto chiaro: anche la detenzione di pochi grammi può integrare lo spaccio se ricorrono indici qualitativi e circostanziali che escludono l’uso personale.


2. La vicenda processuale

Nel corso di un controllo, gli agenti rinvenivano sull’imputato 17 involucri di eroina occultati nella scarpa, per un peso lordo complessivo di 3,11 grammi.

L’analisi di laboratorio accertava la presenza di principio attivo in misura superiore ai limiti tabellari, idoneo a confezionare oltre 25 dosi complessive.

Determinante, inoltre, la dichiarazione del coindagato, che riferiva di essersi rivolto all’imputato proprio per acquistare stupefacente.

Il Tribunale ha quindi ritenuto provata la responsabilità per detenzione a fini di spaccio di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, condannando l’imputato a 6 mesi di reclusione ed € 1.000 di multa (pena sospesa).


3. Il principio di diritto affermato

La decisione ribadisce che non è il dato quantitativo a determinare la destinazione della sostanza, ma l’insieme di elementi sintomatici:

  • il principio attivo superiore alle soglie legali,

  • il confezionamento in plurimi involucri,

  • l’occultamento in luoghi anomali (scarpa),

  • le dichiarazioni convergenti del coindagato.

Il Tribunale valorizza quindi la natura indiziaria e contestuale della prova, sottolineando che la detenzione di modesti quantitativi può rientrare nello spaccio “da strada” quando sia accompagnata da circostanze incompatibili con il mero consumo.

Il principio affermato dal Tribunale di Vicenza è in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità.

La Cassazione, infatti, ha più volte chiarito che:

  • la destinazione allo spaccio può desumersi dal numero delle dosi ricavabili e dal confezionamento frazionato (Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 2019, n. 8353);

  • il superamento dei limiti tabellari del principio attivo è indice rilevante ma non esclusivo, dovendo il giudice valutare tutte le circostanze del caso (Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2022, n. 6402);

  • l’uso personale resta una eccezione che l’imputato deve allegare e provare, non un dato presuntivo.

La detenzione di più involucri di eroina, occultati sulla persona e contenenti principio attivo superiore ai limiti tabellari, integra l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, poiché tali elementi risultano incompatibili con l’uso personale e denotano la destinazione alla cessione, anche in presenza di un quantitativo complessivamente modesto.

4. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Vicenza evidenzia con chiarezza un orientamento ormai consolidato: la modesta quantità di sostanza stupefacente non è di per sé sufficiente a fondare l’uso personale, quando le modalità di detenzione e il contesto fattuale depongono in senso opposto.

Nel caso deciso, il confezionamento in diciassette involucri, l’occultamento nella scarpa e le dichiarazioni del coindagato hanno assunto valore decisivo, costituendo un quadro probatorio idoneo a giustificare la qualificazione della condotta come detenzione a fini di spaccio di lieve entità.

Il principio affermato dal giudice vicentino si innesta in un percorso interpretativo che ha progressivamente ridotto l’ambito applicativo dell’art. 75 d.P.R. 309/1990, riservandolo a ipotesi di detenzione realmente minima e priva di indici sintomatici della cessione.

La decisione conferma, in definitiva, l’importanza di una valutazione complessiva e concreta, che non si limiti a pesare i grammi sequestrati ma consideri il contesto, le modalità di occultamento e le dichiarazioni raccolte.


5. La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto recante data 27.10.2022 il Procuratore della Repubblica citava al giudizio di questo Tribunale Go.Mo., in atti compiutamente generalizzato, al fine di sentirlo rispondere dell'imputazione a lui ascritta.


All'udienza del 19.04.2023 il Tribunale, nella dichiarata assenza dell'imputato, regolarmente citato ma non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, per l'adesione del Difensore all'astensione dalle udienze indetta dall'Unione delle Camere Penali, rinviava per l'apertura del dibattimento al 06.02.2024 con sospensione del termine di prescrizione.


A tale data il Giudice, dopo aver dato atto della richiesta di rito abbreviato della Difesa, ammetteva l'imputato al rito abbreviato e rinviava per la discussione davanti al sottoscritto GOP all'udienza del 11.10.2024. Il Pubblico Ministero versava in atti il proprio fascicolo.


A tale udienza, la scrivente, dopo aver dato lettura del provvedimento di data 09.02.2024, rinviava per la discussione al 21.03.2025.


Nel corso della predetta udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria ed elencati gli atti utilizzabili ai fini della decisione, la parola veniva ceduta alle parti, le quali brevemente discutevano rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.


Il processo veniva pertanto deciso con lettura del dispositivo e termine per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.


Dalla comunicazione di notizia di reato e dalla documentazione ad essa allegata, vista la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato, nonché dai verbali di atti irripetibili di perquisizione personale e sequestro i fatti possono così ricostruirsi.


Dalla CNR di data 24.03.2020 prodotta in fascicolo si accertava che in data 23.03.2020, intorno alle ore 16,40, nel corso dello svolgimento di uno straordinario e coordinato servizio di prevenzione e controllo del territorio effettuato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, transitando lungo la Via (Omissis), gli agenti fermavano una FORD Fiesta (Omissis), con a bordo due cittadini, successivamente identificati in Be.Ma. e Go.Mo.


Dagli accertamenti allo SDI i predetti appuravano che il Be. risultava gravato da numerosi precedenti di Polizia mentre il Go. non annoverava precedenti di Polizia.


Interpellati sulle misure di contenimento del contagio i fermati non riuscivano a dare una giustificazione plausibile. Ascoltati separatamente, il Be. riferiva di essere partito da casa per vedersi con il Go., dopo che averlo contattato telefonicamente, in quanto doveva acquistare della sostanza stupefacente tipo "Marijuana", e che quindi entrambi si incontravano al centro commerciale "Conad" sito a Vicenza in Via (Omissis), poi, dopo aver caricato a bordo il Go., si spostavano presso un altro luogo per reperire la sostanza, non avendone quest'ultimo. Aggiungeva che poi venivano fermati da una pattuglia della Polizia di Stato all'interno del parcheggio del Centro Commerciale "EuroSpin" (come da SIT allegate al fascicolo).


Veniva quindi chiesto al Go. se avesse con sé della sostanza stupefacente, ma questi negava, seppur manifestando agitazione e nervosismo.


Veniva quindi espletata la perquisizione personale che, ai sensi dell'art. 103 comma 3 D.P.R. del 9 ottobre 1990 nr. 309 nel pieno rispetto del pudore della persona e dopo averlo informato della facoltà di farsi assistere da un legale o da altra persona idonea prontamente reperibile, dopo che questi dichiarava di non volersene avvalere, dava esito positivo in quanto nella scarpa sinistra veniva rinvenuta una busta di cellophane trasparente contenente numero 17 (diciassette) involucri.


A questo punto, il Go. riferiva trattarsi di eroina ed entrambi i fermati venivano accompagnati in Ufficio per l'identificazione.


Il materiale in questione veniva portato presso gli Uffici della Polizia Scientifica della Questura di Padova per eseguire l'esame qualitativo della sostanza e l'effettiva pesatura dei campioni e risultava al termine delle operazioni "eroina per un peso lordo di grammi 3,11 (trevirgolaundici grammi)".


Il Go. veniva sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e antropometrici; veniva inoltre richiesto accertamento tramite AFIS, mentre la sostanza stupefacente veniva sottoposta al vincolo del sequestro come pure i telefoni cellulari.


Si rendeva necessario il sequestro dei tre telefoni cellulari in quanto utilizzati dal Go. per la compravendita di sostanza stupefacente, così come dichiarato anche dal Be. nel verbale di SIT, secondo il quale i contatti per l'acquisto della sostanza stupefacente avvenivano sempre telefonicamente.


Dalle analisi eseguite presso il laboratorio della Polizia Scientifica di Padova risultava che i 17 involucri di plastica trasparente termosaldati con polvere marrone chiaro dal peso di 2,445 grammi, contenevano come principio attivo:


1. eroina con percentuale media 18,1 per cento, ovvero 0,442 grammi di eroina, pari a 17,7 dosi;


2. 6-monoacetilmorfina con percentuale media 9,3 per cento, ovvero 0,227 grammi di 6-monoacetilmorfina, pari a 7,9 dosi di morfina;


3. morfina, con percentuale media 1,7 per cento, ovvero 0,038 grammi di morfina, pari a 1,5 dosi.


Orbene, le risultanze istruttorie sopra sintetizzate consentono di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli.


La prova del fatto storico sul quale riposa l'addebito sollevato dal Pubblico Ministero risulta dalla produzione dell'intero fascicolo dell'accusa, vista la scelta processuale operata dall'imputato.


Il contesto in cui si sono svolti i fatti, sia temporali che spaziali, sia le dichiarazioni del Be. non lasciano spazio a dubbi interpretativi.


Il quantitativo di stupefacente, la sua composizione, la quantità delle dosi corrobora la tesi accusatoria, dimostrandola.


I reperti sono risultati essere di tre diverse tipologie: la prima di 0,442 grammi, con un principio attivo di eroina con percentuale media al 18,01 per cento e con la possibilità di confezionare 17,7 dosi; la seconda di 0,227 grammi con percentuale di principio attivo di 6- monoacetilmorfina con percentuale media al 9,3 per cento e con la possibilità di confezionare 7,9 dosi e la terza di 0,038 grammi con percentuale di principio attivo di morfina con percentuale media al 1,7 per cento e con la possibilità di confezionare 1,5 dosi; dalla relazione si evidenzia che tutti e tre i quantitativi superano il limite soglia previsto dalla legge che è stabilito nello 0,6 per cento.


È chiaro che quindi le tre partite di stupefacente, in quanto superiore al limite soglia ma con un effetto drogante inferiore a 10 grammi deve considerarsi una detenzione di lieve entità, così come previsto e punito dalla violazione contestata all'imputato, ma destinata alla cessione a terzi.


Ed infatti la quantità complessiva di dosi che il Go. poteva certamente confezionare, almeno di 17,7 per quella con contenuto medio-alto, 7,9 e 1,5 per quelle con contenuto medio-bassa, è incompatibile con un uso meramente personale.


A ciò si aggiunga che il Be. ha dichiarato di aver già acquistato in precedenza della marijuana, spendendo circa 30 euro, dal Go. e di averlo contattato telefonicamente anche quel giorno proprio per l'acquisto del predetto stupefacente, di cui al momento questi si diceva sfornito.


L'imputato non ha reso dichiarazioni, consentendo una diversa ricostruzione dei fatti per cui è giudizio.


Invero le dichiarazioni del Be., le modalità di detenzione (17 involucri, nascoste nella scarpa sinistra) ed il principio attivo, corroborano l'impianto accusatorio e dimostrano che il reato in parola è stato integrato deponendo, univocamente, per una fattispecie sia pure tenue e quindi collocabile all'interno della fattispecie punita dall'art. 73 comma V del D.P.R. 309/90, ma collegata ad un fenomeno di detenzione per spaccio da strada, al minuto, in un contesto nel quale non sono emersi elementi dai quali ricavare un diverso impiego dello stupefacente da parte dello stesso.


Pacifico, in ultimo, è l'elemento soggettivo, denotato dal tenore stesso della condotta.


S'impone, dunque, sentenza di condanna.


Passando al trattamento sanzionatorio, tenuto conto della tipologia dello stupefacente e del suo quantitativo, stimasi equo irrogare una pena così determinata: p.b. mesi nove di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, ridotta per la scelta del rito a mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.


Può altresì essere concesso il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, non avendone ancora usufruito l'imputato e potendosi ritenere che lo stesso si asterrà, per il futuro, dalla commissione di ulteriori reati.


Alla condanna segue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.


Segue la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro a mente degli articoli 240 c.p. e 85 e 87 del D.P.R. n. 309 del 1990.


Il carico di lavoro di questo Ufficio giustifica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.


dichiara


Go.Mo. colpevole del reato a lui ascritto e, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.


Pena sospesa.


Visti gli art. 240 c.p. e 85 e 87 del D.P.R. n. 309 del 1990, ordina la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.


Visto l'art. 544 c.p.p.


Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.


Così deciso in Vicenza, il 21 marzo 2025.


Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2025.





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