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L’abitualità a delinquere non basta per riconoscere la continuazione (Cass. Pen. n. 9935/2025)

Corte di cassazione

Con la sentenza n. 9935/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che il reato continuato presuppone la prova di un’unica ideazione iniziale volta a commettere più illeciti, non potendo la mera abitualità a delinquere giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole.


Il caso: serie di furti e richiesta di riconoscimento della continuazione

M.P. aveva presentato un’istanza ex art. 671 c.p.p. chiedendo che fosse riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con diverse sentenze:

  • Condanna per furto aggravato in concorso (artt. 624 e 625 c.p.), commesso a Napoli il 14 settembre 2019.

  • Condanna per furto aggravato in concorso (artt. 624 e 625 c.p.), commesso a Napoli il 27 settembre 2019.

  • Condanna per associazione a delinquere finalizzata ai furti ai danni di turisti nella linea Circumvesuviana di Napoli (art. 416 c.p.), con condotte accertate tra aprile e giugno 2017.

L’istanza era stata rigettata dalla Corte d’Appello di Napoli con ordinanza del 26 novembre 2024, sulla base della distanza temporale tra i fatti del 2017 e quelli del 2019, e della mancata prova di un disegno criminoso unitario.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:

1. La continuazione presuppone un disegno criminoso unitario

L’unicità del disegno criminoso implica che tutti i reati siano previsti e deliberati fin dall’origine come momenti di attuazione di un unico piano.

La mera abitualità a delinquere o il fine di lucro non bastano per riconoscere il reato continuato.

Non vi è continuità se i reati sono commessi in momenti diversi, senza un progetto deliberato e programmato dall'inizio.

2. La distanza temporale è un fattore decisivo

Il lasso temporale tra i fatti del 2017 e quelli del 2019 è considerato eccessivo per ipotizzare una programmazione unitaria.

Anche se i reati successivi sono simili a quelli già commessi, la loro realizzazione deve essere prevista almeno nelle linee essenziali al momento della concezione del disegno criminoso.

3. La prova del disegno criminoso deve essere concreta e rigorosa

Il giudice deve valutare la presenza di indizi significativi come l'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, il modus operandi e la partecipazione dei medesimi soggetti.

L'assenza di questi elementi porta a escludere l'unicità del progetto criminoso, configurando piuttosto una reiterazione del reato senza alcun legame progettuale.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in tema di reato continuato:

  1. La mera reiterazione di condotte illecite non è sufficiente per configurare l’art. 81 c.p. se non vi è prova di un disegno criminoso unitario.

  2. La distanza temporale tra i reati è un fattore fondamentale nella valutazione dell’esistenza di un progetto criminoso unico.

  3. L’abitualità a delinquere non può essere equiparata a un disegno criminoso programmato, e il beneficio della continuazione non può essere riconosciuto senza elementi concreti che dimostrino la preordinazione degli illeciti.

  4. La Cassazione ribadisce che il riconoscimento della continuazione non è un automatico beneficio premiale, ma deve basarsi su prove rigorose e non su mere congetture.


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