L’abitualità a delinquere non basta per riconoscere la continuazione (Cass. Pen. n. 9935/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 20 mar
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Con la sentenza n. 9935/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che il reato continuato presuppone la prova di un’unica ideazione iniziale volta a commettere più illeciti, non potendo la mera abitualità a delinquere giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Il caso: serie di furti e richiesta di riconoscimento della continuazione
M.P. aveva presentato un’istanza ex art. 671 c.p.p. chiedendo che fosse riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con diverse sentenze:
Condanna per furto aggravato in concorso (artt. 624 e 625 c.p.), commesso a Napoli il 14 settembre 2019.
Condanna per furto aggravato in concorso (artt. 624 e 625 c.p.), commesso a Napoli il 27 settembre 2019.
Condanna per associazione a delinquere finalizzata ai furti ai danni di turisti nella linea Circumvesuviana di Napoli (art. 416 c.p.), con condotte accertate tra aprile e giugno 2017.
L’istanza era stata rigettata dalla Corte d’Appello di Napoli con ordinanza del 26 novembre 2024, sulla base della distanza temporale tra i fatti del 2017 e quelli del 2019, e della mancata prova di un disegno criminoso unitario.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:
1. La continuazione presuppone un disegno criminoso unitario
L’unicità del disegno criminoso implica che tutti i reati siano previsti e deliberati fin dall’origine come momenti di attuazione di un unico piano.
La mera abitualità a delinquere o il fine di lucro non bastano per riconoscere il reato continuato.
Non vi è continuità se i reati sono commessi in momenti diversi, senza un progetto deliberato e programmato dall'inizio.
2. La distanza temporale è un fattore decisivo
Il lasso temporale tra i fatti del 2017 e quelli del 2019 è considerato eccessivo per ipotizzare una programmazione unitaria.
Anche se i reati successivi sono simili a quelli già commessi, la loro realizzazione deve essere prevista almeno nelle linee essenziali al momento della concezione del disegno criminoso.
3. La prova del disegno criminoso deve essere concreta e rigorosa
Il giudice deve valutare la presenza di indizi significativi come l'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, il modus operandi e la partecipazione dei medesimi soggetti.
L'assenza di questi elementi porta a escludere l'unicità del progetto criminoso, configurando piuttosto una reiterazione del reato senza alcun legame progettuale.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in tema di reato continuato:
La mera reiterazione di condotte illecite non è sufficiente per configurare l’art. 81 c.p. se non vi è prova di un disegno criminoso unitario.
La distanza temporale tra i reati è un fattore fondamentale nella valutazione dell’esistenza di un progetto criminoso unico.
L’abitualità a delinquere non può essere equiparata a un disegno criminoso programmato, e il beneficio della continuazione non può essere riconosciuto senza elementi concreti che dimostrino la preordinazione degli illeciti.
La Cassazione ribadisce che il riconoscimento della continuazione non è un automatico beneficio premiale, ma deve basarsi su prove rigorose e non su mere congetture.