Il giudice dell’esecuzione deve scorporare i reati già riuniti prima di rideterminare la pena complessiva per il reato continuato (Cass. Pen. n. 9934/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 20 mar
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Con la sentenza n. 9934/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del 23 dicembre 2024 emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Chieti. Tale ordinanza aveva rideterminato la pena complessiva per Giovanni P., condannato per plurimi reati fiscali e previdenziali, oltre che per bancarotta fraudolenta per distrazione.
La decisione afferma il seguente principio di diritto: nel rideterminare il trattamento sanzionatorio per reati in continuazione, il giudice dell’esecuzione deve scorporare i reati già riuniti in sede di cognizione, individuare quello più grave e applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite.
Il caso: richiesta di rideterminazione della pena per reati in continuazione
Giovanni P. aveva presentato istanza ai sensi dell’art. 671 c.p.p., chiedendo il riconoscimento del vincolo della continuazione tra vari reati giudicati con diverse sentenze:
Omesso versamento IVA - Corte di Appello di Ancona, 2017 (Ancona, dicembre 2011).
Omesso versamento IVA - Corte di Appello di L’Aquila, 2018 (Pescara, dicembre 2011).
Omesso versamento contributi previdenziali - Corte di Appello di L’Aquila, 2019 (Pescara, febbraio 2013).
Falsa attestazione e omesso versamento contributi previdenziali - Corte di Appello di L’Aquila, 2020 (Chieti, 2014-2016).
Omesso versamento contributi previdenziali - Corte di Appello di L’Aquila, 2020 (Chieti, 2013-2014).
Bancarotta fraudolenta per distrazione - Tribunale di Chieti, 2021 (fallimenti di varie società tra il 2014 e il 2016).
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata, stabilendo che:
1. Il divieto di reformatio in peius non si applica nel giudizio di esecuzione
Il giudice dell’esecuzione può applicare un aumento di pena superiore a quello già deliberato in sede esecutiva, purché non si superi il limite imposto dalla valutazione di cognizione ormai passata in giudicato.
L’obiettivo della rideterminazione è garantire un trattamento sanzionatorio coerente con l’intero quadro dei reati posti in continuazione.
2. Necessità di scorporare i reati già riuniti in continuazione
In presenza di reati già riuniti per continuazione in sede di cognizione, il giudice dell’esecuzione deve scorporare tali reati, identificare quello più grave e applicare autonomi aumenti per i reati satellite.
L’ordinanza impugnata non ha seguito tale metodologia, procedendo a un calcolo complessivo in violazione del principio di scorporo.
3. Motivazione insufficiente sull’aumento di pena per i reati satellite
Il giudice dell’esecuzione ha aumentato le pene in misura superiore rispetto ai precedenti provvedimenti senza fornire un’adeguata motivazione.
Il richiamo generico ai criteri commisurativi non è sufficiente: occorre motivare specificamente ogni aumento per i reati satellite.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in tema di reato continuato e divieto di reformatio in peius:
Il giudice dell’esecuzione deve scorporare i reati riuniti in continuazione per poterli considerare singolarmente nel nuovo trattamento sanzionatorio.
L’aumento delle pene per i reati satellite deve essere adeguatamente motivato e non può essere deciso in modo arbitrario o generico.
Il divieto di reformatio in peius non si applica nei procedimenti di esecuzione quando si tratta di rideterminare la pena complessiva per effetto della continuazione.