
Con la sentenza n. 7765/2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto in materia di preclusione dei motivi non dedotti in appello (art. 606, comma 3, c.p.p.) e riduzione della pena nel rito abbreviato: se un errore nella riduzione premiale della pena non viene impugnato in appello, non può essere dedotto per la prima volta in Cassazione.
La decisione ha rigettato il ricorso di V., condannato per guida senza patente reiterata (art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.), il quale contestava l’errata riduzione della pena per il rito abbreviato.
Il caso: errata riduzione della pena nel rito abbreviato e mancata deduzione in appello
L’imputato era stato condannato dal GUP del Tribunale di Palermo, con rito abbreviato, a due mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda per guida senza patente reiterata.
In particolare:
Il GUP aveva erroneamente applicato la riduzione di un terzo anziché della metà, come previsto dalla modifica introdotta dalla L. 103/2017 per le contravvenzioni.
La Corte d’Appello di Palermo, il 24 settembre 2024, aveva confermato la sentenza, senza correggere l’errore.
La difesa ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo:
Violazione dell’art. 442, comma 2, c.p.p.
Il GUP avrebbe dovuto applicare la riduzione della metà della pena per le contravvenzioni, anziché un terzo.
Il vizio nella determinazione della pena era rilevabile d’ufficio
La Corte d’Appello avrebbe dovuto correggere l’errore, anche se non sollevato espressamente in appello.
L’errata applicazione della riduzione premiale integra una pena illegittima
La pena concretamente irrogata era superiore a quella prevista dalla legge, e quindi avrebbe dovuto essere rettificata in Cassazione.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:
I motivi non dedotti in appello non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione
L’errata applicazione della riduzione della pena è una questione che doveva essere sollevata nel giudizio d’appello.
Il ricorso per Cassazione non può essere usato per introdurre questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di giudizio (art. 606, comma 3, c.p.p.).
L’errata applicazione della diminuzione premiale nel rito abbreviato non rende la pena illegale
La Corte ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 47182/2022, Savini), secondo cui la misura della riduzione premiale della pena nel rito abbreviato ha natura processuale e non sostanziale.
L’errore nella misura della riduzione non trasforma la pena in “illegale”, ma semplicemente in “illegittima”, e quindi può essere corretta solo se dedotta tempestivamente.
L’eventuale errore del giudice di merito non può essere corretto d’ufficio in Cassazione se non è stato contestato in appello
La Cassazione ha affermato che il principio della retroattività delle norme più favorevoli non consente di correggere d’ufficio la pena, se l’errore nella riduzione della pena non è stato impugnato nei gradi di merito.
La riduzione della pena nel rito abbreviato è una scelta dell’imputato e non un diritto assoluto
La scelta di procedere con il rito abbreviato implica l’accettazione della determinazione della pena da parte del giudice di merito, e eventuali errori devono essere contestati tempestivamente.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in materia di impugnazione delle pene nel rito abbreviato:
Le questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione, anche se riguardano errori nella determinazione della pena.
L’errata applicazione della riduzione premiale nel rito abbreviato non rende la pena illegale, ma solo illegittima, e quindi non è rilevabile d’ufficio in Cassazione.
Il principio di retroattività della norma più favorevole non si applica automaticamente nei gradi successivi, ma deve essere sollevato dalla difesa nei tempi e modi previsti dal codice di procedura penale.
Le difese devono sempre verificare in appello l’eventuale errata applicazione della riduzione della pena, poiché l’omissione preclude ogni contestazione successiva.
L’imputato che sceglie il rito abbreviato accetta il meccanismo di determinazione della pena e deve impugnare tempestivamente eventuali errori, pena la loro cristallizzazione.