Condanna incompatibile con assoluzioni definitive in procedimenti connessi: necessario un nuovo giudizio (Cass. Pen. n. 13105/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 7 apr
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13105/2025, ha annullato con rinvio la condanna inflitta a un imputato accusato di aver ceduto un’arma da guerra, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello gravemente carente. L’elemento dirimente è l’incompatibilità logica tra la condanna e due sentenze di assoluzione, divenute irrevocabili, nei confronti dei soggetti ai quali l’arma sarebbe stata ceduta.
Il fatto
G. era stato condannato in primo e secondo grado per aver ceduto una pistola Glock con relativo munizionamento a D. e B., fermati dalla polizia il 18 aprile 2009 con l’arma occultata nel cofano motore dell’autovettura.
D., in carcere, in un colloquio intercettato, aveva riferito alla moglie che l’arma era di Giuseppe e che questi avrebbe dovuto “scagionarlo”.
In due processi distinti:
D. era stato assolto dal Tribunale di Paola nel 2013;
B. era stato assolto dal Tribunale di Cosenza nel 2015.
Tuttavia, G. era stato condannato per la cessione della stessa arma, nonostante il giudizio favorevole reso nei confronti dei soggetti cui sarebbe stata destinata.
In appello, la difesa aveva richiamato l’incongruenza logico-giuridica tra i tre giudizi e chiesto il riconoscimento dell’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p., ma la Corte territoriale aveva rigettato le doglianze, sostenendo che le precedenti sentenze non avevano valutato pienamente le intercettazioni acquisite nel procedimento a carico di G.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, sottolineando che:
la condotta contestata a G. consiste proprio nella cessione dell’arma a soggetti che sono stati assolti per non averla mai detenuta;
la motivazione della Corte d’Appello di Catanzaro è del tutto inadeguata, in quanto non si confronta in modo critico con i contenuti delle sentenze irrevocabili;
la giurisprudenza consolidata richiede un’analisi puntuale in presenza di decisioni contrastanti su fatti identici, per evitare violazioni del principio di non contraddizione tra giudicati.
Il Collegio ha richiamato il precedente Cass. Sez. 5, n. 17553/2021, che afferma la necessità di un “concreto e compiuto confronto” con le decisioni assolutorie intervenute in procedimenti connessi, soprattutto in presenza di reati plurisoggettivi.
La Corte ha dunque disposto l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, che dovrà effettuare un nuovo giudizio tenendo conto delle incompatibilità logiche emerse.
Il principio di diritto
In presenza di sentenze irrevocabili di assoluzione per i destinatari di una condotta plurisoggettiva (come la cessione di un’arma), l’eventuale condanna del terzo deve essere motivata in modo approfondito e confrontata criticamente con gli accertamenti contenuti nelle decisioni precedenti. In mancanza di tale analisi, sussiste vizio di motivazione che impone l’annullamento.